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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-266/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2022. — Procedimento penale a carico di HV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune dei trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 11, paragrafi 2 e 4 – Sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore – Patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza normale in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro – Rifiuto, da parte del primo Stato membro, di eseguire una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata dal secondo Stato membro – Obbligo per il secondo Stato membro di non riconoscere, nel proprio territorio, la validità della patente di guida che ha costituito l’oggetto di una sospensione. — Causa C-266/21

Giurisprudenza europea62021CJ0266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, in materia di patente di guida, la sospensione disposta da uno Stato membro per un’infrazione commessa nel suo territorio produce effetti limitati al territorio di quello Stato. Se il destinatario è residente in un altro Stato membro e ha ottenuto lì una patente sostitutiva, lo Stato di residenza può rifiutare di riconoscere o eseguire la sospensione decisa dall’altro Stato membro. Di conseguenza, non occorreva rispondere alla questione sulla decisione quadro 2008/947/GAI.

Patente di guida sostitutiva e sospensione del diritto di guida: uno Stato membro di residenza normale può rifiutare di riconoscere/eseguire una sospensione adottata da un altro Stato membro, anche se la patente attuale sostituisce quella originariamente rilasciata dallo Stato che ha emesso la sanzione.

La questione giuridica

Se la sospensione del diritto di guidare disposta da uno Stato membro per un’infrazione commessa nel suo territorio rientri nella disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI come "sanzione sostitutiva"; e, soprattutto, se l’articolo 11, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2006/126/CE consenta allo Stato membro di residenza normale di non riconoscere e non eseguire nel proprio territorio una sospensione del diritto di guidare adottata da un altro Stato membro nei confronti di un conducente che ha ottenuto nel frattempo una patente sostitutiva nello Stato di residenza.

Principio di diritto

L’articolo 11, paragrafi 2 e 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE, letti congiuntamente, autorizza lo Stato membro di residenza normale a non riconoscere né eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata da un altro Stato membro per un’infrazione commessa in quest’ultimo, anche se la patente posseduta dall’interessato è stata rilasciata dallo Stato di residenza in sostituzione di una patente precedentemente rilasciata dallo Stato che ha adottato la sospensione. La Corte precisa che l’articolo 11, paragrafo 2, riguarda la situazione del titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro diverso da quello di residenza, mentre l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, impone allo Stato che ha adottato la misura di farne valere gli effetti nel proprio territorio; non vi è quindi obbligo di esecuzione extraterritoriale in capo allo Stato di residenza. La questione relativa alla decisione quadro 2008/947 non viene esaminata perché la direttiva 2006/126 disciplina da sola la fattispecie.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2008/947/GAI
  • Direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 11, paragrafi 2 e 4, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 12, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 15, direttiva 2006/126/CE

Patente di guida sostitutiva e sospensione del diritto di guida

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) in un procedimento penale a carico di HV. Il giudice bulgaro chiedeva alla Corte di chiarire quale disciplina UE si applichi alla sospensione del diritto di guidare disposta in Bulgaria nei confronti di una persona residente in Spagna e titolare di una patente spagnola rilasciata in sostituzione della precedente patente bulgara.

Fatti e procedimento principale

HV era stato dichiarato colpevole in Bulgaria per violazione delle norme sulla circolazione stradale e lesioni personali colpose di media gravità. In applicazione dell’articolo 78a NK, il giudice bulgaro lo aveva esonerato dalla responsabilità penale, infliggendogli una sanzione pecuniaria amministrativa e, ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, la sospensione del diritto di guidare per sei mesi.

