Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39518/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 04/04/2017 al 24/04/2017 e agli arresti domiciliari dal 24/04/2017 al 25/04/2019. I provvedimenti cautelari erano stati adottati in relazione ai reati ascritti: partecipazione a associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.) e intestazione fittizia di impresa aggravata dall'agevolazione mafiosa (art. 12‑quinquies l. n. 356/1992 e art. 71 l. n. 203/1991). In sede di merito l'imputato era stato in seguito assolto con sentenza irrevocabile (8/6/2021). La Corte d'appello, giudice della riparazione, ha rigettato la domanda ritenendo che sussistessero condotte di contiguità e macroscopica imprudenza dell'istante (tra cui l'uso della società Trans Log per fatturare servizi resi da soggetti riconducibili alla cosca Pesce), rilevando che tali comportamenti, valutati ex ante, erano idonei ad ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria e quindi ad escludere l'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del sig. Armeli. Ha confermato che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito e richiede una valutazione ex ante della condotta dell'istante per verificare se dolo o colpa grave abbiano determinato la misura cautelare. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che ha indicato elementi (uso della Trans Log per fatturazioni di terzi, fatturazione per servizi resi da soggetti riconducibili agli associati Pesce) idonei a dimostrare macroscopica imprudenza o contiguità, sicché è legittimamente escluso il diritto alla riparazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; non liquidate le spese del Ministero resistente per mancato contributo alla dialettica.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; interpreta che il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta dell'istante, con dolo o colpa grave, abbia determinato la misura cautelare, anche quando il processo di merito si sia concluso con assoluzione.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma sull'associazione mafiosa; qui rilevante come fatto contestato in fase cautelare e processuale, la cui insufficienza probatoria in sede penale non esclude che condotte colpose o di contiguità possano giustificare la misura cautelare ex ante.

  • art. 12‑quinquies l. n. 356 del 1992

    Riferimento alla fattispecie di intestazione fittizia di impresa; utilizzata come capo di imputazione aggravato dall'agevolazione mafiosa nel procedimento cautelare e processuale.

  • art. 71 l. n. 203 del 1991

    Norma collegata alle aggravanti previste dalla disciplina antimafia, richiamata in relazione all'intestazione fittizia contestata.

  • art. 43 c.p.

    Definizione giuridica della colpa; applicata per affermare che la colpa grave, intesa come macroscopica negligenza o imprudenza, può escludere il diritto alla riparazione se la condotta dell'istante ha ex ante creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso, ossia l'obbligo di formulare le censure nei limiti necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito: un'assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta dell'istante, anche se non integrativa di reato in sede penale, abbia comunque concorso con dolo o colpa grave a determinare l'adozione della misura cautelare.
  • La colpa grave si manifesta come macroscopica negligenza o imprudenza; comportamenti imprudenti o irregolari nella gestione contabile (es. permettere l'intestazione o l'uso della propria società per fatture di terzi) possono essere considerati idonei a giustificare la cautela.
  • Non è necessario provare la consapevolezza della qualità mafiosa dei terzi per configurare colpa grave: è sufficiente che il comportamento dell'istante fosse ex ante idoneo a suscitare l'interesse e l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • Nella valutazione vanno considerati atti sia extraprocessuali sia processuali e il comportamento dell'istante prima e dopo la perdita della libertà e dopo la conoscenza del procedimento a suo carico.
  • Per ottenere la riparazione l'istante deve dimostrare l'assenza di propria responsabilità colposa nel determinare la misura; altrimenti l'indennizzo può essere escluso e il ricorrente condannato alle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.