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Sentenza

Sentenza n. 7237/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione 20 gennaio 2020 prot. n. GSE/P20200003029 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo (PC) n. CB0000000166 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.; - della nota 19 marzo 2019 prot. n. GSE/P20190015848 con la quale il G.S.E. ha comunicato il preavviso di rigetto del progetto a consuntivo CB0000000166 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Beghelli Servizi S.r.l. il 16/11/2020: - della determinazione 20 gennaio 2020 prot. n. GSE/P20200003029 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo (PC) n. CB0000000166 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.; - della nota 19 marzo 2019 prot. n. GSE/P20190015848 con la quale il G.S.E. ha comunicato il preavviso di rigetto del progetto a consuntivo CB0000000166 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti; e per l’accertamento del diritto della Società Beghelli Servizi s.r.l. a vedere approvata la proposta di Progetto a Consuntivo (PC) n. CB0000000166; e la condanna del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a. ai sensi dell’art. 34 c.p.a. a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., all’adozione delle misure idonee e tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio o, in subordine, alla decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione ai sensi dell’art. 42 co. 3 del d.lgs. n. 28/2011.

Giustizia amministrativa202002793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del progetto a consuntivo per un intervento di sostituzione di apparecchi di illuminazione tradizionali con apparecchi LED, unitamente al relativo preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato tutte le ragioni ostative poste dal G.S.E. a fondamento del rigetto del progetto a consuntivo n. CB0000000166, deducendo l’erroneità e l’infondatezza delle valutazioni dell’Amministrazione. In particolare, ha contestato la mancata dimostrazione che l’avvio dei lavori fosse successivo alla presentazione della richiesta di incentivo e la ritenuta mancata coincidenza tra il soggetto titolare del progetto e il soggetto che aveva sostenuto l’investimento. Ha inoltre invocato il contratto stipulato con il soggetto beneficiario dell’intervento e lamentato l’omesso ricorso al soccorso istruttorio per acquisire chiarimenti o documentazione integrativa. Con motivi aggiunti ha dedotto l’applicabilità dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020 e, conseguentemente, l’illegittimità del diniego adottato senza rispettare i criteri dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, anche in ragione del tempo trascorso dalla richiesta di incentivo. In subordine, ha chiesto la decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittime, già di per sé sufficienti a sostenere il diniego, le ragioni relative alla mancata prova della posteriorità dell’avvio del progetto rispetto alla richiesta di incentivo e all’assenza di adeguata dimostrazione che il soggetto titolare del progetto coincidesse con quello che aveva sostenuto l’investimento. I documenti di trasporto prodotti erano incompleti: su quattro DDT, soltanto uno risultava intestato direttamente al soggetto indicato come titolare dell’investimento, mentre gli altri erano intestati a un diverso operatore; ne derivava che soltanto 74 dei 495 apparecchi previsti risultavano consegnati al soggetto titolare. Inoltre, non era stata prodotta prova dei pagamenti, in quanto mancavano le fatture asseritamente emesse. Il contratto stipulato tra le società non è stato ritenuto sufficiente a superare tali carenze documentali. Il TAR ha escluso il soccorso istruttorio, richiamando il principio di autoresponsabilità dell’impresa e la necessità di una verifica rigorosa dei presupposti per l’accesso a benefici di derivazione europea; la documentazione non conforme integra una violazione sostanziale, non meramente formale, quando impedisce al Gestore di verificare i requisiti dell’incentivo. Sono state assorbite le censure relative alle ulteriori carenze documentali del progetto, poiché la legittimità di una sola ragione autonoma è sufficiente a sostenere un atto plurimotivato. I motivi aggiunti sono stati respinti perché l’art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020 richiede un’istanza di parte, che non risultava presentata, e comunque la novella non ha efficacia retroattiva: essendo entrata in vigore dopo l’adozione del diniego, non era applicabile al provvedimento del 20 gennaio 2020. La società ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. w), D.M. 11 gennaio 2017

    soggetto titolare del progetto

    Il soggetto titolare del progetto deve coincidere con il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011

    La possibilità di decurtare l’incentivo in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento è stata prospettata dalla ricorrente in via subordinata, ma non è stata applicata dal giudice.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020

    Le modifiche relative all’applicazione dei criteri dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 ai provvedimenti del G.S.E. richiedono un’istanza di parte e si applicano ai provvedimenti adottati dopo l’entrata in vigore della novella; non hanno efficacia retroattiva.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    I criteri dell’annullamento d’ufficio sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla sopravvenuta disciplina dell’art. 56 d.l. n. 76/2020, ma il TAR ne ha escluso l’applicabilità ratione temporis.

  • art. 34 c.p.a.

    È stato richiamato nella domanda di condanna dell’Amministrazione all’adozione delle misure consequenziali, ma tale domanda è stata respinta insieme al ricorso.

  • art. 2058 c.c.

    È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento del risarcimento in forma specifica, senza che la relativa pretesa fosse accolta.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di concessione di incentivi di derivazione europea, l’impresa richiedente è gravata dall’onere di provare tutti i presupposti dell’agevolazione, secondo il principio di autoresponsabilità; le carenze documentali che impediscono di verificare tali presupposti possono giustificare il diniego anche in assenza di dolo o colpa.
  • Ai fini dell’accesso agli incentivi per progetti di efficienza energetica, deve essere adeguatamente dimostrata sia la posteriorità dell’avvio dei lavori rispetto alla presentazione della richiesta sia la coincidenza tra il soggetto titolare del progetto e il soggetto che sostiene l’investimento.
  • La documentazione incompleta o non conforme, quando impedisce al Gestore di verificare requisiti sostanziali dell’incentivo, costituisce una violazione rilevante e non una mera irregolarità formale; in tali procedure, scandite da termini perentori, non è configurabile un obbligo generalizzato di soccorso istruttorio per supplire all’assenza della prova dei requisiti.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente consente di confermare l’atto, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
  • Una disciplina sopravvenuta che imponga al Gestore specifici criteri per i provvedimenti di decadenza dagli incentivi non si applica retroattivamente ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore; se la norma lo richiede, è inoltre necessaria un’apposita istanza di parte.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseImpianti da fonti rinnovabiliDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

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