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Legge

L.R. Abruzzo 42/2015

Interventi a sostegno di giovani gia' ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 42/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo sostiene i giovani maggiorenni usciti da comunità educative o case famiglia, prevedendo accoglienza assistita, sportello informativo e monitoraggio degli interventi. Disciplina anche requisiti delle strutture ospitanti e l’integrazione con Garanzia Giovani e Servizio Civile. Contiene inoltre numerose disposizioni finanziarie e contributi straordinari, riferiti soprattutto agli esercizi 2015-2016.

Interventi a sostegno di giovani ospiti di strutture di accoglienza e variazioni finanziarie regionali

Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e disposizioni finanziarie

La legge della Regione Abruzzo definisce un sistema di accoglienza e accompagnamento per giovani che, divenuti maggiorenni, devono lasciare comunità educative o case famiglia e non dispongono di una rete sociale di sostegno. Accanto a questa disciplina sociale, il provvedimento reca anche una serie di misure finanziarie e contributi straordinari, in gran parte limitati agli esercizi 2015 e 2016.

Finalità e ambito di applicazione

La legge mira a garantire un’accoglienza assistita ai giovani già ospiti di strutture di accoglienza che, raggiunta la maggiore età, rischiano di trovarsi privi di supporti familiari e sociali. L’obiettivo non è solo l’assistenza materiale, ma anche la costruzione di un percorso di autonomia personale e professionale attraverso integrazione sociale, sviluppo di competenze e accompagnamento al lavoro.

Destinatari

Sono destinatari i giovani che, per allontanamento dalla famiglia di origine o per altre ragioni, vivono temporaneamente fuori dal nucleo familiare e hanno compiuto la maggiore età. La disciplina si applica ai giovani già ospitati in strutture insistenti nel territorio abruzzese, prossimi alla maggiore età e senza alternative percorribili.

Struttura degli interventi previsti

La legge articola l’intervento in tre fasi:

  • Accoglienza assistita: le strutture devono garantire assistenza completa nei bisogni essenziali del giovane, inclusi cura della persona, visite mediche, igiene, pasti, alloggio, consulenza psicologica, tempo libero, svago e sostegno scolastico.
  • Sportello informativo: presso la sede delle strutture deve essere attivato un servizio settimanale per illustrare ai giovani le opportunità disponibili, come Garanzia Giovani, servizio civile, tirocini formativi, formazione e apprendistato. Lo sportello prevede un’area di front office per informazioni e consulenza e una seconda area di laboratori e colloqui per valorizzare il potenziale individuale.
  • Monitoraggio e valutazione: l’attuazione degli interventi deve essere costantemente verificata dalle strutture ospitanti tramite indagini conoscitive e indicatori di qualità, con controlli intermedi e finali sui destinatari e sugli enti coinvolti.

Strutture ospitanti

Le strutture ospitanti devono:

  • avere l’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente;
  • essere riconosciute dalla Regione Abruzzo;
  • essere iscritte all’albo degli enti di servizio civile della Regione Abruzzo;
  • rispondere ai bisogni di bambini e adolescenti allontanati dal contesto familiare di appartenenza.

Integrazione con altre iniziative

La legge può integrarsi con altre politiche pubbliche, in particolare Garanzia Giovani e il Servizio Civile Regionale, per favorire il coinvolgimento di giovani tra 18 e 29 anni che non lavorano, non studiano e non si formano.

Provvedimenti attuativi

La Giunta regionale, con propria deliberazione, deve individuare la struttura competente nell’ambito del Dipartimento per la Salute e il Welfare per predisporre l’avviso pubblico di selezione delle strutture ospitanti. La stessa Giunta definisce criteri e modalità di partecipazione e di operatività del servizio sportello.

Disposizioni finanziarie per il sostegno ai giovani

Per la prima attuazione, gli oneri della legge sono valutati in euro 97.000 per il 2015 e trovano copertura mediante una variazione di bilancio con istituzione di un nuovo capitolo dedicato al “Sostegno finanziario di specifiche azioni volte al reinserimento di giovani neo maggiorenni ospiti della case famiglie della regione”.

Ulteriori variazioni di bilancio e contributi straordinari

La legge contiene una vasta manovra finanziaria riferita soprattutto al 2015 e al 2016. Tra le principali misure figurano:

  • contributi straordinari per opere infrastrutturali in numerosi comuni abruzzesi e per l’Ente Fiera di Lanciano, tutti relativi all’anno 2016;
  • variazioni di bilancio per finanziare interventi culturali, il fondo unico regionale per la cultura e specifiche attività connesse ai teatri dei Marsi;
  • riallocazioni di fondi nel bilancio del Consiglio regionale, compreso l’incremento del fondo di riserva per spese obbligatorie;
  • un contributo alla protezione civile regionale per affrontare gli eventi emergenziali del 2015, un contributo all’Area marina protetta “Torre del Cerrano” e un finanziamento per iniziative di promozione turistica regionale.

Regime temporale e limiti di applicazione

Molte disposizioni finanziarie sono espressamente limitate a singoli esercizi:

  • la prima copertura della legge riguarda il 2015;
  • numerosi contributi straordinari e variazioni di bilancio sono riferiti al 2016;
  • alcune misure culturali sono previste solo per il 2015 nelle more dell’approvazione di ulteriori interventi normativi;
  • il contributo alla protezione civile è collegato agli eventi emergenziali verificatisi nei mesi di febbraio, marzo e ottobre 2015.

Assegnazione di risorse SPAS

Le somme stanziate nel capitolo 1202 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018, relativo agli interventi territoriali per la valorizzazione culturale e sociale, devono essere assegnate con modalità di evidenza pubblica.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica. Il testo consolidato indica l’efficacia vigente dal 8 marzo 2016, con alcune correzioni tecniche successive su specifiche disposizioni finanziarie.

Testo integrale

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