Sentenza n. 4783/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento dell'A.S.L. Caserta, prot. n.-OMISSIS- del 19/12/2025 recante integrazione al provvedimento di ritiro dello status di indenne, con cui si dispone l'isolamento e l'abbattimento di capi infetti; - del verbale di ispezione n. 42 del 22/12/2025 dell'A.S.L. di Caserta che riporta la qualifica di “non indenne” per brucellosi e rileva una non conformità dei capi inviati al macello, per in violazione del divieto di fecondazione in allevamenti infetti; - del provvedimento dell'A.S.L. di Caserta Prot. n.-OMISSIS- del 16/01/2026 recante integrazione al provvedimento di ritiro dello status di indenne, con cui si dispone l'isolamento e l'abbattimento di capi infetti; - del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del 23/01/2026 dell'A.S.L. di Caserta recante la disposizione di abbattimento totale (stamping out) e si ordina l'abbattimento di tutti i capi presenti in azienda entro 15 giorni a seguito del parere favorevole della Regione Campania e della situazione epidemiologica; - di ogni altro provvedimento propedeutico connesso, consequenziale e successivo a quelli impugnati e di cui si ignorano estremi e contenuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti dell’ASL di ritiro dello status di indenne, isolamento e abbattimento di capi infetti e disposizione di abbattimento totale della mandria (stamping out)
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l’ASL ha disposto l’isolamento e l’abbattimento di capi bufalini infetti e, infine, l’abbattimento totale dei 161 capi presenti in azienda, a seguito della persistente circolazione della brucellosi. Ha sostenuto che l’infezione riguardasse inizialmente pochi esemplari, che il numero dei casi fosse progressivamente diminuito dopo gli abbattimenti selettivi e che l’ordine di stamping out fosse ingiustificato. Ha inoltre contestato il verbale di ispezione relativo a quattro bufale inviate al macello e asseritamente risultate gravide, deducendo che la violazione del divieto di fecondazione non fosse provata e non potesse comunque giustificare l’abbattimento dell’intera mandria. Sono state dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, nonché richieste istruttorie sull’acquisizione dei risultati di laboratorio relativi alle gravidanze. La ricorrente ha inoltre lamentato un presunto accanimento dell’ASL, richiamando precedenti controversie e sostenendo che la strategia degli abbattimenti selettivi stesse producendo risultati positivi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha escluso dalla valutazione la documentazione depositata dall’ASL il 17 giugno 2026 e le note di udienza della ricorrente del 15 luglio 2026, perché depositate oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a. Nel merito, ha ritenuto che il provvedimento di stamping out non fosse fondato esclusivamente sulla contestata gravidanza di quattro capi o sulla violazione del divieto di riproduzione. L’ASL aveva richiamato per relationem il parere regionale, nel quale erano documentati la persistenza del focolaio dal novembre 2024, la reiterazione di positività sierologiche negli anni, l’isolamento di brucella spp., la circolazione intra-aziendale, la presenza di nati da madri positive, le carenze strutturali e gestionali di biosicurezza e il rischio di diffusione dell’infezione verso altre aziende. Tali elementi integravano i criteri previsti dal d.m. 2 maggio 2024 per l’abbattimento totale. Il TAR ha ritenuto sufficiente, anche autonomamente, la recidiva dei casi di infezione, rilevando la continuità delle positività dal 2019 e, in particolare, dal 2024 al gennaio 2026. Ha quindi escluso che fosse necessario dimostrare una diffusione massiva e incontrollabile della malattia o che la misura avesse natura sanzionatoria. I precedenti provvedimenti annullati tra le parti sono stati ritenuti irrilevanti, poiché il giudizio doveva riguardare esclusivamente la legittimità degli atti impugnati. Le ulteriori positività successive all’adozione dell’atto sono state considerate irrilevanti ai fini decisori, in quanto sopravvenute, pur rilevandosi che la ricorrente non aveva dimostrato il ritorno dell’allevamento allo stato di indenne. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
I termini processuali per il deposito di documenti e memorie devono essere rispettati; gli atti depositati tardivamente non sono stati considerati dal Collegio.
art. 13 d.lgs. 136/2022
La ricorrente ha invocato la disposizione relativa al divieto di fecondazione negli allevamenti infetti, ma il TAR ha ritenuto che la relativa contestazione costituisse solo uno degli elementi valutati dall’amministrazione e non il fondamento esclusivo dello stamping out.
d.m. 2 maggio 2024, Allegato I
La misura straordinaria dell’abbattimento totale può essere adottata, secondo i criteri richiamati dal giudice, in presenza di persistenza del focolaio, reiterazione delle positività o recidiva, isolamento dell’agente patogeno, circolazione intra-aziendale, carenze di biosicurezza e rischio di diffusione territoriale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal dispositivo quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un provvedimento di abbattimento totale di animali nell’ambito di un focolaio epidemico non ha natura sanzionatoria quando è adottato per finalità di eradicazione e prevenzione della diffusione dell’infezione sulla base dei presupposti sanitari previsti dalla disciplina di settore.
- Ai fini dell’adozione dello stamping out è sufficiente la ricorrenza dei criteri sanitari normativamente previsti, tra cui la persistenza o recidiva del focolaio, la reiterazione delle positività, l’isolamento dell’agente patogeno, la circolazione intra-aziendale, le carenze di biosicurezza e il rischio di diffusione verso altre aziende; non è necessario che la diffusione sia massiva e incontrollabile.
- La contestata violazione di uno specifico obbligo gestionale, come il divieto di riproduzione in un allevamento infetto, può costituire soltanto uno degli elementi sintomatici delle carenze strutturali e gestionali complessive e non deve necessariamente rappresentare l’unico fondamento del provvedimento di abbattimento totale.
- È legittima la motivazione per relationem di un provvedimento sanitario quando l’atto richiama un parere tecnico-amministrativo che espone in modo sufficientemente analitico i dati epidemiologici, le positività riscontrate, l’isolamento dell’agente patogeno, le carenze di biosicurezza e il rischio di diffusione.
- La recidiva dei casi di infezione nel tempo può integrare autonomamente il presupposto per l’abbattimento totale quando la disciplina di settore prevede alternativamente la recidiva rispetto all’elevata percentuale di animali positivi.
- Nel processo amministrativo, la documentazione e le note depositate oltre i termini stabiliti dall’art. 73 c.p.a. non devono essere considerate dal giudice.
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