Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-433/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2022. — Agenzia delle Entrate contro Contship Italia SpA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Imposta sul reddito delle società – Regime fiscale antielusivo delle società di comodo – Determinazione del reddito imponibile sulla base di un reddito minimo presunto – Esclusione dall’ambito di applicazione di tale regime fiscale delle società e degli enti quotati sui mercati regolamentati nazionali. — Cause riunite C-433/21 e C-434/21

Giurisprudenza europea62021CJ0433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato la compatibilità con la libertà di stabilimento di una norma italiana che escludeva dal regime delle società di comodo solo le società quotate in Italia. Ha concluso che tale limitazione non viola l’articolo 49 TFUE, perché non crea una differenza di trattamento tra controllate di società quotate in Italia e controllate di società quotate all’estero, né produce un effetto dissuasivo rilevante. La modifica legislativa del 2006 non è stata considerata applicabile ai fatti di causa.

Libertà di stabilimento e regime italiano delle società di comodo: compatibilità con il diritto UE dell’esclusione limitata alle sole società quotate su mercati regolamentati italiani.

La questione giuridica

Se gli articoli 18 e 49 TFUE ostino a una disciplina nazionale che, nel regime fiscale antielusivo delle società non operative, riconosca la causa di esclusione solo alle società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani, senza estenderla alle società quotate su mercati esteri e alle società da esse controllate o che le controllano indirettamente.

Principio di diritto

L’articolo 49 TFUE non osta a una normativa nazionale che limiti l’esclusione dal regime fiscale antielusivo delle società di comodo alle sole società i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati nazionali, escludendo le altre società, nazionali o estere, i cui titoli non sono negoziati su tali mercati, anche se controllate da società quotate su mercati regolamentati esteri. La Corte ha ritenuto che non vi fosse disparità di trattamento rilevante né una restrizione idonea a dissuadere lo stabilimento, poiché il beneficio era riservato alle società direttamente quotate sul mercato italiano e non dipendeva dalla quotazione della società controllante.

Norme richiamate

  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Legge italiana 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 30, comma 1, punto 5
  • Legge italiana 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 109

Regime italiano delle società di comodo e libertà di stabilimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in due cause riunite aventi ad oggetto l’applicazione del regime fiscale antielusivo delle società di comodo a una società italiana controllata da un gruppo quotato in Germania. La Corte è stata chiamata a verificare se la disciplina nazionale, nella versione applicabile ai fatti, fosse compatibile con la libertà di stabilimento garantita dal TFUE.

Fatti e procedimento principale

La Borgo Supermercati Srl, poi incorporata da Contship Italia SpA, era detenuta al 100% da Eurokai KGaA, società quotata in Germania. Negli esercizi 2004 e 2005 la società era una holding pura, poiché la sua attività consisteva nella gestione della partecipazione nella Mika Srl. L’Agenzia delle Entrate ha applicato l’articolo 30 della legge n. 724/1994, qualificando la società come non operativa e determinando il reddito imponibile sulla base del reddito minimo presunto.

Le Commissioni tributarie di merito hanno statuito in modo non uniforme, e la controversia è giunta in Cassazione, che ha dubitato della compatibilità della normativa con gli articoli 18 e 49 TFUE.

Normativa nazionale rilevante

L’articolo 30, comma 1, della legge n. 724/1994 prevedeva che le società fossero considerate non operative, salvo prova contraria, se i ricavi dichiarati erano inferiori a valori minimi calcolati in base a determinate consistenze patrimoniali. In tal caso, il reddito imponibile veniva determinato in via presuntiva.

Tra le cause di esclusione figurava, nella versione applicabile ratione temporis, quella per le «società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani». La legge n. 296/2006 ha poi esteso l’esclusione alle società controllanti e controllate quotate anche su mercati esteri, ma tale modifica non era applicabile ai periodi d’imposta controversi.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto se gli articoli 18 e 49 TFUE ostassero a una disciplina che:

  • escludesse dal regime antielusivo solo le società quotate in mercati regolamentati italiani;
  • non estendesse il beneficio alle società quotate su mercati esteri;
  • non applicasse l’esclusione alle società controllate o controllanti di società quotate all’estero.

La questione era formulata anche in termini di possibile discriminazione indiretta e di effetto dissuasivo sulla libertà di stabilimento.

Ricevibilità

La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano. Ha ricordato che le questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto dell’Unione sono, in linea di principio, presunte rilevanti e che il rifiuto di rispondere è possibile solo se l’interpretazione richiesta non abbia alcun rapporto con la controversia o sia manifestamente ipotetica. Nel caso di specie, la questione era pertinente perché la presunta discriminazione poteva derivare dal trattamento differenziato delle controllate di società quotate in Italia rispetto a quelle controllate da società quotate all’estero.

Ragionamento della Corte

In via preliminare, la Corte ha precisato che l’articolo 18 TFUE non trova applicazione autonoma quando il Trattato contiene una norma specifica di non discriminazione: nel settore della libertà di stabilimento, la disposizione pertinente è l’articolo 49 TFUE.

Sul merito, la Corte ha ricordato che la libertà di stabilimento vieta non solo le discriminazioni palesi fondate sul luogo della sede, ma anche quelle dissimulate che producano lo stesso risultato. Tuttavia, nel caso concreto, la normativa italiana concedeva l’esclusione dal regime delle società di comodo solo alle società quotate sui mercati regolamentati italiani, cioè alle società direttamente quotate in Italia.

Di conseguenza:

  • non vi era disparità di trattamento tra una società controllata da una madre quotata in Germania e una controllata da una madre quotata in Italia, poiché il beneficio dipendeva dalla quotazione della società controllata e non da quella della capogruppo;
  • la Contship, non essendo essa stessa quotata, non avrebbe beneficiato dell’esclusione nemmeno se fosse stata controllata da una società quotata in Italia;
  • non risultava quindi alcun vantaggio fiscale subordinato alla quotazione della società madre, e non poteva dirsi che la norma dissuadesse le società madri quotate all’estero dallo stabilirsi in Italia tramite controllate.

La Corte ha inoltre osservato che, pur nel rispetto dell’autonomia fiscale degli Stati membri, le scelte nazionali in materia tributaria devono restare conformi alla libertà di stabilimento.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che l’articolo 49 TFUE non osta a una normativa nazionale che limiti la causa di esclusione dal regime antielusivo delle società di comodo alle sole società i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati nazionali, escludendo le altre società, nazionali o estere, i cui titoli non sono negoziati su tali mercati, anche se controllate da società ed enti quotati su mercati regolamentati esteri.

Principio ricavabile

La sola circostanza che una società sia controllata, anche indirettamente, da una società quotata all’estero non impone, ai fini dell’articolo 49 TFUE, l’estensione di un’esenzione fiscale riservata dalla legge alle sole società direttamente quotate sul mercato nazionale, quando il beneficio non dipende dalla quotazione della controllante ma dalla quotazione della stessa società beneficiaria.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttalibertà di stabilimentodiritto tributario societarioregime antielusivosocietà quotate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.