Cassazione Penale, Sentenza n. 13708/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che, accogliendo l'appello cautelare del Pubblico Ministero avverso la sostituzione della custodia cautelare con l'obbligo di presentazione alla P.G., ha ripristinato la custodia in carcere per reati di traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente contestava: 1) carenza/insufficienza della motivazione sulla scelta della misura carceraria e mancata considerazione di misure meno afflittive; 2) vizio di motivazione circa la sussistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva, ritenuto sulla base di una precedente condanna del 2018 relativa a fatti del 2014 e nonostante accertamenti successivi indicanti assenza di reati dal dicembre 2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il Tribunale del riesame ha legittimamente richiamato e fatto proprie le ragioni dell'ordinanza applicativa originaria (ordinanza genetica) e ha motivato congruamente la sussistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva valorizzando il ruolo dell'indagato nel traffico di cocaina fino al dicembre 2020 e il precedente penale specifico del 2018. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; il dispositivo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2000
Richiamata per la requisitoria del Pubblico Ministero; invocata come norma processuale che consente al P.M. di intervenire con una specifica richiesta in giudizio
art. 73 comma 1 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; è il capo di imputazione per le 52 cessioni contestate e giustifica la gravità indiziaria richiamata dal giudice cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari, tra cui il pericolo di fuga o di recidiva; il tribunale ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare del concreto e attuale pericolo di recidiva ai sensi di questa norma
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello cautelare: sottolinea che l'appello è mezzo di impugnazione e fissa il perimetro di cognizione in rapporto all'effetto devolutivo; il giudice d'appello è vincolato ai motivi posti dall'appellante
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame; richiamata per distinguere la natura dell'appello cautelare rispetto al riesame e per puntualizzare limitazioni cognitive
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente alle spese
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in tema di Cassa delle Ammende per stabilire che, non ravvisando colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, si può comunque disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma esecutiva citata per disporre la trasmissione del dispositivo al Pubblico Ministero per l'esecuzione delle misure disposte
Massime di principio
- L'appello cautelare è un mezzo di impugnazione vincolato al principio tantum devolutum quantum appellatum: il giudice d'appello esamina solo le questioni sollevate dall'appellante.
- Il richiamo alla motivazione di un'ordinanza precedente (ordinanza genetica) è ammissibile: il giudice può fare rinvio per relationem se l'atto richiamato era conosciuto dalle parti e adeguatamente motivato.
- La sussistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva può essere legittimamente fondata anche su precedenti penali specifici, anche se risalenti, se collegati alle attuali risultanze investigative e alla persistenza di un ruolo nell'attività illecita.
- L'omessa o apparente carenza motivazionale va valutata nel complesso del provvedimento e della documentazione richiamata: l'assenza di motivazione autonoma è superabile quando il provvedimento impugnato adotta per relationem una motivazione precedente valida.
- Chi propone ricorso in cassazione per motivi manifestamente infondati può essere dichiarato inammissibile e condannato alle spese processuali e a un versamento alla Cassa delle Ammende; le sanzioni economiche possono essere commisurate equitativamente dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13675/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13676/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13678/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13679/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13680/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13681/2022 del 11/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →