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Risoluzione

Risoluzione n. 43 del 2/07/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che gli OICR residenti sono soggetti passivi IRES ma, nei casi previsti, subiscono ritenute a titolo d'imposta e sono considerati "lordisti" per l'imposta sostitutiva ex d.lgs. 239/1996; per i Confidi, invece, il regime speciale non integra esenzione IRES e le ritenute ex art. 26 D.P.R. 600/1973 si applicano a titolo di acconto.

Chiarimenti fiscali su OICR residenti e Confidi

Chiarimenti in materia di OICR e Confidi

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, degli Organismi di investimento collettivo del risparmio residenti e dei Confidi. Il documento si concentra in particolare sul loro inquadramento soggettivo rispetto all'IRES e sugli effetti in materia di ritenute e imposta sostitutiva sui redditi di capitale.

Regime fiscale degli OICR residenti

Dal 1° luglio 2011 il regime fiscale degli OICR residenti è disciplinato dall'articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR, come modificato dall'articolo 96, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli OICR residenti in Italia sono inclusi tra i soggetti passivi IRES e, in via generale, sono considerati residenti nel territorio dello Stato se istituiti in Italia ai sensi dell'articolo 73, commi 1, lettera c), e 3, del TUIR.

Ritenute e proventi percepiti dagli OICR

Il documento precisa che nei confronti degli OICR le ritenute sui redditi di capitale sono limitate a specifiche ipotesi, nelle quali operano come ritenute a titolo d'imposta. Non si applicano invece le ritenute previste dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'articolo 26-quinquies del medesimo decreto, né quelle previste dall'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983.

In particolare, gli OICR non subiscono la ritenuta su:

  • interessi e altri proventi dei conti correnti e dei depositi bancari, italiani ed esteri;
  • proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR;
  • redditi di capitale diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 4 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 e da quelli soggetti ad altra ritenuta o imposta sostitutiva;
  • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad altri OICR italiani e lussemburghesi storici;
  • proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

Il documento aggiunge che i fondi non subiscono la ritenuta sugli interessi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari emessi dai cosiddetti grandi emittenti di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Estensione del d.lgs. 239/1996 e qualificazione come soggetti "lordisti"

Viene richiamato l'ampliamento del campo di applicazione del d.lgs. n. 239 del 1996 disposto dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. L'estensione riguarda anche:

  • le società per azioni con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE o SEE inclusi nella white list;
  • le società non quotate le cui obbligazioni e titoli similari siano negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
  • le cambiali finanziarie, anche se emesse da banche, società con azioni negoziate o enti pubblici trasformati in società per azioni.

Per tali fattispecie, gli OICR percepiscono i proventi al lordo dell'imposta sostitutiva e sono quindi trattati come soggetti "lordisti". La risoluzione chiarisce che, pur essendo soggetti passivi IRES, non possono essere considerati soggetti esenti dalle imposte sui redditi sotto il profilo soggettivo e non rientrano tra i soggetti "nettisti" del d.lgs. n. 239 del 1996.

Fattispecie in cui il prelievo sui redditi di capitale resta applicabile

Per completezza, il documento individua le ipotesi in cui il prelievo sui redditi di capitale continua ad applicarsi nei confronti degli OICR:

  • interessi e altri proventi di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari non quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE o SEE inclusi nella white list, emessi da società ed enti diversi dalle banche e da società emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale negoziati nei medesimi mercati; sono compresi anche gli interessi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari di durata non superiore a 18 mesi emessi fino al 31 dicembre 2011 dai grandi emittenti; in tali casi si applica la ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973;
  • proventi delle accettazioni bancarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
  • proventi dei titoli atipici di cui agli articoli 5 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

In questi casi, le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a titolo d'imposta, come già chiarito nella circolare n. 33/E del 15 luglio 2011.

Regime fiscale dei Confidi

La risoluzione afferma che le considerazioni sul profilo soggettivo valgono anche per i Confidi, che godono di un regime speciale ai fini IRES. L'articolo 13, comma 45, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, i Confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

Dal 2 ottobre 2003, quindi, i Confidi sono assimilati agli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR e devono essere assoggettati al relativo regime sia sotto il profilo del trattamento tributario sia sotto quello degli adempimenti formali. Il loro reddito complessivo configura reddito d'impresa da determinare secondo le disposizioni del Titolo II, capo II, Sezione I, del TUIR.

Determinazione del reddito e assenza di esenzione IRES

Per i Confidi, il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel TUIR, in base all'articolo 13, commi da 45 a 51, del decreto-legge n. 269 del 2003.

Il documento sottolinea che tale regime non configura un'esenzione dall'IRES né sotto il profilo soggettivo né sotto il profilo oggettivo. I Confidi non possono neppure essere considerati soggetti esclusi da IRES, poiché la norma li qualifica espressamente come enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi.

Ritenute e imposta sostitutiva per i Confidi

Poiché non esiste una disposizione normativa di esclusione o esenzione riferita al profilo soggettivo, i Confidi rientrano tra i soggetti "lordisti" ai fini dell'imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996. Inoltre, le ritenute alla fonte previste dall'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 si applicano a titolo di acconto.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude con l'indicazione che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Testo integrale

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