Sentenza n. 5058/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: a) del provvedimento del Prefetto, U.T.G., della Provincia di Caserta, prot. Interno n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale si comunica la sussistenza a carico della -OMISSIS-., nonché dei soggetti di cui all’art. 85 e conviventi, delle situazioni di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.; b) degli atti preordinati, connessi e conseguenti, tra cui il verbale del Gruppo interforze del 28.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva prefettizia e relativi atti presupposti, inclusi gli accertamenti del Gruppo interforze
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva con la quale il Prefetto di Caserta aveva comunicato la sussistenza delle situazioni previste dagli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’insufficienza e l’inadeguatezza del quadro indiziario, poiché non risultavano specifici elementi di infiltrazione mafiosa a suo carico o a carico del socio unico; gli elementi pregiudizievoli riguardavano principalmente il fratello del socio, estraneo alla compagine sociale, e società a lui riconducibili. È stato inoltre dedotto che il socio si era da tempo dissociato dal fratello, come dimostrato dal disinteresse nella gestione di una società partecipata, dal sequestro della sola quota del fratello, da azioni giudiziarie per il recupero di crediti e da denunce reciproche. Sono stati altresì dedotti la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’omessa valutazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, la violazione dell’art. 94, comma 1, del medesimo decreto per mancata esclusione dei divieti e delle decadenze, il contrasto della disciplina delle interdittive con la CEDU e l’illegittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4, per asserita genericità e indeterminatezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’interdittiva e gli atti presupposti, ritenendo fondati il primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo. Il quadro indiziario non è stato ritenuto grave, robusto e specificamente riferibile alla società ricorrente o al suo socio unico. Il mero rapporto di parentela e la risalente collaborazione imprenditoriale tra fratelli non erano sufficienti, in assenza di ulteriori elementi, a dimostrare l’inserimento della società nella regia unitaria del gruppo familiare ritenuto vicino alla criminalità organizzata. Gli elementi documentali prodotti dalla ricorrente indicavano, inoltre, un effettivo e risalente distacco dal fratello, tale da smentire l’attualità delle cointeressenze e dell’appartenenza al gruppo. La Prefettura non aveva svolto una valutazione completa di tali circostanze, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo infiltrativo. È stata ritenuta illegittima anche l’omessa comunicazione di avvio: il richiamo alle esigenze di celerità era generico e stereotipato, mentre la partecipazione a un diverso procedimento riguardante altra società non poteva sostituire il contraddittorio con la società ricorrente, non essendo stata dimostrata l’appartenenza a un gruppo unitario. Per analoghe ragioni è stata censurata la mancata valutazione delle misure di prevenzione collaborativa. Il terzo motivo è stato respinto perché l’art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 si applica alle imprese individuali, non a una società a responsabilità limitata. Sono state respinte anche le censure fondate sulla CEDU, ritenute generiche, e la questione di costituzionalità dell’art. 84, comma 4, ritenuta manifestamente infondata, poiché la disciplina è sufficientemente tipizzata dal legislatore e dalla giurisprudenza attraverso un catalogo aperto di indici sintomatici. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
alle situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte (…) d) dagli accertamenti disposti dal prefetto (...) e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti
La disposizione concorre a delineare un catalogo aperto di elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa, integrato dalla tipizzazione giurisprudenziale; la valutazione prefettizia deve comunque essere concreta, attuale, ragionevole e sorretta da indizi riferibili all’impresa interessata.
art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’informazione antimafia, ma l’interdittiva è legittima solo quando gli elementi raccolti rendano plausibile, secondo il criterio del più probabile che non, il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa destinataria.
art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all’articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia
La facoltà prefettizia di escludere i divieti e le decadenze per evitare la perdita dei mezzi di sostentamento è prevista esclusivamente per le imprese individuali e non è applicabile a una società a responsabilità limitata.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa devono essere valutate quando il quadro concreto possa evidenziare un’agevolazione occasionale e un’impresa bonificabile; la loro esclusione non può fondarsi su una ricostruzione indiziaria incompleta dell’appartenenza dell’impresa a un gruppo mafiosamente permeato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La misura cautelare può limitarsi alla fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, come avvenuto nella fase cautelare del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva richiede una prognosi concreta e attuale di infiltrazione mafiosa, fondata su un ragionamento induttivo-probabilistico secondo il criterio del più probabile che non; non è sufficiente un quadro meramente generico o astratto.
- Il rapporto di parentela e una risalente collaborazione imprenditoriale con un soggetto gravato da elementi di contiguità mafiosa non dimostrano da soli l’inserimento dell’impresa destinataria in una regia familiare o in un gruppo societario permeato dalla criminalità organizzata; occorrono ulteriori elementi specifici, attuali e riferibili all’impresa o ai suoi organi.
- La Prefettura deve esaminare complessivamente tutte le circostanze rilevanti, comprese quelle potenzialmente idonee a dimostrare l’interruzione dei rapporti economici o gestionali con il soggetto sospettato di contiguità mafiosa. L’omessa considerazione di tali elementi determina difetto di istruttoria e di motivazione.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento interdittivo non può essere giustificata da un generico richiamo alle esigenze di celerità né dalla partecipazione dell’interessato a un diverso procedimento riguardante altra società, quando non sia dimostrata l’appartenenza delle due imprese a un gruppo unitario e la sostanziale identità dei rispettivi procedimenti.
- La facoltà prevista dall’art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 di escludere determinati divieti e decadenze per evitare la perdita dei mezzi di sostentamento riguarda esclusivamente il titolare di un’impresa individuale e non si applica alle società di capitali.
- La disciplina delle interdittive antimafia è sufficientemente tipizzata dalla combinazione delle disposizioni legislative e dell’elaborazione giurisprudenziale: il catalogo degli indici sintomatici è aperto, ma il loro impiego deve rispettare i requisiti di concretezza, attualità, ragionevolezza e proporzionalità della prognosi infiltrativa.
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