Cassazione Penale, Ordinanza n. 29288/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la declaratoria di tardività dell'appello resa dalla Corte di appello di Venezia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il suo appello avverso la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova per bancarotta fraudolenta e simulazione di reato. Con un unico motivo ha contestato la tardività dell'appello, sostenendo che il fascicolo e la motivazione contestuale della sentenza di primo grado non sarebbero stati tempestivamente messi a disposizione della difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, poiché basata su circostanze non supportate da alcun elemento concreto e, al contrario, smentite dalle annotazioni processuali e dal contenuto della sentenza di primo grado, come già evidenziato dalla decisione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti la tardività dell'impugnazione senza allegare elementi concreti idonei a dimostrare il mancato o intempestivo deposito del fascicolo o della motivazione contestuale della sentenza.
- La deduzione difensiva sulla tempestività dell'impugnazione non può fondarsi su mere affermazioni apodittiche quando gli atti processuali e le annotazioni di cancelleria risultino, secondo la motivazione della sentenza impugnata, contrari alla prospettazione della parte.
- Quando il motivo di ricorso si risolve in una contestazione meramente assertiva e smentita dagli atti richiamati dal giudice di merito, la censura è manifestamente infondata e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
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