Risoluzione n. 49 del 11/07/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, per seminari svolti da docenti e ricercatori non abituali, i rimborsi delle sole spese strettamente necessarie possono non essere assoggettati a ritenuta ex art. 25 DPR 600/1973, se documentati; se invece il compenso eccede tali spese, l’intero importo è imponibile e soggetto a ritenuta.
Regime fiscale dei rimborsi spese per invited speakers dell’Istituto Italiano di Tecnologia
Regime fiscale dei rimborsi spese per invited speakers presso l’Istituto Italiano di Tecnologia
La risoluzione esamina il trattamento fiscale dei rimborsi spese corrisposti dall’Istituto Italiano di Tecnologia a docenti e ricercatori di altre istituzioni scientifiche invitati a tenere seminari o a visitare i laboratori. Il tema centrale è stabilire se, in presenza di mero rimborso spese o di anticipazione diretta delle stesse, debba essere operata la ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973.
Contesto e quesito posto
L’Istituto Italiano di Tecnologia, istituito dall’art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, svolge attività di promozione dello sviluppo tecnologico e dell’alta formazione tecnologica. Nell’ambito di tali attività invita docenti e ricercatori di altre istituzioni scientifiche, i c.d. invited speakers, per seminari scientifici e scambi di conoscenze.
L’Istituto precisa che, in generale, non corrisponde compensi a titolo personale ai soggetti invitati, ma si limita a:
- rimborsare le spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio; oppure
- sostenere direttamente tali spese.
Il quesito riguarda quindi:
- l’eventuale applicazione della ritenuta alla fonte in caso di rimborso analitico;
- l’eventuale applicazione della ritenuta in caso di spese prepagate o sostenute direttamente dall’Istituto.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Istituto ritiene di non dover applicare la ritenuta, sostenendo che il reddito imponibile sarebbe pari a zero, poiché il compenso coinciderebbe con le spese rimborsate.
Inquadramento normativo e qualificazione del reddito
L’Agenzia richiama il principio secondo cui il trattamento fiscale dei rimborsi spese varia in funzione della natura del rapporto su cui si fonda l’attività svolta.
Viene ricordato che, per il lavoro autonomo, le somme riaddebitate al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico rientrano nella nozione di compenso, secondo un orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi.
In particolare:
- l’art. 54, comma 1, del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è dato dalla differenza tra compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’arte o professione;
- l’art. 71, comma 2, del TUIR prevede che il reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente è costituito dalla differenza tra quanto percepito e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito.
L’Agenzia evidenzia però la differenza tra:
- lavoro autonomo abituale, in cui le spese sono dedotte secondo il criterio generale di inerenza;
- lavoro autonomo occasionale, in cui rileva il collegamento specifico tra compenso e spese necessarie per la prestazione.
Principio applicato alle prestazioni occasionali
Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte dietro rimborso delle sole spese strettamente necessarie, il reddito diverso derivante da tale attività risulta pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un periodo d’imposta diverso da quello del compenso.
La ratio della soluzione è di semplificazione: evitare che il committente sia gravato dall’obbligo di operare e versare la ritenuta in situazioni di attività occasionali sostanzialmente gratuite, nelle quali il compenso coincide con le spese necessarie per la prestazione.
Regola operativa sui rimborsi e sulle spese anticipate
L’Agenzia ritiene possibile, per l’Istituto, non assoggettare a ritenuta ex art. 25 DPR n. 600 del 1973 i rimborsi di viaggio, vitto e alloggio quando:
- le spese sono soltanto quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari;
- sono acquisiti i titoli certificativi delle spese.
La medesima soluzione si applica anche quando le spese siano sostenute direttamente dall’Istituto.
Effetti per il percipiente
La semplificazione opera anche in capo al percettore delle somme, che non è tenuto a indicare in dichiarazione dei redditi tali somme né le corrispondenti spese.
Soggetti non residenti
La soluzione interpretativa vale anche nel caso in cui gli invited speakers siano soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato.
Limite alla semplificazione e ipotesi imponibile
La non assoggettabilità a ritenuta non si applica quando il compenso, anche se erogato sotto forma di spese rimborsate o anticipate, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale.
In tale ipotesi viene meno il carattere sostanzialmente gratuito della prestazione e:
- l’intero importo erogato dal committente costituisce reddito di lavoro autonomo occasionale;
- l’intero importo è assoggettabile a ritenuta ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973.
Rilevanza per il committente ai fini IRAP
Resta ferma, in ogni caso, la rilevanza dei costi per il committente anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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