Circolare numero 194 del 7-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama le Sedi al rispetto delle istruzioni sui ricorsi presentati dagli iscritti ai Fondi Speciali di previdenza, per evitare l’invio diretto agli Uffici Centrali e i conseguenti ritardi. Precisa la documentazione da trasmettere per la definizione istruttoria, distingue tra ricorsi sanitari e amministrativi e sollecita la tempestiva esecuzione degli accertamenti sanitari. Vengono inoltre richiamate le precedenti circolari di settore e indicata la formula da utilizzare nelle relazioni medico-collegiali: "INVALIDO/NON INVALIDO".
Gestione dei ricorsi degli iscritti ai Fondi Speciali e istruttoria sanitaria/amministrativa
Gestione dei ricorsi degli iscritti ai Fondi Speciali
La circolare interviene per richiamare le Sedi al corretto iter di trattazione dei ricorsi presentati dagli iscritti ai Fondi Speciali di previdenza. Lo scopo è evitare che i ricorsi vengano trasmessi direttamente agli Uffici Centrali, con conseguente allungamento dei tempi di definizione, e assicurare invece che l’istruttoria si svolga presso le strutture competenti nei tempi richiesti dalla tutela dell’interessato.
Modalità di presentazione del ricorso
Viene raccomandato che, in ogni provvedimento di reiezione di una domanda, sia chiaramente indicato all’interessato che il ricorso avverso il medesimo provvedimento può essere presentato ai competenti Comitati Centrali per il tramite delle Sedi. In questo modo si evita l’invio improprio ai livelli centrali e si garantisce il corretto flusso procedurale.
Ricorsi sanitari e documentazione sanitaria necessaria
Per i ricorsi a carattere sanitario, relativi all’invalidità privilegiata o alla riversibilità per causa di servizio, le Sedi devono acquisire presso le Aziende competenti le cosiddette "informazioni lavorative", richiamate anche nel messaggio n. 26035 del 10.9.1994. Tale documentazione è necessaria per formulare un giudizio medico-legale completo e deve essere raccolta già in fase di domanda di invalidità o riversibilità per causa di servizio, non soltanto in sede di ricorso.
Per il Fondo Telefonici, l’obbligo di acquisizione delle informazioni lavorative è richiamato anche in presenza di ricorsi per invalidità ordinaria. Inoltre, quando venga riconosciuta un’invalidità dipendente da causa di servizio, il Sanitario della SAP che ha eseguito la visita deve sempre indicare il grado di invalidità riscontrato al richiedente.
Accertamenti sanitari e tempestività
La circolare segnala che non sempre gli accertamenti sanitari vengono disposti con la necessaria rapidità dopo la presentazione del ricorso. Per questo motivo si sollecita le SAP a provvedere nel più breve tempo possibile, disponendo la visita medico collegiale oppure, per il Fondo Clero, la visita medico-legale secondo la procedura adottata per i ricorsi nell’A.G.O.
Documenti da trasmettere alla Direzione Generale
Per consentire alla Direzione Generale e alle Direzioni Centrali competenti di inoltrare i ricorsi ai Comitati Centrali una volta conclusa l’istruttoria, devono essere trasmessi i seguenti atti:
- copia del ricorso;
- copia del verbale della visita medico collegiale;
- copia della domanda di pensione, dalla quale risulti chiaramente se si tratti di invalidità ordinaria o di causa di servizio;
- copia del provvedimento impugnato;
- copia delle informazioni lavorative e della documentazione posta a base del provvedimento;
- ogni altra notizia utile per la predisposizione delle relazioni ai competenti Comitati Centrali.
Ricorsi amministrativi
Per i ricorsi di natura amministrativa, unitamente alla documentazione relativa, deve essere inviata una breve relazione che illustri la situazione oggetto del ricorso. La circolare richiama, a questo riguardo, le normative e le istruzioni già emanate per i diversi Fondi Speciali.
Richiami a circolari e istruzioni precedenti
Vengono richiamate, per completezza, le circolari n. 108 del 10.5.1993 (Fondo Elettrici), n. 135 del 12.6.1993 (Fondo Telefonici), n. 194 del 10.8.1993 (Fondo Trasporti), n. 59 del 22.2.1994 (Fondo Volo), n. 149 del 13.5.1994 (Dazieri), n. 141 del 21.6.1993 (Fondo Gas), n. 296 del 24.12.1993 (Fondo Esattoriali) e n. 200 del 28.6.1994, relativa alle istruzioni operative per i medici di Sede in materia di domande e ricorsi sanitari degli iscritti ai Fondi.
