Cassazione Civile, Ordinanza n. 13470/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da un atto di pre-assegnazione adottato dagli organi di una cooperativa edificatrice, con il quale un socio assumeva di aver maturato il diritto al trasferimento della proprietà di un appartamento e di un’autorimessa. Il socio agiva ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza costitutiva di trasferimento, sostenendo che la controparte non poteva sottrarsi all’obbligo e che l’individuazione del bene fosse sufficiente sulla base degli atti prodotti e non contestati tempestivamente. La società cooperativa, nel frattempo in liquidazione coatta amministrativa, resisteva eccependo l’assenza dei presupposti per il trasferimento coattivo e la carenza di specifica identificazione dell’immobile. Nei gradi di merito la domanda veniva respinta: il primo giudice riteneva legittimo lo scioglimento del contratto; la Corte d’appello confermava il rigetto, ma con diversa motivazione, rilevando che l’atto invocato non conteneva l’esatta individuazione del bene né gli elementi necessari per una pronuncia ex art. 2932 c.c., mancando confini, dati catastali e altri riferimenti idonei. Veniva inoltre respinta la domanda risarcitoria perché ogni credito verso la società in l.c.a. doveva essere fatto valere in sede concorsuale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 167, comma 2, 183, comma 6, n. 1 e 115 c.p.c., per avere il giudice considerato contestata l’individuazione del bene nonostante l’asserita mancata contestazione tempestiva; 2) violazione degli artt. 1346, 1418, comma 2, e 1421 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità del contratto per indeterminabilità dell’oggetto e conseguentemente disporre la restituzione delle somme versate ex art. 2033 c.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo per non essersi pronunciata la Corte d’appello sulla richiesta di CTU relativa alla regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che le contestazioni della cooperativa circa la sussistenza dei presupposti per la sentenza ex art. 2932 c.c. integravano mere difese e non eccezioni in senso proprio, quindi non soggette alle preclusioni processuali; inoltre, la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui gli atti prodotti dal ricorrente non consentivano l’esatta individuazione dell’immobile e rivelavano piuttosto una mera puntuazione, non un contratto preliminare idoneo a fondare un obbligo di trasferimento. Ha ritenuto infondato e in parte inammissibile il secondo motivo: infondato perché, esclusa la configurabilità di un preliminare, non vi era spazio per una declaratoria di nullità in funzione restitutoria; inammissibile perché la domanda di restituzione delle somme costituiva un nuovo tema non proposto nei gradi di merito, non deducibile per la prima volta in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con richiamo all’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva di trasferimento richiede un titolo negoziale valido e un oggetto esattamente determinato o determinabile; se manca l’individuazione sufficiente del bene, non può essere pronunciata.
art. 72 l. fall.
È richiamato nel contesto della possibilità di scioglimento del contratto da parte degli organi della procedura concorsuale, ma la decisione di legittimità si fonda soprattutto sulla carenza dei presupposti per l’esecuzione in forma specifica.
art. 2652, n. 2, c.c.
La Corte d’appello lo richiama per la priorità della trascrizione della sentenza ex art. 2932 c.c. rispetto alla pubblicità concorsuale; tuttavia la Cassazione non decide su questo punto perché la domanda è comunque infondata per altra ragione.
art. 167, comma 2, c.p.c.
Le contestazioni sui fatti costitutivi della domanda, se si traducono in mere difese, non soggiacciono al regime delle preclusioni delle eccezioni.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
È evocato insieme alle preclusioni assertive; la Corte precisa che il regime delle preclusioni non si applica alle mere difese in fatto.
art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati, ma qui la contestazione della controparte è stata qualificata come mera difesa e comunque la ratio della decisione di merito era diversa.
art. 1346 c.c.
L’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile; la censura però è stata ritenuta infondata poiché non era configurabile un preliminare idoneo a fondare la domanda ex art. 2932 c.c.
art. 1418, secondo comma, c.c.
La nullità per indeterminabilità dell’oggetto è invocabile solo se esiste un contratto da colpire; nel caso concreto la Corte esclude a monte la configurabilità del preliminare.
art. 1421 c.c.
La nullità è rilevabile d’ufficio, ma il rilievo resta soggetto ai limiti del giudicato interno e alle questioni già introdotte nel thema decidendum.
art. 2033 c.c.
La restituzione dell’indebito presuppone una specifica domanda restitutoria; non può essere accordata d’ufficio in sede di legittimità come effetto automatico della nullità invocata.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame è assorbito dal rigetto delle censure principali sulla mancanza dei presupposti per l’accoglimento della domanda.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della pronuncia ex art. 2932 c.c., il titolo negoziale deve contenere l’esatta individuazione del bene da trasferire; in mancanza di confini, dati catastali o altri elementi idonei, il giudice non può emettere la sentenza costitutiva.
- Quando la controversia verte sulla mancata prova dei presupposti della domanda, le contestazioni del convenuto possono integrare mere difese in fatto e non eccezioni in senso proprio, con la conseguenza che non operano le preclusioni tipiche delle eccezioni.
- La configurabilità di un contratto preliminare presuppone l’accordo su tutti gli elementi essenziali dell’assetto negoziale; una semplice puntuazione o minuta non costituisce di per sé fonte di obbligazioni determinabili e non consente l’esecuzione in forma specifica.
- La nullità del contratto per indeterminabilità dell’oggetto può essere rilevata d’ufficio, ma la questione deve comunque rimanere entro il perimetro del giudizio di merito e del giudicato interno; in cassazione non possono essere introdotte domande nuove, come una richiesta restitutoria mai proposta prima.
- L’identificazione dell’immobile in una domanda ex art. 2932 c.c. non può essere integrata, nel giudizio di legittimità, attraverso un autonomo riesame del fatto o la richiesta di accertamenti nuovi, se gli atti originari non consentono già una sicura corrispondenza tra bene promesso e bene domandato.
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