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Risoluzione

Risoluzione n. 47 del 5/07/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i contribuenti nel regime fiscale di vantaggio non devono subire la ritenuta sui bonifici per interventi edilizi o di risparmio energetico, se hanno rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o posta. Per il solo periodo d’imposta 2012, le ritenute erroneamente operate e certificate possono essere scomputate eccezionalmente in dichiarazione Unico PF 2013 seguendo una specifica compilazione del quadro RS, in alternativa al rimborso.

Ritenute d’acconto sui bonifici ai contribuenti in regime di vantaggio

Ritenute sui bonifici e regime di vantaggio

La risoluzione affronta il caso delle ritenute d’acconto applicate dalle banche o da Poste Italiane S.p.A. sui bonifici effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico, quando il beneficiario rientra nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. Il documento precisa che, in presenza della dichiarazione richiesta, tali ritenute non devono essere operate.

Quadro normativo di riferimento

L’analisi si fonda su due discipline principali:

  • l’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che impone a banche e Poste Italiane S.p.A. di operare una ritenuta a titolo di acconto all’atto dell’accredito dei bonifici relativi a oneri deducibili o detrazioni d’imposta;
  • l’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha introdotto dal 1° gennaio 2012 il regime fiscale di vantaggio per determinati contribuenti di piccole dimensioni.

La ritenuta sui bonifici, inizialmente fissata al 10% dell’importo al netto dell’IVA, è stata ridotta al 4% dall’articolo 23, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011.

Regola generale sulla non assoggettabilità a ritenuta

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 185820 del 22 dicembre 2011 stabilisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito soggetto al regime di vantaggio non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine il contribuente deve rilasciare al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

In coerenza con tale disciplina, il modello Unico PF 2013, nel quadro LM dedicato ai contribuenti in regime di vantaggio, non prevede un campo specifico per scomputare eventuali ritenute subite.

Conseguenze per i bonifici percepiti dai contribuenti in regime di vantaggio

La risoluzione chiarisce che i soggetti rientranti nel regime di vantaggio, destinatari di somme trasferite mediante i bonifici in argomento, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, purché abbiano rilasciato la dichiarazione prevista alla banca o all’ufficio postale presso cui intrattengono il conto.

Recupero delle ritenute erroneamente operate nel periodo d’imposta 2012

Per il periodo d’imposta 2012, se la ritenuta è stata comunque applicata e regolarmente certificata dal sostituto d’imposta, la risoluzione ammette una soluzione eccezionale: in alternativa all’istanza di rimborso prevista dall’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le ritenute possono essere scomputate nella dichiarazione Unico PF 2013.

Per fruire di tale modalità occorre:

  • valorizzare con il codice "1" il campo "Situazioni particolari" nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro "Firma della dichiarazione";
  • indicare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, rigo RS33, normalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese.

Modalità di compilazione del quadro RS

Il documento fornisce istruzioni specifiche per il rigo RS33:

  • le ritenute vanno riportate nella colonna 2;
  • la compilazione deve avvenire esclusivamente nel primo modulo del quadro RS;
  • non deve essere compilata la colonna 1, riservata al codice fiscale del consorzio.

Se devono essere indicate anche ritenute cedute da consorzi, queste vanno esposte nei moduli successivi, riportando anche i codici fiscali dei consorzi cedenti.

Scomputo successivo delle ritenute in dichiarazione

Le ritenute indicate nel rigo RS33 possono poi essere normalmente scomputate:

  • nel quadro LM, al rigo LM13;
  • oppure nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4.

Sintesi operativa

In definitiva, la risoluzione conferma che le banche e gli uffici postali non devono applicare la ritenuta sui bonifici destinati a contribuenti nel regime di vantaggio, se questi hanno rilasciato la dichiarazione prevista. Per il solo 2012, le ritenute erroneamente trattenute e certificate possono essere recuperate in dichiarazione con una procedura eccezionale e con specifiche modalità di compilazione di Unico PF 2013.

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