Corte di giustizia, Sentenza C-293/21
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 ottobre 2022. — UAB «Vittamed technologijos» contro Valstybinė mokesčių inspekcija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazioni dell’IVA assolta a monte – Beni e servizi utilizzati dal soggetto passivo per la creazione di beni d’investimento – Articoli da 184 a 187 – Rettifica delle detrazioni – Obbligo di rettificare le detrazioni dell’IVA in caso di messa in liquidazione di tale soggetto passivo e di cancellazione di quest’ultimo dal registro dei soggetti passivi IVA. — Causa C-293/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la liquidazione di una società e la sua cancellazione dal registro IVA possono far venir meno, in modo definitivo, il nesso tra detrazione a monte e operazioni imponibili a valle richiesto dal sistema dell'IVA. In tale situazione, se i beni d'investimento non sono stati e non saranno mai utilizzati per attività soggette a imposta, la rettifica delle detrazioni è obbligatoria. I motivi economici che hanno indotto alla liquidazione non impediscono la rettifica e non devono essere scrutinati dall'amministrazione fiscale.
Rettifica delle detrazioni IVA per beni d'investimento non più destinati ad attività imponibili a seguito di liquidazione e cancellazione dal registro IVA del soggetto passivo
La questione giuridica
Se gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE impongano la rettifica delle detrazioni IVA relative a beni e servizi acquistati per realizzare beni d'investimento quando, per effetto della decisione del proprietario/azionista unico di mettere la società in liquidazione e della successiva cancellazione dal registro IVA, tali beni non saranno mai impiegati per operazioni imponibili; e se, ai fini di tale obbligo, rilevino i motivi economici della liquidazione (perdite, assenza di ordini, dubbi sulla redditività) e la loro eventuale prova.
Principio di diritto
Gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che il soggetto passivo è tenuto a rettificare le detrazioni IVA assolta a monte relative a beni o servizi acquistati per creare beni d'investimento quando, per effetto della decisione di porlo in liquidazione e della sua cancellazione dal registro IVA, tali beni non sono stati e non saranno mai utilizzati per operazioni imponibili. I motivi economici che hanno condotto alla liquidazione, anche se asseritamente estranei alla volontà del soggetto passivo, non escludono né attenuano tale obbligo quando manca in modo definitivo l'intenzione di impiegare i beni per attività imponibili; non spetta inoltre all'amministrazione fiscale valutarne la fondatezza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 184 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 185 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 186 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 187 della direttiva 2006/112/CE
Rettifica delle detrazioni IVA per beni d'investimento non più destinati ad attività imponibili a seguito di liquidazione e cancellazione dal registro IVA
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) in una controversia IVA tra una società posta in liquidazione e l’amministrazione fiscale lituana. La questione riguarda l’obbligo di rettificare la detrazione IVA relativa a beni e servizi acquistati per creare beni d’investimento che non sono mai stati effettivamente impiegati in operazioni imponibili.
Fatti e procedimento principale
La società Vittamed svolgeva attività di ricerca scientifica e, nel 2012-2013, acquistava beni e servizi nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione, finalizzato alla creazione di un prototipo di apparecchio medico e alla sua futura commercializzazione. Essa detraeva l’IVA assolta a monte per un importo complessivo di EUR 87 987. Dopo il completamento del progetto, la società registrava perdite crescenti, mancanza di ordini e assenza di prospettive economiche; l’azionista unico decideva quindi di metterla in liquidazione, con successiva iscrizione dello status di persona giuridica in liquidazione, domanda di cancellazione dal registro IVA e cancellazione avvenuta il 23 settembre 2015.
A seguito di verifica fiscale, l’amministrazione riteneva che, al momento della decisione di liquidazione, la società dovesse rettificare le detrazioni IVA e restituire l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati ma non più destinati ad attività imponibili. Venivano così richiesti IVA, interessi e sanzione. La decisione veniva confermata in via amministrativa e poi in primo grado; la società proponeva appello dinanzi al giudice del rinvio.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE impongano la rettifica delle detrazioni quando i beni d’investimento creati con acquisti a monte non saranno più utilizzati nell’ambito di attività imponibili perché il proprietario/azionista unico decide la liquidazione della società e viene richiesta e ottenuta la cancellazione dal registro IVA. Chiedeva inoltre se, ai fini di tale obbligo, rilevino i motivi della liquidazione, come perdite crescenti, assenza di ordini e dubbi sulla redditività, e se tali motivi debbano essere provati.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE;
- la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 167 e 168, lettera a), sul diritto a detrazione;
- gli articoli 184, 185, 186 e 187 della direttiva IVA, relativi alla rettifica delle detrazioni e ai beni d’investimento.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e mira a liberare integralmente il soggetto passivo dall’onere dell’IVA assolta a monte sulle attività economiche. Il diritto sorge quando l’imposta diventa esigibile e, in linea di principio, va esercitato immediatamente; l’impiego effettivo o previsto dei beni o servizi incide sull’entità della detrazione iniziale e sulle eventuali rettifiche, ma non sulla nascita del diritto.
La Corte ribadisce anche la giurisprudenza secondo cui il diritto a detrazione resta, in principio, acquisito quando il progetto economico previsto non si realizza per cause estranee alla volontà del soggetto passivo o quando quest’ultimo non può utilizzare i beni o servizi per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia, tale principio opera solo se persiste l’intenzione di utilizzare i beni o servizi per operazioni soggette a imposta.
In parallelo, la Corte sottolinea che il meccanismo di rettifica degli articoli da 184 a 187 è parte integrante del sistema della detrazione e serve a garantire il nesso stretto e diretto tra detrazione a monte e utilizzo dei beni o servizi per operazioni imponibili a valle. Quando un bene o servizio viene infine destinato a operazioni esenti o non imponibili, oppure il soggetto passivo non ha più intenzione di impiegarlo per operazioni imponibili, la rettifica deve operare.
Nel caso concreto, poiché dalla domanda di rinvio emerge che, a causa della liquidazione e della cancellazione dal registro IVA, la società non ha più alcuna intenzione di utilizzare i beni d’investimento creati per operazioni imponibili, la relazione necessaria tra detrazione e operazioni a valle risulta interrotta. Se tale circostanza è verificata dal giudice nazionale, la rettifica è obbligatoria. La Corte precisa anche che la soluzione potrebbe essere diversa se la liquidazione avesse comunque comportato operazioni imponibili, ad esempio la vendita di attivi; tuttavia la domanda di rinvio indica che i beni sono rimasti invenduti.
Quanto ai motivi della liquidazione, la Corte afferma che essi non incidono sull’obbligo di rettifica: la ragione per cui il soggetto passivo abbandona il progetto economico non è decisiva, poiché l’amministrazione fiscale non deve sindacarne la fondatezza. Di conseguenza, non è necessario esaminare separatamente se una mera dichiarazione del soggetto passivo sia sufficiente a provare tali motivi.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che gli articoli da 184 a 187 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo è obbligato a rettificare le detrazioni IVA assolta a monte per beni e servizi destinati a produrre beni d’investimento quando, a seguito della decisione di liquidazione e della cancellazione dal registro IVA, tali beni non sono stati e non saranno mai utilizzati per attività economiche soggette ad imposta. I motivi economici che hanno giustificato la liquidazione non escludono né modificano tale obbligo, ove il soggetto passivo non abbia più, in modo definitivo, l’intenzione di utilizzare i beni per operazioni imponibili.
Principi affermati
La sentenza conferma che:
- il diritto a detrazione e il meccanismo di rettifica devono essere letti in modo coerente con il principio di neutralità dell’IVA;
- la rettifica è dovuta quando viene meno in modo definitivo il collegamento tra acquisti a monte e operazioni imponibili a valle;
- la liquidazione societaria, di per sé, non è decisiva, ma lo diventa se comporta l’abbandono definitivo dell’uso dei beni per attività imponibili;
- l’amministrazione fiscale non deve valutare la fondatezza economica delle ragioni che hanno portato alla liquidazione.
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