Cassazione Penale, Ordinanza n. 13388/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando gli effetti della condanna già pronunciata in appello per resistenza a pubblico ufficiale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I motivi investivano: il giudizio di responsabilità; il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; la dosimetria della pena; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché, da un lato, meramente reiterative di questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, generiche e non confrontate in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 114 c.p.
È stata invocata dal ricorrente la circostanza attenuante di minore partecipazione, ma la Corte non ne ha esaminato il merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera genericità determina l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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