Corte di giustizia, Sentenza C-250/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2022. — Szef Krajowej Administracji Skarbowej contro O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Concessione di crediti – Contratto di sub‑partecipazione. — Causa C-250/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che un contratto di sub-partecipazione può rientrare nell'esenzione IVA prevista per la concessione di crediti. Ai fini dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), conta la sostanza economica dell'operazione: messa a disposizione di capitale e remunerazione, non la forma tecnica del contratto o la permanenza dei crediti nel patrimonio del cedente. Le peculiarità del meccanismo, incluse l'assenza di garanzie e di regresso, non impediscono la qualificazione come concessione di credito.
IVA ed esenzione per concessione di crediti: qualificazione, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, dei servizi resi in base a un contratto di sub-partecipazione
La questione giuridica
Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l'esenzione per la concessione di crediti si applica anche a un contratto di sub-partecipazione in forza del quale il sub-partecipante mette a disposizione del cedente un contributo finanziario e riceve in cambio i proventi dei crediti indicati nel contratto, pur restando tali crediti nel patrimonio del cedente.
Principio di diritto
Rientrano nella nozione di concessione di credito, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, i servizi forniti dal sub-partecipante in base a un contratto di sub-partecipazione quando essi consistono nella messa a disposizione del cedente di un capitale contro remunerazione, costituita dal trasferimento dei proventi di crediti specificati nel contratto, anche se i crediti restano nel patrimonio del cedente, il sub-partecipante non ha azione di regresso verso di lui e non sono previste garanzie specifiche.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
Concessione di crediti e sub-partecipazione ai fini IVA
Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA, avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. La Corte è chiamata a stabilire se i servizi prestati da un sub-partecipante nell'ambito di un contratto di sub-partecipazione rientrino nell'esenzione prevista per la concessione di crediti.
Fatti e procedimento principale
Il fondo O, fondo di cartolarizzazione non standardizzato, intendeva stipulare contratti di sub-partecipazione con banche o fondi di investimento e chiedeva conferma che le prestazioni rese in tale ambito fossero esenti da IVA. Secondo il fondo, il meccanismo comportava la messa a disposizione di liquidità al cedente in cambio del trasferimento dei proventi dei crediti, con una remunerazione rappresentata dalla differenza tra il capitale versato e gli importi riscossi.
L'autorità tributaria aveva invece escluso l'applicabilità dell'esenzione, ritenendo che il contratto non fosse assimilabile a un contratto di credito e che non rientrasse neppure nelle esenzioni relative a garanzie o fideiussioni. Il giudice amministrativo di primo grado aveva dato ragione al fondo, ma la controversia è poi giunta al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in primo luogo, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, secondo cui sono soggette all'imposta le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso. Ricorda inoltre l'articolo 24, paragrafo 1, che definisce come prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di beni.
La disposizione centrale è l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, che impone agli Stati membri di esentare la concessione, la negoziazione e la gestione di crediti.
Qualificazione dell'operazione come prestazione onerosa
La Corte osserva che, nel contratto di sub-partecipazione, esiste uno scambio di prestazioni: il sub-partecipante mette a disposizione un contributo finanziario e il cedente trasferisce i proventi di determinati crediti. Il corrispettivo è dato dalla differenza tra il valore previsto dei proventi e il capitale versato.
Di conseguenza, il servizio reso dal sub-partecipante costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. La Corte precisa che la forma della remunerazione non è decisiva e che non è necessario che essa assuma la forma di una commissione o di spese specifiche.
Nozione autonoma di concessione di credito
La Corte ricorda che le esenzioni dell'articolo 135, paragrafo 1, sono nozioni autonome del diritto dell'Unione e devono essere interpretate restrittivamente, ma in modo conforme alla loro finalità e al principio di neutralità fiscale.
Ai fini dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), la concessione di credito consiste, in sostanza, nella messa a disposizione di un capitale dietro corrispettivo. La Corte ribadisce che il corrispettivo non deve necessariamente consistere in interessi e che anche forme diverse di remunerazione possono integrare la nozione di concessione di credito. Inoltre, l'esenzione non è limitata agli operatori bancari o finanziari.
Applicazione al contratto di sub-partecipazione
Valutando globalmente l'operazione, la Corte rileva che il contratto di sub-partecipazione comporta la messa a disposizione di un capitale da parte del sub-partecipante al cedente, in cambio di una remunerazione costituita dai proventi dei crediti indicati nel contratto.
La circostanza che i crediti restino nel patrimonio del cedente non esclude la qualificazione come concessione di credito. Né sono determinanti:
- l'assenza di diritto di regresso del sub-partecipante verso il cedente in caso di inadempimento dei debitori;
- l'assenza di garanzie a favore del sub-partecipante;
- la specificazione nel contratto dell'origine dei fondi destinati a remunerarlo.
Secondo la Corte, tali elementi non incidono sulla natura essenziale dell'operazione, che resta quella di finanziare i prestiti iniziali. L'interpretazione adottata è inoltre coerente con l'obiettivo dell'esenzione, che è quello di evitare un aumento del costo del credito.
Dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di concessione di credito i servizi forniti da un sub-partecipante in base a un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati nel contratto, anche se tali crediti rimangono nel patrimonio del cedente.
Principio affermato
Ai fini dell'esenzione IVA per la concessione di crediti, prevale la sostanza economica dell'operazione: se il sub-partecipante anticipa capitale al cedente e riceve una remunerazione collegata ai crediti finanziati, l'operazione può essere qualificata come concessione di credito anche in assenza di cessione dei crediti, di garanzie o di azione di regresso contro il cedente.
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