Cassazione Penale, Sentenza n. 45213/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva dichiarato inammissibile la sua istanza, deducendo violazione di legge. Si censurava che il provvedimento fosse adottato de plano senza i presupposti, fosse del tutto oscuro (non indicava la data dell'istanza né l'oggetto), e che avesse richiamato inammissibilità rispetto a una recente ordinanza del 27/01/2022 senza chiarire quale questione fosse stata effettivamente decisa. Si evidenziava inoltre la rilevanza che lo stesso magistrato, in qualità di giudice di sorveglianza, aveva in precedenza rigettato l'originario reclamo poi però accolto con ordinanza, allegando quindi profili procedurali e di chiarezza del provvedimento.
La decisione
Il giudice d'appello ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il decreto presidenziale fosse talmente poco motivato da non consentire di comprendere quale fosse il contenuto del reclamo e le ragioni dell'affermata inammissibilità. Ne è conseguito che l'inammissibilità era stata rilevata oltre i limiti previsti. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Sassari perché provveda nel rispetto delle garanzie del contraddittorio camerale.
Norme richiamate
principio del contraddittorio camerale
La Corte ha imposto il rispetto delle garanzie del contraddittorio anche nelle decisioni camerali e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale affinché provveda rispettando tale principio
obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
Il decreto presidenziale è stato censurato per carenza di motivazione e di specificazione dell'oggetto e della data dell'istanza; la motivazione insufficiente impedisce la comprensione del ragionamento giuridico e giustifica l'annullamento
Massime di principio
- Un provvedimento che dichiara l'inammissibilità deve indicare chiaramente l'oggetto dell'istanza, la data e le ragioni specifiche dell'inammissibilità; la mancanza di tali elementi può determinare l'annullamento
- Il contraddittorio camerale e le garanzie procedurali devono essere rispettati anche nelle decisioni prese con procedimento camerale; la loro violazione è motivo di rimessione degli atti per nuovo esame
- Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può decidere de plano l'inammissibilità in assenza dei presupposti giuridici che legittimano tale dichiarazione; l'accertamento di inammissibilità fuori dai limiti previsti è suscettibile di impugnazione
- La carenza di motivazione rende il provvedimento non verificabile e difficilmente opponibile: in casi analoghi il rimedio efficace è il ricorso per violazione di legge volto ad ottenere l'annullamento e la trasmissione per nuovo esame
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