Corte di giustizia, Sentenza C-241/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2022. — I. L. contro Politsei- ja Piirivalveamet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 15, paragrafo 1 – Trattenimento – Motivi di trattenimento – Criterio generale vertente sul rischio che l’effettiva esecuzione dell’allontanamento sia compromessa – Rischio di commissione di un reato – Conseguenze dell’accertamento del reato e dell’irrogazione di una sanzione – Complicazioni del processo di allontanamento – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – Limitazione del diritto fondamentale alla libertà – Requisito di un fondamento normativo – Requisiti di chiarezza di prevedibilità e di accessibilità – Protezione contro l’arbitrarietà. — Causa C-241/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che uno Stato membro possa fondare il trattenimento ai fini del rimpatrio su un criterio generale e vago di rischio per l’effettività dell’allontanamento, quando non ricorra alcuno dei motivi specifici previsti dalla direttiva 2008/115 e dalla normativa nazionale di recepimento. Il trattenimento, quale grave restrizione della libertà personale, richiede una base legale chiara, precisa e prevedibile, idonea a prevenire l’arbitrarietà. La sola possibilità che il rimpatriando commetta un reato prima dell’allontanamento, con conseguente possibile ritardo della procedura, non basta di per sé.
Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE: se il trattenimento del cittadino di un paese terzo irregolare possa fondarsi solo su un criterio generale di rischio di pregiudizio dell’allontanamento, senza un motivo specifico e chiaramente definito dal diritto nazionale.
La questione giuridica
Se l’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115/CE consenta agli Stati membri di trattenere un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare quando esiste il concreto rischio che, restando in libertà, egli commetta un reato prima dell’allontanamento e ciò possa ostacolare gravemente le procedure di rimpatrio, pur in assenza di uno dei motivi specifici di trattenimento previsti e chiaramente definiti dalla normativa nazionale di recepimento.
Principio di diritto
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE non consente che il trattenimento di un cittadino di un paese terzo irregolare sia disposto soltanto sulla base di un criterio generale e indeterminato secondo cui l’esecuzione effettiva dell’allontanamento potrebbe essere compromessa: la privazione della libertà è ammessa solo se ricorre uno dei motivi di trattenimento specifici previsti dalla direttiva o da norme nazionali che, in modo chiaro, preciso e prevedibile, definiscano un motivo complementare conforme alla direttiva e rispettoso dell’articolo 6 della Carta, con adeguata protezione contro l’arbitrarietà.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3, punto 7, direttiva 2008/115/CE
- Considerando 16 direttiva 2008/115/CE
- Considerando 17 direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 5 della CEDU
Trattenimento ai fini del rimpatrio e criterio generale di rischio di compromissione dell’allontanamento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Riigikohus (Corte suprema, Estonia) in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La Corte era chiamata a stabilire se il trattenimento potesse essere disposto in base a un criterio generale, non espressamente tipizzato, relativo al rischio che l’allontanamento effettivo fosse compromesso dalla possibile commissione di un reato da parte dell’interessato.
Fatti e procedimento principale
I.L., cittadino moldavo soggiornante in Estonia senza titolo, era stato posto in detenzione, poi destinatario di un ordine di lasciare il territorio e infine trattenuto dal PPA. La misura era stata motivata con il rischio che, in libertà, l’interessato commettesse un nuovo reato, il cui accertamento e la cui sanzione avrebbero potuto ritardare sensibilmente l’allontanamento.
Il giudice del rinvio ha rilevato che non risultavano integrati i motivi specifici di trattenimento previsti dalla legge estone di recepimento, in particolare quelli relativi al rischio di fuga, alla cooperazione o alla mancanza di documenti di viaggio. Da qui il dubbio se fosse possibile ricorrere a un criterio generale di compromissione dell’effettività del rimpatrio.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento è possibile solo per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, e in particolare quando sussista un rischio di fuga o il cittadino di paese terzo eviti od ostacoli la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Vengono inoltre richiamati i considerando 16 e 17 della direttiva, che limitano il trattenimento al principio di proporzionalità e alla tutela dei diritti fondamentali.
Sul piano dei diritti fondamentali, la Corte si fonda sull’articolo 6 della Carta, letto alla luce dell’articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta e dell’articolo 5 CEDU come standard minimo di protezione. È richiamata anche la giurisprudenza Al Chodor e, per analogia, l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il trattenimento ai fini dell’allontanamento non ha finalità punitiva, ma serve soltanto a garantire l’effettività della procedura di rimpatrio. Gli Stati membri possono quindi adottare motivi complementari di trattenimento, oltre a quelli espressamente menzionati dalla direttiva, ma solo entro limiti rigorosi.
In particolare, qualsiasi motivo ulteriore deve comunque rispettare tre condizioni sostanziali:
- deve essere legato al rischio concreto che l’esecuzione della decisione di rimpatrio sia compromessa;
- deve essere conforme al principio di proporzionalità e non può operare se misure meno coercitive siano sufficienti;
- deve essere previsto da una norma sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile, così da garantire protezione contro l’arbitrarietà.
Applicando tali principi, la Corte afferma che un criterio generale quale quello individuato dal giudice del rinvio non soddisfa i requisiti di chiarezza, prevedibilità e prevenzione dell’arbitrio. La sua formulazione troppo ampia non consente alla persona interessata di prevedere con sufficiente certezza in quali casi potrà essere privata della libertà, né limita adeguatamente il potere discrezionale delle autorità nazionali.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE non consente a uno Stato membro di disporre il trattenimento di un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare sulla sola base di un criterio generale di rischio di compromissione dell’allontanamento, se non ricorre uno dei motivi di trattenimento specifici previsti e chiaramente definiti dalla normativa nazionale di recepimento.
Principio affermato
Il trattenimento in materia di rimpatrio richiede una base normativa rigorosa: la clausola generale sull’effettività dell’allontanamento non basta da sola a legittimare la privazione della libertà. Occorre un motivo specifico, chiaro, preciso e prevedibile, compatibile con l’articolo 6 della Carta e idoneo a escludere l’arbitrarietà.
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