Cassazione Civile, Ordinanza n. 09361/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti, inquadrati come operatori della manutenzione, a percepire il valore dei ticket restaurant anche per i giorni di ferie e festività godute nel periodo 1.10.2015-19.7.2018. I giudici di merito avevano ritenuto che l’accordo integrativo aziendale del 21 luglio 2015, letto con il CCNL applicabile e con il precedente accordo aziendale del 18 settembre 2007, comportasse la sostituzione dell’indennità di mensa con il ticket restaurant per tutto il personale che beneficiava di tale indennità, includendo quindi anche le giornate equiparate a presenza effettiva dall’art. 43, punto g), n. 25, del CCNL. La società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse interpretato l’accordo del 21 luglio 2015 in modo parziale e atomistico, senza considerare il tenore complessivo delle clausole, il comportamento successivo delle parti, una mail interna del 29 settembre 2015 e il successivo accordo del 19 luglio 2018, dai quali emergeva che il ticket era dovuto solo per le giornate di effettiva prestazione pari o superiore a 4 ore, senza applicazione delle equiparazioni del CCNL. Il ricorso mirava quindi a far dichiarare erronea l’interpretazione data alla contrattazione collettiva aziendale e a ottenere la cassazione della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse interpretato l’accordo aziendale del 21 luglio 2015 in modo non conforme ai criteri legali di ermeneutica contrattuale, fermandosi a una lettura letterale e frammentaria della clausola, senza coordinarla con il precedente accordo del 2007, con il comportamento successivo della società e con il successivo accordo del 2018. La Cassazione ha affermato che, nella lettura degli accordi collettivi aziendali, occorre considerare congiuntamente criterio letterale, sistematico e comportamento successivo, e che il rinvio all’indennità di mensa di cui all’art. 43, lett. g), del CCNL comprende l’intera disciplina richiamata. Per conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello, anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
I criteri di interpretazione del contratto collettivo aziendale vanno applicati per ricostruire la comune intenzione delle parti, senza arrestarsi al solo dato letterale quando questo non sia univoco; rilevano anche il criterio sistematico e il comportamento successivo delle parti.
art. 1362 c.c.
Il criterio letterale è il punto di partenza dell’interpretazione, ma non può essere isolato se il testo non rivela con evidenza assoluta la volontà comune; va coordinato con gli altri elementi interpretativi.
art. 1363 c.c.
Le clausole devono essere interpretate complessivamente e coordinate tra loro, evitando letture atomistiche o frammentarie del singolo inciso.
art. 1366 c.c.
L’interpretazione deve essere orientata alla buona fede e allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione.
art. 1322 c.c.
La volontà delle parti sociali nei contratti collettivi aziendali deve essere desunta nell’ambito dell’autonomia negoziale, anche rispetto a discipline collettive di diverso livello.
art. 2077 c.c.
Richiamato per affermare che i contratti territoriali o aziendali possono derogare alla disciplina collettiva nazionale, anche in peius, nei limiti dei diritti già definitivamente acquisiti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per dare conto del riferimento a precedenti decisioni della stessa Sezione su identica questione interpretativa.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione dei criteri ermeneutici del contratto collettivo è deducibile come error in iudicando in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul contratto è limitato, per i vizi motivazionali, nei ristretti limiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- L’interpretazione di un accordo collettivo aziendale deve partire dal testo, ma non può arrestarsi al solo dato letterale quando la clausola, letta nel contesto dell’intero accordo, non esprima in modo inequivoco la volontà delle parti.
- Il giudice deve coordinare tutte le clausole pertinenti e verificare la coerenza dell’interpretazione con la disciplina collettiva complessiva, evitando letture atomistiche o parziali.
- Nel ricostruire la comune intenzione delle parti sociali, assumono rilievo anche il comportamento successivo delle parti e gli accordi successivi, specie quando chiariscano l’assetto voluto e applicato in concreto.
- Il rinvio a una voce del CCNL può implicare il richiamo dell’intera disciplina contrattuale richiamata, se ciò è coerente con il testo complessivo e con la funzione dell’accordo aziendale.
- La violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è censurabile in cassazione come errore di diritto, quando il giudice di merito abbia interpretato il testo in modo frammentario o in contrasto con gli artt. 1362 e 1363 c.c.
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