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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41304/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che rigettava parzialmente la sua istanza, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze d'appello e di assise (condanne per associazione mafiosa ex art. 416-bis, reati contro il patrimonio, estorsioni, reati di stupefacenti e altri). In particolare contestava la parte dell'ordinanza che escludeva il vincolo della continuazione tra i reati già giudicati e quelli rientranti nella sentenza indicata come "sub 1)" (associazione di stampo mafioso), in quanto la Corte aveva motivato il rigetto affermando una "diversa composizione della compagine associativa e la non identità delle finalità perseguite" senza però dare alcuna specificazione fattuale. Il ricorrente sosteneva invece l'identità della compagine e dell'intento criminoso, connessi alla sua partecipazione al medesimo sodalizio (clan Di Cosola), e denunciava carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo il motivo fondato. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata non ha specificato gli elementi dai quali desumere la diversa composizione della compagine e la non identità delle finalità, limitandosi ad affermazioni generiche; ha altresì rilevato contraddittorietà interna (la stessa ordinanza afferma l'esistenza della continuazione tra "tutti i reati" ma poi esclude il vincolo rispetto alla sentenza sub 1) pur considerando i relativi fatti nella determinazione della pena). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riconducibilità dei reati e il riconoscimento del vincolo della continuazione nell'ambito dell'esecuzione; qui utilizzata come titolo dell'istanza del ricorrente e parametro per valutare la necessità di motivazione specifica del giudice dell'esecuzione.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato nei limiti e criteri di determinazione della pena complessiva (limiti di cumulabilità delle pene).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (intensità del dolo, gravità dei fatti ecc.), richiamato come parametro per graduare la pena complessiva in caso di continuazione.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i criteri applicabili nella determinazione della pena in sede di esecuzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che elencano i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e vizio di motivazione/contraddittorietà), sulla base dei quali è stato censurato il provvedimento impugnato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale riferita all'accusa di associazione di tipo mafioso già valutata nei giudizi di merito; citata nelle sentenze di condanna che sono oggetto della richiesta di riconoscimento della continuazione.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021 (Rv. 281375)

    Principio richiamato dalla Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della continuazione tra reati di associazione mafiosa, non basta l'omogeneità delle condotte: è necessaria una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro operatività e sulla continuità nel tempo per accertare l'unicità del momento deliberativo e l'eventuale adesione a un nuovo pactum sceleris.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra reati, in particolare fra condotte associazionistiche mafiose e altri reati, richiede motivazione specifica e puntuale: il giudice deve indicare gli elementi fattuali (composizione del sodalizio, identità o discontinuità del progetto criminoso, continuità temporale e operativa, modus operandi, compartecipi) da cui desumere l'unicità del disegno criminoso.
  • Non è sufficiente il mero richiamo alla tipologia del reato o all'omogeneità delle condotte; la valutazione deve approfondire la natura concreta dei sodalizi e l'eventuale mutamento del "pactum sceleris".
  • Qualora il giudice dell'esecuzione affermi la diversità di compagini associative o finalità differenti, è necessario che tale affermazione sia supportata da specifiche argomentazioni e fatti; in loro assenza la decisione è viziata per carenza di motivazione.
  • Le incoerenze e contraddizioni nella motivazione (ad esempio affermare l'esistenza della continuazione in un passaggio e negarla in un altro pur considerando gli stessi fatti per la determinazione della pena) sono causa di annullamento.
  • In situazioni simili, se la documentazione di merito mostra sovrapposizione temporale, analogia del modus operandi e partecipazione a nuclei collegati, il ricorrente ha buone ragioni per chiedere il riconoscimento della continuazione; spetta però al giudice dell'esecuzione fornire una ricostruzione motivata delle eventuali differenze tra sodalizi o dei passaggi di adesione a nuove organizzazioni.
  • Se l'annullamento per carenza motivazionale è disposto dalla Corte di legittimità, la pratica viene di norma rinviata al giudice di merito o dell'esecuzione per un nuovo esame conforme ai principi espressi.

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