Ordinanza n. 1529/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. -OMISSIS- depositata e resa pubblica il 12 febbraio 2019, dal Tribunale di -OMISSIS-, Sez. 3° Lavoro, r.g. 27391/2017, notificata in data 4/6 novembre 2019 e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19 aprile 2022; nonché per la richiesta di chiarimenti/revoca del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza della Sezione n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, nonché richiesta di chiarimenti e revoca o sostituzione del Commissario ad acta
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di una somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla quota delle spese di lite. Il TAR aveva già ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro quarantacinque giorni e, in caso di ulteriore inerzia, aveva nominato un Commissario ad acta, prevedendo anche una penalità di mora. Nel corso dell'esecuzione alcuni ricorrenti hanno lamentato di non essere stati pagati, mentre altri hanno segnalato l'impossibilità di procedere al pagamento in presenza di deleghe alla riscossione. Sono inoltre sorte contestazioni sul pagamento degli interessi legali, indicati nella motivazione della sentenza del giudice del lavoro ma non espressamente riprodotti nel dispositivo. La Ragioneria Territoriale dello Stato ha ritenuto necessario un previo ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 287 e ss. c.p.c. per poter liquidare gli interessi. I chiarimenti resi dal Commissario ad acta hanno evidenziato pagamenti parziali, necessità di ulteriori calcoli da parte delle scuole competenti e questioni contabili relative alla quantificazione della sorte capitale, agli interessi e alle spese legali. I ricorrenti hanno quindi chiesto la revoca del Commissario, mentre il TAR ha ritenuto necessario sostituirlo con un soggetto dotato di specifica competenza tributaria e contabile.
La decisione
Il TAR non ha definito la fase di ottemperanza né accertato in via definitiva l'esatto adempimento del giudicato. Ha ritenuto che i chiarimenti del precedente Commissario e l'istanza di revoca fossero tra loro confliggenti e che le questioni contabili e tributarie emerse richiedessero competenze specialistiche. Ha pertanto sostituito il precedente Commissario ad acta con un dottore commercialista, revisore legale e professore ordinario di economia aziendale, assegnandogli novanta giorni dall'insediamento per provvedere all'esecuzione della sentenza della Sezione, previa eventuale consultazione del precedente Commissario. Il nuovo Commissario è stato autorizzato ad acquisire la documentazione presso le strutture pubbliche e, se necessario, presso i ricorrenti, nonché ad accedere al fascicolo informatico; dovrà depositare una relazione entro novanta giorni dall'insediamento. Le spese della fase sono state compensate tra le parti e la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione di detta Sentenza
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina o sostituzione del Commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora ex art. 114 comma 4 lettera e), pari ad € 50 per ogni settimana di ritardo
Richiamato quale fondamento della penalità di mora già disposta nella precedente fase di ottemperanza.
artt. 287 e ss. c.p.c.
procedura di correzione degli errori materiali
Richiamati dalla Ragioneria Territoriale, secondo quanto riferito dal Commissario, come rimedio per risolvere il contrasto tra la motivazione della sentenza del giudice del lavoro, che menzionava gli interessi legali, e il dispositivo, che non li indicava espressamente.
art. 8 l. 604/1966
indennità ex art. 8 Legge 604/66 nella misura di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto
Costituisce il parametro della condanna risarcitoria contenuta nella sentenza del giudice del lavoro da eseguire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'esecuzione del giudicato presenta questioni contabili o tributarie tecnicamente complesse, il giudice può sostituire il Commissario ad acta con un soggetto dotato di specifiche competenze professionali, assegnandogli un termine e autorizzandolo ad acquisire la documentazione necessaria presso le amministrazioni e le parti.
- La sostituzione del Commissario ad acta può essere disposta quando le attività esecutive risultano incomplete o quando i chiarimenti forniti e le richieste delle parti evidenziano contrasti o difficoltà tecniche tali da rendere opportuno un diverso ausilio commissariale.
- Il Commissario ad acta, nell'esecuzione del giudicato, può essere autorizzato ad accedere al fascicolo informatico e a richiedere documentazione alle strutture pubbliche detentrici, nonché ai privati interessati quando ciò sia necessario per la ricostruzione delle somme dovute.
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