Cassazione Penale, Sentenza n. 18653/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la pronuncia di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità greche per reati di falsificazione continuata e contrabbando (commessi a Rodi fra novembre 2003 e ottobre 2004). Contesta: (a) l'omessa/insufficiente motivazione sulla eccezione di bis in idem (sostiene che la Corte non ha riesaminato tale eccezione dopo aver acquisito la traduzione del mandato); (b) la violazione dell'art. 16 della legge n. 69/2005, come modificato dal d.lgs. n. 10/2021, per mancata fissazione di un termine per l'acquisizione delle informazioni integrative e per ritardo nella procedura; (c) la mancata valutazione e l'irregolarità della traduzione/validazione del mandato di arresto europeo (assenza di indicazione di uffici, timbri, sottoscrizione nella traduzione).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo (bis in idem) è aspecifico e la precedente sentenza (n. 44933/2021) aveva già escluso il divieto di bis in idem rispetto a una decisione tedesca del 2011; il secondo è manifestamente infondato poiché l'art. 16/legge 69/2005 (come modificato) consente la richiesta urgente di informazioni integrative e tale richiesta comporta automaticamente l'estensione del termine per la decisione (ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis), senza invalidare il procedimento; il terzo è generico e non dimostra in che modo la traduzione/integrità del mandato abbia inciso sul decisum, essendo l'autenticità garantita dalla provenienza e dalla ricezione tramite il Ministero della Giustizia. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69
"Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, richiede con urgenza allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, tenendo conto della necessità di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione"
La Corte interpreta la norma nel senso che la richiesta urgente di informazioni integrative è ammessa e che la corte deve instaurare un termine per la loro ricezione; inoltre l'acquisizione di tali informazioni comporta, di fatto, un'estensione del termine per decidere sulla consegna senza bisogno di un formale provvedimento di proroga.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifica art. 16 legge n. 69/2005)
Le modifiche mirano ad accelerare i tempi decisionali per rispettare i termini europei (decisione quadro sul mandato di arresto). La riforma conferma la possibilità di chiedere informazioni integrative e disciplina il coordinamento con i termini di decisione.
art. 17 comma 2-bis legge 22 aprile 2005, n. 69
Secondo la giurisprudenza citata, la richiesta di informazioni integrative in base all'art. 16 determina automaticamente un prolungamento del termine per la decisione (fino a 10 giorni supplementari), evitando che il mancato rispetto del termine originale invalidi il procedimento.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine al vizio di motivazione: la sentenza di cassazione ricorda che la mancanza di motivazione sussiste quando il giudice non risponde adeguatamente a specifiche doglianze decisive per la decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna alle spese e alla somma a titolo di ammenda a carico del ricorrente per ricorso inammissibile.
Codice penale greco (art. 216, comma 1 e 3; art. 98, comma 1)
Norme materiali citate nel mandato di arresto europeo come riferimenti normativi per i reati per cui si chiede la consegna (falsificazione continuata e contrabbando).
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per i principi relativi all'irrogazione delle ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella determinazione della sanzione economica per ricorsi infondati.
Massime di principio
- Le eccezioni di bis in idem devono essere formulate con precisione e corredate di elementi decisivi: deduzioni generiche non sono sufficienti a far dichiarare inammissibile o a ribaltare una decisione di consegna.
- La richiesta di informazioni integrative dallo Stato richiedente ai sensi dell'art. 16 legge n. 69/2005, come modificata, è strumento ordinario e comporta automaticamente un prolungamento dei termini per la decisione; la mancata fissazione formale di un termine non invalida il procedimento, salvo che lo Stato richiedente non dia seguito alla richiesta.
- Contestazioni sull'autenticità o regolarità formale della traduzione del mandato di arresto europeo richiedono contestazioni specifiche e prove concrete (es. mancanza comprovata di provenienza o anomalie documentali); mere asserzioni generiche non impediscono la valutazione della documentazione pervenuta.
- In materia di mandato di arresto europeo, la Corte valuta sostanzialmente la completezza della descrizione dei fatti e la corrispondenza con le norme penali richiamate: se tali elementi risultano esaustivi e l'atto proviene ufficialmente dallo Stato richiedente, l'impugnazione procedurale deve essere precisa per incidere sul decisum.
- Ricorsi vaghi o incoerenti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni; pertanto, in impugnazioni contro decisioni di consegna è fondamentale la specificità dei motivi e l'indicazione di come i documenti nuovi influenzino la decisione.
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