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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14155/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, dopo avere riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, aveva rideterminato in diminuzione la sanzione. I motivi di ricorso, entrambi genericamente riferiti alla commisurazione della pena, censuravano la misura della sanzione e asseriti errori di calcolo. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze aspecifiche e comunque dirette a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, profilo non sindacabile in sede di legittimità nei limiti prospettati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e miravano a una rivalutazione della pena base e della sua graduazione, attività rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e aveva già determinato una pena inferiore alla media edittale, anche grazie alle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la fattispecie nella quale è stato riqualificato il fatto in appello; la sentenza non ne discute il contenuto tipico, ma ne presuppone l'applicazione ai fini della rideterminazione della pena.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere devono orientare la determinazione della pena, che non può essere sindacata in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sola congruità della pena per ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, quando la determinazione sia sorretta da motivazione non illogica e coerente con i criteri legali.
  • La graduazione della pena e la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in aderenza ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La censura su asseriti errori di calcolo della pena è inammissibile se non specifica e se non è supportata dalla lettura della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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