Sentenza n. 257/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto DDG n. 11723 del 7 agosto 2025 successivamente conosciuto e notificato in data 18 agosto 2025 “LABORATORIO ANALISI CLINICHE L. LEPORACE SRL, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI COSENZA (CS), VIA BRENTAN. 24, P. IVA 02262180787 – DECADENZA DALL’AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL’ESERCIZIO PER LABORATORIO GENERALE DI BASE CON SETTORI SPECIALIZZATI IN CHIMICA CLINICA, TOSSICOLOGIA, SIEROIMMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA”; - ove occorrente, della nota prot. n. 332122 del 14 maggio 2025, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio del Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Luigi Leporace S.r.l.; - di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di decadenza dall’autorizzazione sanitaria all’esercizio di un laboratorio di analisi cliniche
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto regionale che ha dichiarato la decadenza dall’autorizzazione sanitaria, nonché, ove occorrente, la comunicazione di avvio del procedimento. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la Regione non avrebbe esaminato le osservazioni presentate durante il procedimento, con le quali era stato rappresentato che la richiesta di proroga dei lavori di adeguamento della nuova sede costituiva un mero errore materiale di una dipendente e che i lavori erano stati ultimati entro il termine assegnato dall’ASP. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dei principi di buona fede e correttezza, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto disporre una nuova verifica tecnica anziché adottare la decadenza. In terzo luogo, ha contestato la sussistenza dei presupposti della decadenza, affermando che l’istanza di trasferimento era stata presentata entro il biennio dalla sospensione dell’attività, che l’art. 9-bis della legge regionale n. 24/2008 prevedeva un elenco tassativo di cause di decadenza e che la decadenza avrebbe richiesto un ulteriore accertamento tecnico dell’ASP circa la mancata conformità dei locali. Le amministrazioni statali, il Commissario ad acta e l’ASP di Cosenza hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti del Commissario ad acta, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze e dell’ASP di Cosenza, ritenendo che l’unica amministrazione passivamente legittimata fosse la Regione Calabria, autorità che aveva adottato il provvedimento impugnato. Nel merito, ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il superamento del termine massimo biennale di sospensione dell’attività previsto dall’art. 6, comma 1, lett. f), della legge regionale n. 24/2008: l’attività era stata sospesa il 16 febbraio 2023 e il biennio era scaduto il 16 febbraio 2025 senza comunicazione della ripresa. Il verbale dell’ASP del 12 marzo 2025 aveva inoltre documentato il perdurare dell’inoperatività e rilevanti criticità strutturali. Secondo il Collegio, la decadenza per superamento del biennio è oggettiva, ricognitiva e vincolata, poiché il termine è inderogabile e il titolo autorizzatorio presuppone l’effettivo esercizio dell’attività sanitaria. Il termine di 60 giorni assegnato dall’ASP per adeguare la nuova sede non poteva costituire una remissione in termini né una rinuncia agli effetti della decadenza già maturata, avendo riguardato soltanto i requisiti della nuova sede. Il TAR ha inoltre affermato che l’art. 9-bis non esaurisce le cause di decadenza, dovendo essere letto congiuntamente all’art. 6; pertanto, la mancata inclusione espressa del superamento del biennio nell’art. 9-bis non impedisce la decadenza. Ha ritenuto irrilevante l’asserito errore materiale nella richiesta di proroga e non necessaria una nuova verifica dell’ASP, poiché il verbale del 12 marzo 2025 era sufficiente a confermare l’inidoneità della struttura e il superamento del termine. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La norma è richiamata in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa valutazione delle osservazioni partecipative; il rigetto del ricorso implica che tale censura non è stata ritenuta idonea a superare la legittimità della decadenza.
art. 6, comma 1, lett. f), l.r. Calabria n. 24/2008
la sospensione dell’attività può durare al massimo due anni (un anno oltre un ulteriore anno di proroga per motivate esigenze)
Il superamento del termine massimo biennale di sospensione, senza ripresa dell’attività, determina la decadenza dall’autorizzazione sanitaria; il termine è inderogabile e la relativa decadenza ha natura oggettiva, ricognitiva e vincolata.
art. 6, comma 1, lett. g), l.r. Calabria n. 24/2008
La disposizione è richiamata quale previsione relativa alla comunicazione della ripresa dell’attività, risultata omessa entro la scadenza del biennio.
art. 9-bis l.r. Calabria n. 24/2008
La disposizione non esaurisce il catalogo delle cause di decadenza e deve essere interpretata congiuntamente all’art. 6; la mancata menzione del superamento del biennio non esclude quindi l’operatività della decadenza.
Massime di principio
- Quando la disciplina di un’autorizzazione sanitaria stabilisce un termine massimo inderogabile di sospensione dell’attività, il suo superamento senza ripresa del servizio comporta la decadenza dal titolo, avente natura oggettiva, ricognitiva e vincolata.
- La decadenza derivante dal superamento del termine massimo di sospensione può essere dichiarata anche se la relativa fattispecie non è espressamente ripetuta nell’elenco generale delle cause di decadenza, qualora tale effetto risulti dalla lettura coordinata delle disposizioni che disciplinano la sospensione e l’efficacia del titolo.
- L’assegnazione di un termine per l’adeguamento tecnico della sede non determina remissione in termini né rinuncia agli effetti della decadenza già maturata per il superamento del periodo massimo di sospensione, quando la verifica riguarda esclusivamente i requisiti della nuova sede.
- Una verifica tecnica che abbia già accertato, allo scadere del termine legale, l’inoperatività e le criticità strutturali della struttura può essere sufficiente a fondare la decadenza; non è necessaria una nuova verifica solo perché il privato abbia successivamente modificato o rettificato le proprie dichiarazioni.
- La legittimazione passiva nel giudizio di annullamento spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato; le altre amministrazioni coinvolte nella vicenda, ma prive di potere decisorio sull’atto, non sono passivamente legittimate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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