Cassazione Civile, Sentenza n. 6085/2020 del 04/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La società proprietaria di un fondo aveva convenuto nel 2005 alcuni proprietari dei fondi confinanti chiedendo, ai sensi dell’art. 951 c.c., l’accertamento dei confini e la restituzione della superficie che assumeva indebitamente occupata. I convenuti, costituitisi con comparsa depositata l’11 giugno 2005 in occasione dell’udienza del 15 giugno 2005, avevano contestato la domanda e dedotto che i confini erano invariati dal 1976, invocando l’usucapione ultraventennale della porzione eventualmente risultata appartenere all’attrice. Il Tribunale aveva accolto il regolamento di confini e respinto l’eccezione di usucapione. In appello, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 952/2014 depositata il 4 giugno 2014, aveva dichiarato i convenuti decaduti dalla domanda riconvenzionale e, accogliendo l’appello incidentale della società, li aveva condannati a restituire la superficie individuata dalla consulenza tecnica d’ufficio. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, i proprietari hanno denunciato la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., sostenendo che la deduzione di usucapione era stata formulata soltanto per ottenere il rigetto della domanda attrice e costituiva quindi un’eccezione riconvenzionale, non una domanda riconvenzionale soggetta alla decadenza rilevata in appello; hanno inoltre invocato il regime processuale anteriore alla modifica dell’art. 167 c.p.c. efficace dal 1° marzo 2006, in base al quale la deduzione era tempestiva. Con il secondo motivo hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della questione relativa alla qualificazione della deduzione come domanda riconvenzionale e la carenza di motivazione sul punto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: dalle conclusioni formulate dai convenuti risultava che essi chiedevano il rigetto della domanda attrice, senza perseguire un’autonoma utilità pratica mediante una pronuncia a loro favore sull’acquisto per usucapione. La deduzione doveva pertanto essere qualificata come eccezione riconvenzionale. Applicando il regime processuale anteriore alla modifica dell’art. 167 c.p.c. efficace dal 1° marzo 2006, la Corte ha inoltre ritenuto ammissibile e tempestiva l’eccezione contenuta nella comparsa depositata l’11 giugno 2005. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata a un’altra sezione della Corte d’appello di Firenze, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 166 c.p.c.
considerato il regime processuale applicabile ratione temporis e cioè quello previgente alla modifica dell’art. 167 c.p.c., comma 2, primo periodo, introdotta con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, lett. b-ter, conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006, la formulazione dell’eccezione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 11 giugno 2005 appare ammissibile perchè tempestiva.
La Corte accoglie la censura di violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e ritiene tempestiva la deduzione depositata l’11 giugno 2005, applicando il regime processuale previgente ratione temporis.
art. 167 c.p.c.
considerato il regime processuale applicabile ratione temporis e cioè quello previgente alla modifica dell’art. 167 c.p.c., comma 2, primo periodo, introdotta con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, lett. b-ter, conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006, la formulazione dell’eccezione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 11 giugno 2005 appare ammissibile perchè tempestiva.
La tempestività della deduzione va valutata secondo la disciplina dell’art. 167 c.p.c. applicabile ratione temporis; nel caso deciso, la disciplina anteriore alla modifica efficace dal 1° marzo 2006 rendeva ammissibile l’eccezione formulata nella comparsa dell’11 giugno 2005.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. per avere la corte fiorentina dichiarato la decadenza dei convenuti dalla domanda riconvenzionale qualificando l’eccezione riconvenzionale quale “domanda riconvenzionale” e dichiarandola tardiva per essere stata formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata al momento della costituzione avvenuta all’udienza del 15/6/2005.
La disposizione è indicata quale parametro del motivo accolto, con cui è stata censurata la qualificazione della deduzione di usucapione e la conseguente declaratoria di decadenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
La censura di omesso esame del fatto decisivo, proposta con il secondo motivo, non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall’accoglimento del primo.
art. 951 c.c.
La norma è richiamata come fondamento della domanda attrice di regolamento dei confini; la Corte di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione.
Massime di principio
- L’eccezione riconvenzionale si distingue dalla domanda riconvenzionale in base alla funzione perseguita: ricorre la prima quando il convenuto oppone un proprio diritto soltanto per ottenere il rigetto della pretesa dell’attore; ricorre la seconda quando mira a conseguire, tramite la decisione, un’autonoma utilità pratica relativa al diritto fatto valere.
- La qualificazione della deduzione di usucapione come eccezione o domanda riconvenzionale dipende dal contenuto delle conclusioni e dall’utilità concretamente richiesta: la richiesta di accertare l’usucapione al solo fine di respingere la domanda attrice integra un’eccezione riconvenzionale.
- La tempestività delle deduzioni processuali va determinata applicando la disciplina vigente ratione temporis; nel caso deciso, l’eccezione riconvenzionale di usucapione formulata in una comparsa depositata l’11 giugno 2005 è stata ritenuta ammissibile in base al regime anteriore alla modifica dell’art. 167 c.p.c. efficace dal 1° marzo 2006.
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