Successivamente, il pubblico ministero ha informato il giudice del rinvio che la sospensione non poteva essere eseguita in Bulgaria, perché HV risiedeva stabilmente in Spagna e la sua patente bulgara era stata convertita in una patente equivalente spagnola. Il giudice bulgaro aveva quindi trasmesso un certificato ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI allo Juzgado Central de lo Penal spagnolo, ma quest’ultimo aveva rifiutato il riconoscimento e l’esecuzione della misura.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio domandava in sostanza:

  • se una decisione penale di sospensione del diritto di guidare rientri nell’articolo 2, punto 4, e nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/947/GAI come "sanzione sostitutiva";
  • se, invece, l’articolo 11, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2006/126/CE consenta allo Stato membro di residenza normale di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della sospensione disposta da un altro Stato membro, anche quando la patente attuale è stata rilasciata in sostituzione di una patente precedente del medesimo Stato che ha adottato la sospensione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 267 TFUE;
  • la decisione quadro 2008/947/GAI, soprattutto l’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 2, punto 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d);
  • la direttiva 2006/126/CE, in particolare il considerando 15, l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 4, l’articolo 12 e l’articolo 15;
  • la normativa bulgara, in particolare l’articolo 78a NK.

Ricevibilità del rinvio

La Corte respinge l’obiezione del governo tedesco sulla ricevibilità. Ribadisce che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza della questione pregiudiziale e che la domanda è irricevibile solo se l’interpretazione richiesta è manifestamente priva di rapporto con la controversia o ipotetica. Nel caso di specie, il giudice del rinvio doveva decidere sul modo di esecuzione della sospensione del diritto di guidare e quindi l’interpretazione del diritto UE era necessaria.

Ragionamento della Corte

La Corte esamina anzitutto la seconda questione, ritenuta logicamente preliminare.

Sotto il profilo dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, la norma riguarda il caso in cui il titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro abbia la residenza normale in un altro Stato membro: in tale ipotesi, lo Stato di residenza può applicare le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare. Ma nel caso di HV tale disposizione non si applica, perché la sua patente è stata rilasciata dallo Stato di residenza normale in sostituzione di quella precedentemente rilasciata dalla Bulgaria. Una volta avvenuta la conversione, l’interessato non è più considerato titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro ai sensi di tale disposizione.

Quanto all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, la Corte sottolinea che l’espressione "rifiuta di riconoscere" impone un obbligo, non una facoltà, ma questo obbligo opera nel quadro delle misure adottate in applicazione delle leggi penali e di polizia dello Stato membro interessato. La norma serve a garantire l’effettiva esecuzione della decisione di sospensione nel territorio dello Stato che l’ha adottata, in forza del principio di territorialità. Ne deriva che essa non impone agli altri Stati membri, e segnatamente allo Stato di residenza normale, di dare esecuzione extraterritoriale alla misura.

La Corte aggiunge che il fatto che la patente attuale sia stata ottenuta mediante conversione di una patente bulgara non modifica la conclusione. Rileva invece l’articolo 15 della direttiva 2006/126, che impone cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri in relazione alle patenti rilasciate, convertite, sostituite, rinnovate o revocate; tale cooperazione può agevolare l’effettività della misura, anche mediante eventuali annotazioni sulla patente, ma non trasforma la sospensione in una misura eseguibile automaticamente nello Stato di residenza.

Rapporto con la decisione quadro 2008/947/GAI

Poiché la direttiva 2006/126 disciplina integralmente la situazione, la Corte ritiene inutile rispondere alla prima questione sulla possibile qualificazione della sospensione come "sanzione sostitutiva" ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI. In sostanza, la materia viene risolta sulla base della disciplina speciale in tema di patente di guida.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 11, paragrafi 2 e 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE, letti congiuntamente, autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente rilasciata da tale Stato a non riconoscere e non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata da un altro Stato membro per un’infrazione commessa nel territorio di quest’ultimo, anche se la patente è stata rilasciata in sostituzione di una patente precedentemente rilasciata dallo Stato membro che ha adottato la sospensione.

Principio affermato

La sospensione del diritto di guidare disposta per un’infrazione stradale resta territorialmente limitata allo Stato che l’ha adottata; lo Stato di residenza normale del conducente non è tenuto a darvi esecuzione sul proprio territorio quando la patente in possesso dell’interessato è stata rilasciata da quello Stato in sostituzione della patente originaria.

Come è indicizzato

Materiepatente di guidasicurezza stradalericonoscimento reciprococooperazione giudiziaria penalediritto dei trasporti

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