Cassazione Penale, Ordinanza n. 32030/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., contestando la configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose e, inoltre, la sussistenza della prova della responsabilità. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato quanto all'aggravante, richiamando il principio secondo cui la rimozione dell'apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita integra violenza sulle cose, poiché determina una trasformazione oggettiva della cosa e la priva funzionalmente di uno strumento di protezione. La censura sulla prova è stata ritenuta generica e fondata su mere allegazioni assertive, nonché diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ma la censura è stata giudicata patentemente generica e non correlata al caso concreto. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa motivazione sulle doglianze relative al trattamento sanzionatorio; la Corte ha rilevato che l'appello sul punto era a sua volta generico e che tale inammissibilità poteva essere rilevata in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
L'aggravante ricorre quando viene rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita, poiché la condotta determina una trasformazione oggettiva della cosa e la priva funzionalmente dello strumento di protezione.
art. 591, comma 4, c.p.p.
tale inammissibilità può qui essere rilevata
L'inammissibilità dell'appello per genericità può essere rilevata anche dalla Corte di cassazione e impedisce di fondare validamente una censura di omessa motivazione sul medesimo punto.
art. 616 c.p.p.
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ... al versamento ... in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 591 c.p.p.
La genericità dell'impugnazione determina l'inammissibilità della censura.
Massime di principio
- Nel furto, la rimozione dell'apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita integra l'aggravante della violenza sulle cose, perché altera oggettivamente la cosa e la priva funzionalmente del dispositivo di protezione.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che contesti la sussistenza della prova mediante enunciati assertivi e non specificamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata, quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- La denuncia di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è inammissibile se formulata in termini generici e non riferita a specifici passaggi argomentativi della decisione.
- Quando l'appello su un determinato punto è generico e quindi inammissibile, la Corte di cassazione può rilevare tale inammissibilità e non è tenuta a esaminare una censura di omessa motivazione relativa al medesimo punto.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, qualora l'inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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