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Risoluzione

Risoluzione n. 45 del 5/07/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’iscrizione dell’indirizzo PEC delle imprese individuali al Registro delle imprese beneficia dell’esenzione da bollo e diritti di segreteria già prevista per le imprese societarie. Se il deposito PEC avviene con la prima iscrizione, resta dovuto il bollo dell’adempimento principale; se avviene con domanda autonoma successiva, non si applica l’imposta di bollo.

Esenzione bollo per il deposito PEC delle imprese individuali

Trattamento fiscale del deposito PEC delle imprese individuali

La risoluzione esamina il regime fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, della domanda di deposito dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presentata dalle imprese individuali al Registro delle imprese. Il chiarimento nasce dall’estensione alle imprese individuali dell’obbligo di comunicazione della PEC, già previsto per le imprese societarie.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama anzitutto l’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto per le imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese e di comunicarlo successivamente per le imprese già esistenti. La stessa disposizione stabilisce che l’iscrizione dell’indirizzo PEC e le eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Viene inoltre richiamato l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che estende l’obbligo anche alle imprese individuali:

  • per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane dopo l’entrata in vigore della legge di conversione;
  • per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, tenute a depositare il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013.

Il medesimo comma 2 prevede che, se la domanda di iscrizione è presentata da un’impresa individuale priva di PEC, l’ufficio sospende la domanda fino all’integrazione con l’indirizzo PEC e comunque per quarantacinque giorni; decorso tale termine, la domanda si considera non presentata.

Quesito posto dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero chiede se la domanda di deposito dell’indirizzo PEC presentata dalle imprese individuali al Registro delle imprese, sia contestualmente alla domanda di iscrizione sia successivamente in via autonoma, debba essere assoggettata all’imposta di bollo.

Soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che il decreto-legge n. 179 del 2012 estende alle imprese individuali l’obbligo di iscrizione della PEC mediante rinvio alla disciplina dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008. Da ciò deriva che anche per le imprese individuali deve applicarsi il medesimo regime di esenzione previsto per le imprese societarie.

L’Agenzia sottolinea anche che una soluzione diversa determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra imprese individuali e imprese societarie, entrambe soggette al medesimo obbligo di comunicazione della PEC.

Effetti pratici sull’imposta di bollo

La risoluzione distingue due ipotesi:

  • se la domanda di deposito della PEC è presentata contestualmente alla domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese, l’imposta di bollo resta dovuta per l’adempimento principale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972; per le ditte individuali l’importo indicato è Euro 17,50 per ciascuna domanda, denuncia o atto;
  • se invece, dopo la prima iscrizione, viene presentata una domanda contenente esclusivamente la comunicazione dell’indirizzo PEC, tale domanda non è assoggettata all’imposta di bollo.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude confermando che l’esenzione da bollo e diritti di segreteria si applica anche alle iscrizioni della PEC delle imprese individuali, quando la comunicazione è effettuata con domanda autonoma. Restano invece assoggettate a bollo le domande di prima iscrizione, secondo la disciplina dell’adempimento principale.

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