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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-761/20

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 5 ottobre 2022 (Estratti). — European Dynamics Luxembourg SA contro Banca centrale europea. — Appalti pubblici – Procedura di gara – Esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto – Offerta anormalmente bassa – Tentativi di influenzare indebitamente il procedimento decisionale – Inosservanza delle regole di comunicazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere – Responsabilità extracontrattuale. — Causa T-761/20

Giurisprudenza europea62020TJ0761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di European Dynamics Luxembourg SA contro la BCE, confermando l’esclusione delle sue offerte in una procedura di appalto. Ha interpretato l’articolo 30, paragrafo 5, lettera g), della decisione BCE/2016/2 nel senso che vieta anche i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale rivolti all’amministrazione aggiudicatrice. Ha inoltre chiarito che il tentativo di influenza indebita non richiede il conseguimento del risultato voluto e può riguardare anche la fase di valutazione delle offerte anormalmente basse.

Appalti BCE: legittima l’esclusione di un offerente che tenti di influenzare indebitamente il procedimento decisionale, anche mediante comunicazioni rivolte all’amministrazione aggiudicatrice, e non solo ai concorrenti.

La questione giuridica

Se l’articolo 30, paragrafo 5, lettera g), della decisione BCE/2016/2 debba interpretarsi nel senso che consente l’esclusione dell’offerente non solo quando contatti altri candidati o offerenti per restringere la concorrenza, ma anche quando tenti, con comunicazioni rivolte alla stessa amministrazione aggiudicatrice o con altri mezzi, di influenzare indebitamente il procedimento decisionale della procedura di gara; e, in particolare, se il tentativo di influenza indebita debba risultare effettivo o sia sufficiente il solo tentativo, anche nell’ambito della valutazione di offerte anormalmente basse.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che l’articolo 30, paragrafo 5, lettera g), della decisione BCE/2016/2 contempla due ipotesi autonome di esclusione: da un lato, i contatti con altri candidati o offerenti diretti a restringere la concorrenza; dall’altro, qualsiasi tentativo indebito di influenzare il procedimento decisionale della gara, anche quando posto in essere verso la BCE e anche se il risultato non viene raggiunto. È sufficiente un tentativo di influenza indebita, compiuto in modo contrario alla normativa vigente, e tale nozione comprende l’intera fase di valutazione delle offerte, incluse le verifiche sulle offerte anormalmente basse; pertanto, nel caso concreto, l’esclusione disposta dalla BCE è stata ritenuta legittima e il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione BCE/2016/2, articolo 3, paragrafo 1
  • Decisione BCE/2016/2, articolo 26, paragrafo 1
  • Decisione BCE/2016/2, articolo 30, paragrafo 5, lettera g)
  • Decisione BCE/2016/2, articolo 33, paragrafo 2
  • Direttiva 2014/24/UE, articolo 57, paragrafo 4, lettera i)
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Appalti BCE: esclusione per tentativo di influenza indebita del procedimento decisionale

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articoli 263 e 268 TFUE proposto da European Dynamics Luxembourg SA contro la Banca centrale europea. La controversia nasce dall’esclusione delle offerte presentate dalla ricorrente in una gara d’appalto BCE per servizi e lavori relativi alla consegna di applicazioni informatiche.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente impugnava:

  • la decisione del comitato per gli appalti pubblici della BCE del 1º ottobre 2020, che escludeva le sue offerte per tre lotti;
  • la decisione dell’autorità di vigilanza della BCE del 9 dicembre 2020;
  • ogni decisione successiva connessa. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno derivante da tale esclusione.

Questione interpretativa centrale

Nel merito, il punto decisivo riguardava l’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 5, lettera g), della decisione BCE/2016/2. La ricorrente sosteneva che tale disposizione si applicasse solo ai contatti tra candidati o offerenti, e non alle comunicazioni indirizzate alla BCE. La BCE difendeva invece una lettura ampia, comprensiva di qualsiasi tentativo di influenzare indebitamente il procedimento decisionale della gara.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • la decisione BCE/2016/2, articoli 3, paragrafo 1, 26, paragrafo 1, 30, paragrafo 5, lettera g), e 33, paragrafo 2;
  • l’articolo 57, paragrafo 4, lettera i), della direttiva 2014/24/UE;
  • il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
  • gli articoli 263 e 268 TFUE;
  • l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 30, paragrafo 5, lettera g)

Il Tribunale parte da un’interpretazione letterale della disposizione, osservando che le diverse versioni linguistiche non sono perfettamente convergenti. In alcune lingue, la norma appare articolata in due ipotesi distinte; in altre, può sembrare che entrambe le finalità siano collegate ai soli contatti con altri candidati o offerenti.

Poiché il dato letterale non è univoco, il Tribunale ricorre all’interpretazione teleologica e contestuale. Sottolinea che la norma mira a garantire pari opportunità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza leale durante tutta la procedura di gara. Tali principi verrebbero compromessi non solo da contatti collusivi tra concorrenti, ma anche da qualunque tentativo, con altri mezzi, di condizionare indebitamente la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice.

Sul piano contestuale, il Tribunale richiama la somiglianza con l’articolo 57, paragrafo 4, lettera i), della direttiva 2014/24/UE, che consente l’esclusione dell’operatore che abbia tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice. Richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui i principi e le regole delle direttive appalti possono essere rilevanti anche per le istituzioni dell’Unione quando riflettono principi generali del diritto dell’Unione o quando l’atto applicabile vi rinvia.

Ne consegue che l’articolo 30, paragrafo 5, lettera g), deve essere letto come comprendente due ipotesi autonome:

  • contatti con altri candidati o offerenti diretti a restringere la concorrenza;
  • tentativi indebiti di influenzare il procedimento decisionale della gara, anche se rivolti alla BCE stessa.

Nozione di tentativo di influenza indebita

Il Tribunale chiarisce che la nozione non richiede una definizione espressa nella decisione BCE/2016/2. L’uso del verbo "tentare" indica che è sufficiente un comportamento idoneo a influenzare il processo decisionale, indipendentemente dal fatto che il risultato sia effettivamente conseguito.

La condotta deve però essere "indebita", cioè contraria alla normativa applicabile. Inoltre, il tentativo deve riguardare il procedimento decisionale della gara nel suo complesso, inteso come l’intera fase di valutazione delle offerte e di adozione delle decisioni di esclusione, selezione e aggiudicazione.

Il Tribunale precisa che rientrano in tale ambito anche le indagini sulle offerte anormalmente basse previste dall’articolo 33, paragrafo 2, della decisione BCE/2016/2, in quanto costituiscono una fase della valutazione delle offerte e non un procedimento separato.

Decisione e dispositivo

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale conclude che la BCE poteva escludere la ricorrente per aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale della procedura di appalto. Di conseguenza, il ricorso è respinto integralmente e la European Dynamics Luxembourg SA è condannata alle spese.

Principio affermato

La decisione BCE/2016/2 consente l’esclusione dell’offerente che, in qualsiasi modo e anche tramite comunicazioni rivolte alla BCE, tenti indebitamente di influenzare il procedimento decisionale della gara; tale esclusione non richiede che il tentativo produca effetto ed è applicabile anche nella fase di verifica delle offerte anormalmente basse.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciprocedure di garaesclusione degli offerentiofferte anormalmente basseresponsabilità extracontrattuale

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