Sentenza n. 195/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1733/2024 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il persistente inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a beneficiare, per ciascuno degli anni scolastici indicati, dell'importo annuo di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero ad attribuire tale beneficio. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione il 20 maggio 2024 e il giudicato risultava certificato dal Tribunale di Bari il 21 gennaio 2025. La ricorrente ha quindi lamentato l'omessa esecuzione del titolo dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha dedotto né provato l'avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha preliminarmente affermato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., il giudizio è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, ma resta limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza estendersi a domande ulteriori o comunque correlate. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Bari aveva acquisito valenza di cosa giudicata e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione. Rilevata l'assenza di prova dell'adempimento e di giustificazioni dell'inerzia ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, procedendo al pagamento di tutte le somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere utilizzato per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario; la cognizione resta circoscritta alla stretta esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La comprovata acquisizione della valenza di cosa giudicata del titolo del giudice ordinario consente di azionarlo mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro e la cui attribuzione deve essere assicurata in sede di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
L'azione esecutiva per somme di denaro nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza la cognizione del giudice è limitata alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi a domande ulteriori, anche se collegate al titolo giudiziale.
- Quando il titolo esecutivo concerne il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, l'azione esecutiva presuppone la notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Accertata la definitività del titolo e l'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione entro un termine assegnato, potendo riservare la nomina di un commissario ad acta all'eventuale persistente inadempimento.
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