Sentenza n. 16840/2026 - Roma, Sezione 2
per l'accertamento del silenzio-inadempimento di Roma Capitale in riferimento all’istanza di City Sightseeing Italy del 15 maggio 2025 (doc. 1); per il conseguente accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di adeguare all’art. 4, commi 5 quater e 5 quinquies della L.R. Lazio 30/1998 (come novellato dalla L.R. Lazio 66/2024) la durata dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio di servizi di linea di Gran Turismo sul territorio di Roma Capitale di cui la Società è legittima titolare nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (otto anni, salvo rinnovi ad istanza di parte per periodi non superiori ad otto anni) (doc. 2); nonché per la nomina di un Commissario ad acta, in caso di protratta inerzia da parte di Roma Capitale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 15 maggio 2025 volta ad adeguare la durata dell’autorizzazione per servizi di linea di Gran Turismo alla disciplina regionale sopravvenuta
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore autorizzato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. contro l’inerzia di Roma Capitale sulla domanda di adeguamento della durata della propria autorizzazione, ai sensi dell’art. 4, commi 5-quater e 5-quinquies, della l.r. Lazio 30/1998, come modificata dalla l.r. Lazio 66/2024. L’adeguamento richiesto prevedeva una durata di otto anni, salvo rinnovi su istanza di parte per periodi non superiori a otto anni. Roma Capitale ha confermato di non avere provveduto, sostenendo in memoria che la normativa regionale non sarebbe applicabile perché in contrasto con i principi del diritto dell’Unione europea. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione avverso il silenzio e ordinato a Roma Capitale di adottare una determinazione espressa sull’istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. L’obbligo di provvedere sussiste a prescindere dal contenuto positivo o negativo della decisione: le obiezioni di merito formulate dall’amministrazione negli scritti difensivi non sostituiscono l’adozione del provvedimento amministrativo e non eliminano l’inerzia. La complessità dell’istruttoria giustifica il termine di sessanta giorni. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata all’eventualità di persistente inadempimento. Roma Capitale è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con restituzione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire;
L’azione contro il silenzio è accoglibile se, al momento della decisione, perdura l’inerzia e permane l’interesse ad agire; nel caso concreto il Comune non aveva adottato un provvedimento conclusivo.
l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere esperita ogni qual volta l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere nonché, nei casi previsti dalla legge, anche per ottenere l’avvio di un procedimento officioso ai sensi dell’art. 2 della legge n.241 del 1990;
L’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo amministrativo di provvedere e può, nei casi previsti dalla legge, essere utilizzata anche per ottenere l’avvio di un procedimento d’ufficio.
art. 4, commi 5-quater e 5-quinquies, l.r. Lazio 30/1998
per l’adeguamento ai sensi dell’art. 4, commi 5 quater e 5 quinquies della L.R. Lazio 30/1998 (come novellato dalla L.R. Lazio 66/2024) della durata dell’autorizzazione amministrativa, di titolarità della ricorrente, all’esercizio di servizi di linea di Gran Turismo sul territorio di Roma Capitale, come meglio articolato nella istanza stessa (v. allegato al ricorso);
La disciplina regionale costituisce il riferimento normativo dell’istanza di adeguamento, ma il TAR non ne decide l’applicabilità o la compatibilità con il diritto UE: impone all’amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento richiede che, al momento della pronuncia, permangano l’inerzia dell’amministrazione e l’interesse ad agire; l’adozione di un atto meramente interlocutorio o soprassessorio, che non conclude il procedimento, non fa venir meno tale inerzia.
- L’amministrazione tenuta a provvedere deve adottare una determinazione espressa sull’istanza, anche quando ritenga che essa debba essere respinta; le contestazioni di merito formulate soltanto negli scritti difensivi non equivalgono all’esercizio del potere amministrativo e non adempiono l’obbligo di conclusione del procedimento.
- Nel giudizio sul silenzio il giudice può imporre all’amministrazione di concludere il procedimento senza predeterminarne l’esito; la nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
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