Ordinanza n. 908/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa concessione di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, prot. n. 40612 del 21/11/2025, con il quale è stata disposta l’esclusione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- dal Concorso Pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti di Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025; ove interpretate in mala partem, delle disposizioni di cui all’art 14, co. 7, del bando indittivo della procedura pubblica per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025, che disciplina gli accertamenti psicofisici del concorso, nella parte in cui prevede che “costituiscono cause di inidoneità l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi”; ove occorra e per quanto di ragione, del bando con il quale è stato indetto il Concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.C.P. del 22 aprile 2025; della graduatoria di merito del concorso gravato, ad oggi non ancora adottata né pubblicata, nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierno ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali istruttori e gli atti di accertamento della condotta; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere ammesso con riserva al prosieguo della selezione e, in particolare, al corso di formazione di cui all’art. 20 della lex specialis, con ogni statuizione consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2025, previa concessione di misure cautelari ex artt. 55 c.p.a.: del Decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, pubblicato sul portale web dedicato alla selezione e sul sito istituzionale della Polizia di Stato in data 19 dicembre 2025, recante l’approvazione della graduatoria finale del Concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.C.P. del 22 aprile 2025, con contestuale dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata con D.C.P. del 6 ottobre 2025 a 3117 posti, nella parte in cui non contempla il nominativo dell’odierno ricorrente; di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti o interessi legittimi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato e successiva graduatoria finale, nella parte in cui non comprende il ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato escluso dal concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria finale e di dichiarazione dei vincitori, deducendo l'illegittimità dell'esclusione motivata da una circostanza indicata nel provvedimento come collegata a un precedente verbale di contestazione di illecito amministrativo del 6 luglio 2017. Ha inoltre contestato, ove interpretata in senso sfavorevole, la previsione del bando secondo cui costituiscono cause di inidoneità l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive e l'abuso di alcool attuali o pregressi. Ha chiesto l'ammissione con riserva al prosieguo della selezione e al corso di formazione. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio tutti i motivi di legittimità dedotti né formula una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'esclusione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha accolto o respinto la domanda cautelare con una sospensione dell'esclusione. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., dell'udienza pubblica del 7 luglio 2026 per la trattazione del merito, lasciando impregiudicata ogni valutazione sul ricorso. Per esigenze di concentrazione processuale ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, degli estremi dell'ordinanza e dell'indicazione nominativa dei vincitori e degli idonei. L'integrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico del Nucleo operativo Pronto Impiego del Gruppo della Guardia di Finanza competente, chiamato a depositare entro 60 giorni una relazione documentata sul contesto del verbale di contestazione di illecito amministrativo del 6 luglio 2017, allegando, ove possibile, la documentazione pertinente, compreso il verbale indicato nell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice, nel procedimento cautelare, di fissare con priorità l'udienza di merito quando tale fissazione è ritenuta idonea a tutelare le esigenze cautelari.
art. 56 c.p.a.
Richiamato per la richiesta di misura cautelare monocratica formulata nel ricorso introduttivo; l'ordinanza non decide autonomamente su tale richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte e degli altri soggetti menzionati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 14, comma 7, del bando di concorso
“costituiscono cause di inidoneità l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi”
La disposizione è oggetto di contestazione da parte del ricorrente; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione né la legittimità.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare di un giudizio amministrativo, la tutela delle esigenze urgenti può essere assicurata attraverso una rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può utilizzare il meccanismo dell'art. 55, comma 10, c.p.a. invece di adottare una misura cautelare sostitutiva o sospensiva, senza anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso.
- Nei giudizi riguardanti l'esclusione da una procedura concorsuale e l'impugnazione della graduatoria finale, qualora il numero dei potenziali controinteressati sia elevato, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria e autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendo modalità e termini per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
- Quando la controversia sull'esclusione da un concorso dipende anche dal contesto fattuale di un precedente verbale amministrativo, il giudice può disporre un'apposita relazione documentata dell'amministrazione o dell'organo pubblico competente, con acquisizione degli atti utili a chiarire i fatti, prima della decisione di merito.
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