Sentenza n. 794/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Azienda sanitaria su un’istanza di accesso relativa alla documentazione concernente vaccinazioni pediatriche e informazioni generali sui vaccini
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio dell’Azienda sanitaria su un’istanza di accesso presentata il 28 ottobre 2025, avente a oggetto il fascicolo relativo a vaccinazioni pediatriche somministrate al minore, comprese schede anamnestiche, moduli di consenso informato, fogli illustrativi o schede tecniche, dati sulla tracciabilità dei vaccini, documentazione clinica, prescrizioni e dati identificativi del personale sanitario, nonché progetti informativi e dati sulle complicanze da vaccino ai sensi della l. n. 210/1992. Nel ricorso la parte ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’ostensione. Dopo la proposizione del giudizio, l’Azienda sanitaria ha trasmesso la documentazione presente nei propri archivi e i dati vaccinali disponibili, dichiarando poi di aver osteso tutto quanto in suo possesso. La ricorrente ha sostenuto che la documentazione trasmessa non corrispondesse integralmente a quella richiesta e ha successivamente precisato di avere interesse alla documentazione in vista di una domanda di indennizzo e di eventuali azioni risarcitorie per reazioni allergiche. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che l’istanza originaria non esplicitava in modo adeguato un interesse diretto, concreto e attuale riferito ai singoli documenti richiesti. Inoltre, la richiesta relativa ai progetti informativi e ai dati generali sulle complicanze da vaccino è stata ritenuta sostanzialmente diretta a un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, anche perché riferita a vaccini anti SARS-CoV-2 estranei alle vaccinazioni oggetto della vicenda. Il giudice ha inoltre considerato che l’amministrazione non può essere obbligata a produrre documenti non detenuti o a elaborare dati non esistenti nell’ambito della propria ordinaria attività documentale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’interesse all’accesso dovesse essere indicato già nell’istanza ostensiva e non potesse essere specificato per la prima volta, a giudizio pendente, mediante una memoria difensiva. La generica finalità di tutelare situazioni giuridiche rilevanti e di istruire una possibile domanda di indennizzo non era sufficiente a collegare concretamente ciascun documento richiesto alla posizione giuridica della ricorrente e del minore. La parte B dell’istanza, riguardante progetti informativi e dati generali sulle complicanze da vaccino, è stata inoltre qualificata come richiesta di controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione. In via ulteriore, il TAR ha osservato che l’Azienda sanitaria aveva comunque prodotto gli unici documenti in suo possesso e che non poteva essere condannata all’ostensione di documenti inesistenti o non detenuti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale
L’accesso documentale richiede la titolarità di una posizione giuridica differenziata e un interesse diretto, concreto e attuale, che deve essere esplicitato nell’istanza e riferito ai documenti richiesti.
art. 7 l. 210/1992
La norma è richiamata nell’istanza con riferimento alla documentazione relativa alla prevenzione delle complicanze da vaccinazioni; il giudice non la utilizza per riconoscere uno specifico diritto all’ostensione.
art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato esclusivamente quale base per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato esclusivamente ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’omissione delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- L’interesse all’accesso documentale, qualificato come diretto, concreto e attuale, deve essere esplicitato nell’istanza ostensiva e deve risultare specificamente collegato ai documenti richiesti; non può essere introdotto o precisato per la prima volta nel corso del giudizio.
- Una richiesta di documenti ampia e non collegata a una concreta esigenza di tutela di una posizione giuridica differenziata è inammissibile quando si traduce in un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione.
- L’amministrazione non può essere obbligata, nell’ambito dell’accesso documentale, a produrre documenti che non detiene, che non ha mai formato o che non rientrano nelle sue competenze istituzionali, né a elaborare dati nuovi per soddisfare la richiesta dell’interessato.
- Quando l’amministrazione dichiara di avere osteso tutta la documentazione effettivamente detenuta, non può essere accolta una domanda di condanna all’ostensione di ulteriori documenti non esistenti o comunque non reperiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →