Sentenza n. 788/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento per l''annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data 06.12.2024, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Sottufficiali ha rigettato l’istanza presentata ai sensi dell’art 33, comma 5, L. 104/92 di assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso una sede vicina al domicilio del padre con disabilità grave, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’assegnazione temporanea, deducendo: difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, dell’art. 981 cod. ord. mil., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 24 l. 241/1990; incongruità, illogicità e irragionevolezza; omessa ponderazione comparativa tra esigenze assistenziali ed esigenze organizzative; errore sui presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato il rilievo attribuito alla possibilità di assistenza da parte di un altro figlio del disabile, osservando che il fratello prestava servizio in un’azienda locale senza possibilità di trasferimento e che il d.lgs. 105/2022 aveva eliminato il principio del referente unico dell’assistenza. Ha inoltre contestato l’utilizzo dei dati relativi all’intera categoria dei sottufficiali e a professionalità diverse da quella posseduta, la mancata valutazione di incarichi affini o di possibili sostituzioni, l’assenza di una motivazione specifica sull’incongruità delle sedi richieste, la mancata considerazione dell’esperienza pregressa quale analista programmatore e l’erroneità del confronto tra gli organici di Lombardia e Puglia. L’amministrazione aveva motivato il diniego evidenziando la piena copertura o il sovrannumero delle posizioni di sistemista servizi informatici nelle sedi richieste, la carenza di organico nella sede di appartenenza e l’infungibilità della specifica professionalità, con conseguente pregiudizio per le attività operative e addestrative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 33, comma 5, l. 104/1992 attribuisca al lavoratore il diritto di scegliere la sede più vicina al domicilio della persona assistita solo ove possibile e che, per il personale militare, l’art. 981, comma 1, lett. b), cod. ord. mil. limiti l’assegnazione alle posizioni organiche vacanti previste per il ruolo e il grado nella sede richiesta. La disciplina impone un bilanciamento tra l’interesse assistenziale e le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione, senza configurare un diritto incondizionato al trasferimento. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla piena copertura delle posizioni di sistemista servizi informatici nelle sedi richieste e dalla carenza di personale nella sede di appartenenza. Il Collegio ha considerato non adeguatamente contestata la valutazione amministrativa circa l’infungibilità dell’incarico e ha rilevato che il ricorrente aveva prospettato genericamente la sostituibilità con altre professionalità o l’impiego in incarichi affini, senza indicare quali. La presenza di un esubero in una delle sedi richieste non poteva giustificare un ulteriore sovrannumero, contrario al limite delle posizioni organiche previsto dall’art. 981 cod. ord. mil. Le ulteriori doglianze relative al dato complessivo dei sottufficiali, a professionalità diverse, al confronto con la Puglia e alla possibilità di assistenza da parte di altro familiare riguardavano elementi non decisivi, espressamente non posti a fondamento del diniego o comunque inidonei, da soli, a determinare l’illegittimità dell’atto. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede
Il diritto alla scelta della sede è condizionato alla possibilità concreta dell’assegnazione e richiede il bilanciamento con le esigenze organizzative dell’amministrazione.
art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010
nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione
Per il personale militare l’assegnazione ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 è subordinata all’esistenza, nella sede richiesta, di una posizione organica vacante corrispondente al ruolo e al grado del militare; durante il riconoscimento del diritto il militare non è impiegabile in operazioni internazionali o attività addestrative propedeutiche.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego è legittimo se espone in modo sufficiente le ragioni organizzative e funzionali che rendono impossibile l’assegnazione richiesta.
art. 24 l. 241/1990
La mancata ostensione di dati non decisivi ai fini della motivazione del diniego non determina, nel caso concreto, una lesione invalidante del diritto di difesa.
Massime di principio
- L’assegnazione del lavoratore alla sede più vicina al domicilio di un familiare con disabilità grave, prevista dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992, non costituisce un diritto assoluto, poiché opera solo ove possibile e richiede il bilanciamento con le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione.
- Per il personale militare, la possibilità dell’assegnazione ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 deve essere verificata alla luce dell’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010, che la subordina all’esistenza di una posizione organica vacante nella sede richiesta, corrispondente al ruolo e al grado del militare.
- Quando l’amministrazione accerta puntualmente l’assenza, nella sede richiesta, di una posizione organica utile e compatibile con il ruolo, il grado e la specifica professionalità del militare, nonché la necessità di preservare la funzionalità della sede di appartenenza, il diniego dell’assegnazione può ritenersi adeguatamente motivato.
- La presenza di personale in esubero presso la sede richiesta non consente, di per sé, un’ulteriore assegnazione in sovrannumero, se ciò comporta la violazione del limite delle posizioni organiche previsto per il ruolo e il grado del militare.
- Le censure rivolte a elementi motivazionali meramente accessori o non decisivi non determinano l’annullamento del provvedimento quando le ragioni autonome e decisive del diniego risultano adeguatamente istruite e motivate.
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