Indicazione finale per le relazioni medico-collegiali
Infine, si segnala il chiarimento contenuto nel messaggio n. 08760 dell’1.6.1995 del Dipartimento Centrale per le funzioni medico-legali: nelle relazioni delle visite medico-collegiali, il giudizio medico-legale conclusivo deve essere integrato dalla formula "INVALIDO/NON INVALIDO".
Punti principali
Canale corretto di presentazione dei ricorsi
Si evidenzia che i ricorsi contro i provvedimenti relativi ai Fondi Speciali devono essere presentati tramite le Sedi, e non inoltrati direttamente agli Uffici Centrali. Nei provvedimenti di reiezione delle domande va quindi indicato espressamente agli interessati che il ricorso ai competenti Comitati Centrali deve essere presentato per il tramite delle Sedi stesse.
Ricorsi sanitari: acquisizione delle informazioni lavorative e giudizio medico-legale
Per i ricorsi di natura sanitaria concernenti invalidità privilegiata o riversibilità per causa di servizio, e per il Fondo Telefonici anche per i ricorsi di invalidità ordinaria, le Sedi devono acquisire presso le Aziende competenti le cosiddette "informazioni lavorative", così da poter formulare compiutamente il giudizio medico-legale. Tale documentazione deve essere acquisita già in sede di domanda e non solo al momento del ricorso. In caso di riconoscimento dell’invalidità dipendente da causa di servizio, il Sanitario della SAP che ha effettuato la visita deve indicare sempre il grado di invalidità riscontrato.
Tempestività degli accertamenti sanitari
Si raccomanda che gli accertamenti sanitari relativi ai ricorsi siano disposti nel più breve tempo possibile. A tal fine la SAP deve procedere alla visita medico collegiale; per il Fondo Clero, la procedura prevista è la visita medico-legale secondo le modalità adottate per i ricorsi nell’A.G.O.
Documentazione da trasmettere alla Direzione Generale
Per consentire l’inoltro dei ricorsi ai competenti Comitati Centrali, una volta conclusa l’istruttoria, devono essere inviati alla Direzione Generale, indirizzati alle Direzioni Centrali competenti: copia del ricorso; copia del verbale della visita medico collegiale; copia della domanda di pensione, dalla quale risulti chiaramente se si tratti di invalidità ordinaria o per causa di servizio; copia del provvedimento impugnato; copia delle informazioni lavorative e della documentazione posta a base del provvedimento; ogni altra notizia utile per le relazioni ai Comitati Centrali.
Ricorsi amministrativi
Per i ricorsi di carattere amministrativo, insieme alla documentazione relativa, deve essere trasmessa una breve relazione che descriva la situazione oggetto del ricorso.
Richiami normativi e precedenti istruzioni
La circolare richiama le precedenti istruzioni e normative dei Fondi Speciali, in particolare le circolari n. 108 del 10.5.1993 (Fondo Elettrici), n. 135 del 12.6.1993 (Fondo Telefonici), n. 194 del 10.8.1993 (Fondo Trasporti), n. 59 del 22.2.1994 (Fondo Volo), n. 149 del 13.5.1994 (Dazieri), n. 141 del 21.6.1993 (Fondo Gas), n. 296 del 24.12.1993 (Fondo Esattoriali) e n. 200 del 28.6.1994 sulle istruzioni operative per i medici di Sede in materia di domande e ricorsi sanitari.
Formula conclusiva per le relazioni medico-collegiali
Si segnala il chiarimento del messaggio n. 08760 dell’1.6.1995 del Dipartimento Centrale per le funzioni medico-legali, secondo cui nelle relazioni delle visite medico-collegiali il giudizio medico-legale conclusivo deve essere integrato dalla dizione "INVALIDO/NON INVALIDO".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 187 del 7-7-1995
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 188 del 7-7-1995
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 189 del 7-7-1995
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 190 del 7-7-1995
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 191 del 7-7-1995
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 192 del 7-7-1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →