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Risoluzione

Risoluzione n. 44 del 4/07/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando i contributi versati a consorzi obbligatori sono ancora deducibili dal reddito complessivo ex art. 10, comma 1, lett. a), TUIR dopo l’introduzione dell’IMU. La deduzione è ammessa per gli immobili che, senza IMU, avrebbero concorso al reddito complessivo e non è già compresa nella rendita catastale; è invece esclusa per i redditi assoggettati a cedolare secca, regime opzionale che impedisce la deduzione.

Deducibilità dei contributi ai consorzi obbligatori in relazione a IMU e cedolare secca

Rapporti tra IMU, imposte sui redditi e deducibilità dei contributi ai consorzi obbligatori

La risoluzione affronta il problema della deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi versati a consorzi obbligatori per legge ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR, alla luce dell’introduzione dell’IMU dal 1° gennaio 2012. Il documento distingue inoltre tale ipotesi da quella del regime della cedolare secca sugli immobili locati.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR consente la deduzione dal reddito complessivo dei canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, con esclusione dei contributi agricoli unificati.

L’IMU, introdotta con decorrenza dal 1° gennaio 2012, ha effetti sostitutivi dell’IRPEF per gli immobili non locati e non affittati. Per gli approfondimenti su tali effetti la risoluzione rinvia alla Circolare n. 5/E del 2013.

Effetti dell’IMU sulla deducibilità dei contributi consortili

Secondo l’impostazione richiamata dalla risoluzione, la non concorrenza al reddito complessivo degli immobili non locati o non affittati non deriva da una disciplina interna all’IRPEF che esclude in sé la produzione di reddito, ma dall’effetto sostitutivo introdotto da una norma esterna, operante dal 2012, che assoggetta tali immobili all’IMU in luogo dell’IRPEF.

La risoluzione evidenzia che, sotto il profilo sostanziale:

  • l’immobile non locato o non affittato resta comunque produttivo di reddito;
  • la mancata concorrenza al reddito complessivo IRPEF dipende dall’assoggettamento obbligatorio all’IMU;
  • la base imponibile IMU deriva dalla rendita catastale, in modo analogo al reddito fondiario;
  • l’IMU non prevede rilevanza del contributo obbligatorio in termini di deduzioni, detrazioni o aliquote agevolate.

Poiché inoltre l’IMU non è deducibile dall’IRPEF, non è possibile ipotizzare una deduzione indiretta del contributo al consorzio obbligatorio.

Condizioni per l’ammissibilità della deduzione

La risoluzione conclude che i contributi obbligatori possono essere dedotti dal reddito complessivo nei casi in cui:

  • in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano tali contributi avrebbero concorso al reddito complessivo;
  • il contributo obbligatorio non sia già stato considerato nella determinazione della rendita catastale.

In tali ipotesi, l’introduzione dell’IMU non preclude la deduzione, purché ricorrano le condizioni sostanziali sopra indicate.

Esclusione della deduzione nel regime di cedolare secca

Diversa è la conclusione per i redditi derivanti da immobili locati assoggettati alla cedolare secca di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011. La risoluzione sottolinea che la cedolare secca, pur essendo un regime sostitutivo dell’IRPEF, è un regime opzionale e non obbligatorio: il contribuente può quindi valutare la convenienza tra il regime sostitutivo e quello ordinario, quest’ultimo compatibile con la deduzione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR.

Di conseguenza, l’opzione per la cedolare secca preclude la fruizione della deduzione dei contributi consortili.

Irrilevanza dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 23 del 2011

La risoluzione precisa che non assume rilievo contrario l’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo cui il reddito assoggettato a cedolare secca deve essere considerato per verificare la spettanza di benefici fiscali o assistenziali.

Tale previsione è infatti finalizzata a evitare vantaggi indebiti in relazione, in particolare:

  • alla condizione di familiare fiscalmente a carico;
  • alle detrazioni per carichi di famiglia;
  • alle altre detrazioni d’imposta rapportate al reddito previste dall’art. 13 del TUIR;
  • alle detrazioni per canoni di locazione di cui all’art. 16 del TUIR.

Pertanto, essa non consente di mantenere la deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori in presenza di cedolare secca.

Indicazioni finali

La risoluzione si conclude con l’impegno delle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Testo integrale

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