Ordinanza n. 124/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento Dell’autorizzazione unica n. 48, del 27.01.2026 ai sensi dell'art. 15 D.L. 124/2023, con la quale è stata annullata l'Autorizzazione Unica n. 406 del 30.09.2025 e rilasciata nuova autorizzazione, priva della condizione apposta nel parere reso dal Comune di Messina, relativamente all'istanza per la “Realizzazione di una residenza universitaria nel Comune di Messina tra le vie Catania, Bergamo e Brescia con moderni servizi per gli studenti per lo studio ed il tempo libero con 255 posti letto in camera singola con bagno privato e cucinino attrezzato”, in territorio del Comune di Messina, avanzata dalla società ZANKLON CAPITAL S.R.L. IPratica ID 13053240969-27012025-1656; Del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 22.01.2026, ZES_MEZZOGIORNO/ME 0005825/22-01-2026; della proposta di annullamento in autotutela dell’Autorizzazione n. 406/2025 ed emissione di una nuova Autorizzazione Unica, formulata dal RUP.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica n. 48 del 27 gennaio 2026, verbale della conferenza di servizi del 22 gennaio 2026 e proposta di annullamento in autotutela dell'Autorizzazione unica n. 406 del 30 settembre 2025, relativi alla realizzazione di una residenza universitaria nel Comune di Messina
Esito
La controversia
Il Comune di Messina ha proposto ricorso per l'annullamento dell'Autorizzazione unica n. 48/2026, con la quale, ai sensi dell'art. 15 del d.l. n. 124/2023, è stata annullata l'Autorizzazione unica n. 406/2025 ed è stata rilasciata una nuova autorizzazione per la realizzazione di una residenza universitaria privata con 255 posti letto. Sono stati inoltre impugnati il verbale della conferenza di servizi del 22 gennaio 2026 e la proposta del responsabile unico del procedimento volta all'annullamento in autotutela della precedente autorizzazione e all'emissione di quella nuova. L'ordinanza non espone gli specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso, ma rileva la necessità di acquisire la documentazione amministrativa rilevante ai fini della decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio nei confronti delle amministrazioni indicate come resistenti, ordinando il deposito, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio e comunque in vista dell'udienza di merito del 25 giugno 2026, del provvedimento impugnato, degli atti e documenti sulla cui base esso è stato emanato, degli atti in esso citati e di ogni altro atto utile al giudizio. Il Collegio ha richiamato l'art. 46, comma 2, c.p.a., che pone a carico dell'amministrazione il deposito della documentazione rilevante, e l'art. 65, comma 3, c.p.a., che consente al giudice di ordinarne l'esibizione in caso di mancato adempimento. Ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione, anche in relazione alla possibile applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Non è stata definita la domanda di annullamento né sono state decise le spese.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione [deve] depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
L'amministrazione resistente deve depositare la documentazione amministrativa rilevante entro il termine per la costituzione in giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.
In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esibizione degli atti.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
qualsiasi atto che possa influire sulla decisione della controversia, anche ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990
Ai fini dell'istruttoria devono essere acquisiti anche gli atti potenzialmente rilevanti per valutare l'eventuale non annullabilità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.
art. 15 d.l. n. 124/2023
ai sensi dell'art. 15 D.L. 124/2023
Costituisce la base normativa indicata per l'adozione dell'autorizzazione unica impugnata.
Massime di principio
- L'amministrazione resistente deve depositare, entro il termine per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato, gli atti e documenti posti a fondamento dello stesso, quelli richiamati e ogni ulteriore atto utile alla decisione.
- Quando l'amministrazione non adempie all'obbligo di deposito documentale, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.
- La documentazione utile al giudizio comprende ogni atto potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione, inclusi quelli necessari per valutare l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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