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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13493/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare sostituendo gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) con la custodia cautelare in carcere. Il difensore deduce violazione dell'art. 276 c.p.p. perché la ricorrente non avrebbe commesso alcuna trasgressione degli obblighi imposti e, inoltre, violazione dell'art. 275, comma 4, c.p.p. poiché la custodia in carcere è stata disposta nonostante la Duric sia madre convivente con prole di età inferiore ai sei anni e senza che sussistessero esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza". L'aggravamento era motivato dalla fuga dagli arresti domiciliari del compagno della Duric, non da comportamenti personali della ricorrente

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. Ha ritenuto che l'aggravamento non fosse adeguatamente motivato: non risultano specifici elementi personali riconducibili alla Duric che giustifichino l'applicazione dell'art. 276 c.p.p. (che richiede una trasgressione personale) né una motivazione specifica ai sensi dell'art. 299, comma 4, c.p.p. circa sopravvenute esigenze cautelari riferite alla stessa. Inoltre la Corte d'appello non ha valutato la tutela prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p. per madri con figli minori di sei anni

Norme richiamate

  • art. 9, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69

    "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2 -bis, 278, 279, 297, nonché le disposizioni degli articoli 299 e 300 , comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448"

    Rende applicabili, nella procedura di consegna ex mandato d'arresto europeo, molte disposizioni del codice di procedura penale sulle misure cautelari personali, con le eccezioni previste; pertanto art. 276 e art. 275, comma 4, risultano applicabili anche nella procedura passiva di consegna

  • art. 276 c.p.p.

    "provvedimenti in caso di trasgressioni alle prescrizioni imposte"

    Autorizza la sostituzione o il cumulo della misura cautelare con altra più grave in caso di trasgressione; nel suo ambito l'aggravamento presuppone una violazione personale e la valutazione della gravità e delle circostanze della trasgressione

  • art. 299, comma 4, c.p.p.

    Consente la revoca o la sostituzione della misura in caso di aggravamento delle esigenze cautelari; può basarsi su fatti anche non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto, ma richiede motivazione circa la sopravvenienza di circostanze specifiche riferite all'interessato

  • art. 275, comma 4, c.p.p.

    "quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente..."

    Limita l'applicazione della custodia cautelare in carcere per donne in stato di gravidanza o madri conviventi con figli minori di sei anni: la custodia può essere disposta solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza

  • art. 274 c.p.p.

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) che giustificano le misure; l'aggravamento deve essere motivato dalla sopravvenuta aggravata esigenza cautelare

  • art. 27 Cost.

    Principio costituzionale di tutela della libertà personale e della proporzionalità della misura restrittiva, richiamato a supporto del principio favor rei/favor libertatis nell'applicazione delle misure cautelari

Massime di principio

  • L'aggravamento della misura cautelare ai sensi dell'art. 276 c.p.p. richiede una trasgressione personale agli obblighi imposti: non può fondarsi, senza elementi specifici, sulla condotta di terzi (es. convivente o coindagato).
  • L'art. 299, comma 4, c.p.p. può giustificare la sostituzione in pejus della misura per sopravvenute esigenze cautelari, ma la decisione deve essere motivata con circostanze concrete e specifiche riferite all'imputato.
  • Per le madri conviventi con figli di età non superiore a sei anni (art. 275, comma 4) la custodia cautelare in carcere è eccezionale e richiede l'accertamento di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza".
  • Nella procedura del mandato di arresto europeo molte garanzie sostanziali e procedurali del codice sono applicabili: l'autorità che aggrava la misura deve indicare la norma invocata e motivare con elementi di personalizzazione.
  • La valutazione del pericolo di fuga e dell'esigenza cautelare deve essere fondata su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione (storia, comportamenti, legami con il territorio), non su meri indizi derivanti dal comportamento di altri coindagati.
  • Se la motivazione dell'aggravamento è meramente apparente o generica, la decisione è annullabile e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la misura considerando la proporzionalità e le garanzie costituzionali.

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