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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-436/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2022. — flightright GmbH contro American Airlines, Inc. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettere da f) a h) – Nozione di “biglietto” – Nozione di “prenotazione” – Nozione di “volo in coincidenza” – Prenotazione tramite un’agenzia di viaggi – Articolo 7 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Operazione di trasporto costituita da più voli effettuati da vettori aerei operativi diversi – Volo in coincidenza in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro, con scalo in Svizzera e destinazione finale in un paese terzo. — Causa C-436/21

Giurisprudenza europea62021CJ0436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, ai fini del regolamento n. 261/2004, ciò che rileva è l’esistenza di un’unica prenotazione comprovata da un unico biglietto, non la presenza di un rapporto contrattuale tra i vettori che operano i diversi segmenti del viaggio. Per un itinerario con partenza da uno Stato membro, il ritardo prolungato del volo finale può quindi fondare il diritto alla compensazione pecuniaria anche se i voli sono stati eseguiti da compagnie diverse. Le questioni relative all’applicabilità dell’accordo con la Svizzera non sono state esaminate perché assorbite dalla risposta alla prima questione.

Ambito del regolamento n. 261/2004: un itinerario acquistato con un unico biglietto, ma composto da voli operati da vettori diversi e senza specifico rapporto giuridico tra loro, costituisce un "volo in coincidenza" ai fini della compensazione per ritardo prolungato.

La questione giuridica

Se la nozione di "volo in coincidenza" di cui all’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 261/2004 comprenda un’operazione di trasporto formata da più voli operati da vettori aerei diversi, non legati da uno specifico rapporto giuridico, quando l’agenzia di viaggi ha combinato i voli in un’unica operazione, ha fatturato un prezzo totale ed ha emesso un unico biglietto; e, in caso negativo, se sia necessario uno specifico rapporto giuridico tra i vettori e/o un collegamento ulteriore quando due segmenti sono operati dallo stesso vettore. In via subordinata, se il regolamento n. 261/2004 si applichi anche ai voli in partenza dalla Svizzera verso un paese terzo in forza dell’Accordo CE-Svizzera.

Principio di diritto

L’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che vi è "volo in coincidenza" quando più voli, anche operati da vettori aerei diversi e senza alcun specifico rapporto giuridico tra loro, siano stati acquistati come un’unica operazione tramite un’agenzia di viaggi, con emissione di un unico biglietto e fatturazione di un prezzo totale; in tal caso, se il volo finale di un itinerario in partenza da un aeroporto di uno Stato membro subisce un ritardo prolungato all’arrivo, il passeggero ha diritto alla compensazione prevista dall’articolo 7.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo
  • Decisione 2002/309/CE, Euratom
  • Decisione n. 1/2017 del Comitato misto per il trasporto aereo UE/Svizzera
  • Direttiva 90/314/CEE

Ambito della nozione di "volo in coincidenza" nel regolamento n. 261/2004

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra una società che acquista e tutela crediti di passeggeri aerei e un vettore aereo, relativa alla compensazione pecuniaria per ritardo prolungato all’arrivo. La Corte è chiamata a precisare quando un itinerario composto da più segmenti possa essere considerato un unico volo in coincidenza ai sensi del regolamento n. 261/2004.

Fatti e procedimento principale

Una passeggera aveva acquistato tramite agenzia di viaggi un unico biglietto elettronico per un viaggio da Stoccarda a Kansas City, comprendente tre voli successivi: Stoccarda-Zurigo, Zurigo-Filadelfia e Filadelfia-Kansas City. I primi due segmenti erano stati operati come previsto, mentre l’ultimo aveva subito un ritardo superiore a quattro ore all’arrivo. La flightright GmbH, cessionaria del credito, ha chiesto ad American Airlines una compensazione di 600 euro ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se un’operazione di trasporto organizzata da un’agenzia di viaggi con un unico prezzo e un unico biglietto integri un "volo in coincidenza" anche quando i segmenti sono operati da vettori diversi e non legati da uno specifico rapporto giuridico;
  • in subordine, se sia necessario un ulteriore legame giuridico tra i vettori o, comunque, se basti che due segmenti consecutivi siano operati dallo stesso vettore;
  • in via ulteriore, se il regolamento n. 261/2004 si applichi anche a voli in partenza dalla Svizzera verso un paese terzo in forza dell’Accordo CE-Svizzera.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 1 del regolamento n. 261/2004, che impone un elevato livello di protezione dei passeggeri;
  • l’articolo 2, lettere b), d), f), g) e h), che definisce, rispettivamente, vettore aereo operativo, operatore turistico, biglietto, prenotazione e destinazione finale;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sull’ambito di applicazione del regolamento per i passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sulla compensazione pecuniaria;
  • l’articolo 13, sui diritti di regresso del vettore;
  • l’articolo 2 e l’allegato dell’Accordo CE-Svizzera, richiamati dal giudice nazionale ma non decisivi nel dispositivo.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di "volo in coincidenza" coincide con un insieme di due o più voli che costituiscono un tutt’uno ai fini della compensazione, e ciò accade quando i voli sono stati oggetto di un’unica prenotazione. Le nozioni di "biglietto" e "prenotazione" vanno interpretate estensivamente, in coerenza con l’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela dei passeggeri.

Nel caso concreto, il passeggero disponeva di un unico biglietto elettronico, emesso da un’agenzia di viaggi, con un unico numero di prenotazione per l’intero itinerario e un prezzo totale unico. Tali elementi consentono di qualificare l’operazione come basata su un’unica prenotazione, quindi come volo in coincidenza.

La Corte esclude che il regolamento richieda anche uno specifico rapporto giuridico tra i vettori aerei operativi. Una simile condizione non è prevista dal testo del regolamento e sarebbe incompatibile con l’obiettivo di tutela dei passeggeri, perché restringerebbe ingiustificatamente il diritto alla compensazione in caso di ritardo prolungato.

La Corte richiama inoltre l’articolo 13 del regolamento, che consente ai vettori di agire in regresso contro l’operatore turistico o altri soggetti contrattualmente coinvolti, così da evitare che l’assenza di rapporti diretti tra vettori incida sulla posizione del passeggero.

Decisione

La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "volo in coincidenza" comprende un’operazione di trasporto formata da più voli operati da vettori diversi, anche senza specifico rapporto giuridico tra loro, purché i voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia emesso un unico biglietto e fatturato un prezzo totale. Ne consegue che il passeggero in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro può ottenere la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 se l’ultimo volo subisce un ritardo prolungato all’arrivo.

Effetti pratici per gli operatori

La decisione rafforza la tutela dei passeggeri nelle catene di voli acquistate come pacchetto o con un’unica prenotazione. Per le compagnie aeree, il fatto che i segmenti siano operati da vettori diversi non esclude l’esposizione alla compensazione, mentre eventuali rivalse interne restano regolate dall’articolo 13 e dal diritto applicabile.

Questioni assorbite

A seguito della risposta resa alla prima questione, la Corte dichiara di non doversi pronunciare sulle questioni seconda e terza, relative ai rapporti tra vettori e all’applicabilità dell’Accordo CE-Svizzera.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereidiritti dei passeggericompensazione pecuniariacoincidenze aereerapporti con la svizzera

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