Cassazione Penale, Sentenza n. 22557/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione articolato in cinque motivi: 1) censura sulla sussistenza del fatto oggettivo di distrazione patrimoniale, sostenendo che la cessione alla BM fosse un supporto economico per proseguire commesse di una società già in decozione e che mancasse quantificazione del valore distratto; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo) e sulla qualificazione del ricorrente quale "extraneus", lamentando mancata prova del dolo di concorso; 3) errata qualificazione della fattispecie come bancarotta fraudolenta patrimoniale invece che bancarotta semplice (art. 217 n.3) poiché l'imputato avrebbe agito per evitare il fallimento pagando debiti; 4) mancata riqualificazione in ricettazione prefallimentare (art. 232, comma 3, n.2) invece che concorso in bancarotta; 5) censura sull'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e sul rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo: Bordogna è stato dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 comma 1, 223 e 219 comma 1 e comma 2, n.2 Legge fall.), relativamente alla cessione di fatto dell'azienda Carpenteria Moderna s.r.l. alla società BM Carpenteria, senza corrispettivo, che ha determinato il completo depauperamento dell'attivo della cedente. È stata confermata la pena (anni 3 e mesi 6 di reclusione) e l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; sono state invece escluse aggravanti per pluralità di fatti. Il rigetto è motivato con il rilievo delle molteplici e convergenti dichiarazioni testimoniali, della mancanza di corrispettivo per la cessione e della partecipazione attiva e consapevole dell'imputato nel progetto di trasferimento degli asset.
Norme richiamate
Legge fallimentare - art. 216, comma 1
Norma che prevede la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte l'ha interpretata come applicabile quando soggetti, anche estranei, concorrono nella distrazione di beni aziendali mediante cessione di fatto senza corrispettivo, essendo sufficiente il dolo generico.
Richiamata come norma collegata alla bancarotta fraudolenta per la determinazione della responsabilità e delle conseguenze penali.
Legge fallimentare - art. 219, comma 1 e comma 2, n.2
Norma che disciplina le circostanze aggravanti nei reati fallimentari; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" valutando il valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale.
Legge fallimentare - art. 217, n.3
Prevede la bancarotta semplice; la Corte ha escluso questa qualificazione ritenendo provato il dolo generico e l'accordo/concorso nell'operazione distrattiva, quindi la fattispecie più grave di bancarotta fraudolenta.
Legge fallimentare - art. 232, comma 3, n.2
Regola la ricettazione prefallimentare; la Corte ha chiarito che tale fattispecie si applica solo in assenza di accordo con l'imprenditore fallito: se invece vi è accordo/concerto, l'ipotesi è concorso in bancarotta fraudolenta.
Massime di principio
- La cessione di fatto di azienda o elementi patrimoniali a una newco senza un corrispettivo effettivo e con trasferimento dell'attivo lasciando i debiti nella società cedente può integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche se l'acquirente è formalmente "estraneo"; conta la partecipazione consapevole e l'apporto alla realizzazione del progetto distrattivo.
- I pagamenti effettuati dal soggetto che subentra (es. spese di trasferimento, saldi di alcune spettanze) non costituiscono automaticamente corrispettivo idoneo a legittimare l'operazione se sono strumentali a consentire la prosecuzione dell'attività da parte della cessionaria e non equivalgono al valore economico dell'attivo trasferito.
- Per distinguere tra ricettazione prefallimentare e concorso in bancarotta occorre valutare se sussiste un accordo/concerto con l'imprenditore: presenza di accordo ricade nella fattispecie di bancarotta fraudolenta.
- L'elemento soggettivo per la bancarotta patrimoniale fraudolenta può essere configurato come dolo generico; la responsabilità dell'"extraneus" richiede la prova della volontà di concorrere al depauperamento del patrimonio societario, ma tale prova può essere desunta da atti concreti e dal ruolo operativo ricoperto nella cessione.
- L'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" si misura sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale (massa attiva sottratta), non in termini meramente percentuali rispetto al passivo o al danno subito da ciascun creditore.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è discrezionale e non richiede l'esame di ogni elemento favorevole; la loro esclusione è legittima se mancano elementi positivi rilevanti o se emergono precedenti penali.
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