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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22557/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione articolato in cinque motivi: 1) censura sulla sussistenza del fatto oggettivo di distrazione patrimoniale, sostenendo che la cessione alla BM fosse un supporto economico per proseguire commesse di una società già in decozione e che mancasse quantificazione del valore distratto; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo) e sulla qualificazione del ricorrente quale "extraneus", lamentando mancata prova del dolo di concorso; 3) errata qualificazione della fattispecie come bancarotta fraudolenta patrimoniale invece che bancarotta semplice (art. 217 n.3) poiché l'imputato avrebbe agito per evitare il fallimento pagando debiti; 4) mancata riqualificazione in ricettazione prefallimentare (art. 232, comma 3, n.2) invece che concorso in bancarotta; 5) censura sull'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e sul rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo: Bordogna è stato dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 comma 1, 223 e 219 comma 1 e comma 2, n.2 Legge fall.), relativamente alla cessione di fatto dell'azienda Carpenteria Moderna s.r.l. alla società BM Carpenteria, senza corrispettivo, che ha determinato il completo depauperamento dell'attivo della cedente. È stata confermata la pena (anni 3 e mesi 6 di reclusione) e l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; sono state invece escluse aggravanti per pluralità di fatti. Il rigetto è motivato con il rilievo delle molteplici e convergenti dichiarazioni testimoniali, della mancanza di corrispettivo per la cessione e della partecipazione attiva e consapevole dell'imputato nel progetto di trasferimento degli asset.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare - art. 216, comma 1

    Norma che prevede la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte l'ha interpretata come applicabile quando soggetti, anche estranei, concorrono nella distrazione di beni aziendali mediante cessione di fatto senza corrispettivo, essendo sufficiente il dolo generico.

  • Legge fallimentare - art. 223

    Richiamata come norma collegata alla bancarotta fraudolenta per la determinazione della responsabilità e delle conseguenze penali.

  • Legge fallimentare - art. 219, comma 1 e comma 2, n.2

    Norma che disciplina le circostanze aggravanti nei reati fallimentari; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" valutando il valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale.

  • Legge fallimentare - art. 217, n.3

    Prevede la bancarotta semplice; la Corte ha escluso questa qualificazione ritenendo provato il dolo generico e l'accordo/concorso nell'operazione distrattiva, quindi la fattispecie più grave di bancarotta fraudolenta.

  • Legge fallimentare - art. 232, comma 3, n.2

    Regola la ricettazione prefallimentare; la Corte ha chiarito che tale fattispecie si applica solo in assenza di accordo con l'imprenditore fallito: se invece vi è accordo/concerto, l'ipotesi è concorso in bancarotta fraudolenta.

Massime di principio

  • La cessione di fatto di azienda o elementi patrimoniali a una newco senza un corrispettivo effettivo e con trasferimento dell'attivo lasciando i debiti nella società cedente può integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche se l'acquirente è formalmente "estraneo"; conta la partecipazione consapevole e l'apporto alla realizzazione del progetto distrattivo.
  • I pagamenti effettuati dal soggetto che subentra (es. spese di trasferimento, saldi di alcune spettanze) non costituiscono automaticamente corrispettivo idoneo a legittimare l'operazione se sono strumentali a consentire la prosecuzione dell'attività da parte della cessionaria e non equivalgono al valore economico dell'attivo trasferito.
  • Per distinguere tra ricettazione prefallimentare e concorso in bancarotta occorre valutare se sussiste un accordo/concerto con l'imprenditore: presenza di accordo ricade nella fattispecie di bancarotta fraudolenta.
  • L'elemento soggettivo per la bancarotta patrimoniale fraudolenta può essere configurato come dolo generico; la responsabilità dell'"extraneus" richiede la prova della volontà di concorrere al depauperamento del patrimonio societario, ma tale prova può essere desunta da atti concreti e dal ruolo operativo ricoperto nella cessione.
  • L'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" si misura sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale (massa attiva sottratta), non in termini meramente percentuali rispetto al passivo o al danno subito da ciascun creditore.
  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è discrezionale e non richiede l'esame di ogni elemento favorevole; la loro esclusione è legittima se mancano elementi positivi rilevanti o se emergono precedenti penali.

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