Cassazione Penale, Sentenza n. 15746/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso (proposto il 07/09/2022 tramite difensore avv. Nicola Tana) deduceva due motivi principali: 1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., sostenendo che la Corte di merito non aveva adeguatamente valutato le deduzioni difensive in appello riguardo all'attribuibilità del fatto al Di Francesco, in particolare l'asserita buona fede dell'imputato che avrebbe ricevuto le banconote false dall'ATM e la contestata affidabilità della dichiarazione della persona offesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 164 c.p. e artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto contraddittorio rispetto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'assenza di condanne recenti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna di Di Francesco per i reati contestati (consegna di dieci banconote da 50 euro false a integrazione del prezzo di un Iphone). La motivazione della Corte d'appello è ritenuta logica e sufficiente: la falsificazione delle banconote era di buona fattura, la versione dell'ATM non è sostenuta da dichiarazioni dell'imputato né da documentazione (ricevuta del prelievo, indicazione della carta) e risulta implausibile che dieci banconote con lo stesso numero di serie siano state immesse senza che il personale postale se ne accorgesse; pertanto l'attribuzione del fatto all'imputato è corretta. Sul diniego della sospensione condizionale, la Corte ha motivato la prognosi negativa sulla base di tre precedenti condanne per truffa riportate nel casellario giudiziale, e ha precisato l'assenza di incompatibilità tra il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e il rigetto del beneficio, perché hanno finalità e presupposti diversi. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 455 cod. pen.
Norma richiamata tra le fattispecie contestate nella sentenza di merito; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente in relazione alla condotta descritta.
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa/frode richiamata tra i capi di imputazione; la Corte ha confermato la condanna sulla base della dinamica del fatto e della valutazione della prova.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte di legittimità ha ritenuto che le censure non evidenziassero una omissione o contraddizione tale da rendere il motivo ammissibile, poiché la decisione di merito ha motivato adeguatamente le ragioni per ritenere non plausibile la versione difensiva.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente alle censure sulla motivazione riguardante il diniego della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto la motivazione aderente alla valutazione prognostica basata sui precedenti penali.
art. 164 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come presunta violazione; dalla sentenza emerge che la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna violazione di legge rispetto all'applicazione delle regole sulle circostanze e sui benefici, avendo distinta la valutazione delle attenuanti dall'apprezzamento prognostico per la concessione del beneficio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul limite delle deduzioni in Cassazione richiamata per indicare i limiti entro cui sono stati enunciati i motivi; non ha impedito l'inammissibilità per i motivi sostanziali rilevati dalla Corte.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Se in fase di impugnazione si prospetta un'ipotesi alternativa (es. banconote erogate da ATM), il ricorrente deve fornire elementi concreti e documentali (dichiarazioni dell'imputato, ricevute di prelievo, dati della carta, ecc.) altrimenti la versione sarà ritenuta implausibile.
- La Corte valuta la coerenza logica della ricostruzione fattuale complessiva: una motivazione che spiega perché una versione alternativa è inverosimile è idonea a respingere il vizio di motivazione se supportata dai fatti e dall'assenza di prove contrarie.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche non obbliga il giudice a concedere benefici (es. sospensione condizionale della pena); la concessione del beneficio dipende da una valutazione prognostica autonoma che può essere negativa in presenza di precedenti penali.
- I motivi di cassazione per vizio di motivazione devono evidenziare omissioni specifiche o contraddizioni nella sentenza impugnata; censure generiche o ricostruzioni alternative non supportate da elementi probatori rischiano l'inammissibilità.
- L'onere di provare una versione favorevole ricade sul ricorrente: senza documentazione o dichiarazioni dirette dell'imputato la Corte tende a ritenere affidabile la ricostruzione dei fatti fatta in primo e secondo grado.
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