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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6593/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Unico motivo: vizio della motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà e mancata valutazione dei presupposti) e erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p. Il ricorrente sostiene che i precedenti specifici riguardano quantitativi modesti di droga e che il peso sequestrato è attualmente indicato in misura lorda, destinata a ridursi con le analisi, per cui la pena finale non supererà i 3 anni (escludendo la custodia cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis). Inoltre contesta il diniego degli arresti domiciliari, richiamando la sua positiva osservanza di precedenti misure alternative e l'assenza di pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i rilievi del ricorrente fossero, in gran parte, questioni di merito o meri argomenti congetturali non valutabili in sede di legittimità (es. prognosi sul definitivo quantitativo di stupefacente dopo analisi di laboratorio e sulla prevedibile entità della pena). Ha altresì ritenuto che il ricorso non si sia confrontato adeguatamente con la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva fornito argomentazione coerente e non illogica: sequestro di 13 involucri per 33 grammi di cocaina, 10.000 euro in contanti senza giustificazione, stato di disoccupazione, precedenti per sfruttamento della prostituzione e più condanne e fatti reiterati nel tempo (con recidiva post-definitiva e ulteriore procedimento del 16/12/2020), da cui il giudice aveva inferito un concreto pericolo di reiterazione e l'insussistenza di misure meno afflittive. Per questi motivi la custodia è stata ritenuta proporzionata e necessaria. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti applicata per l'imputazione; la Corte valorizza il dato oggettivo del sequestro (33 grammi di cocaina) unitamente agli elementi collegati (contanti, precedenti) per valutare la gravità e il pericolo di recidiva

  • codice di procedura penale, art. 275 (e comma 2-bis)

    Regola sulle misure cautelari personali: la deduzione che la custodia sarebbe vietata perché la pena non supererà tre anni è stata ritenuta congetturale e fondata su valutazioni di merito non consentite in cassazione

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina l'onere delle spese e le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: applicata per irrogare il pagamento alla Cassa delle ammende

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che non sussisteva colpa nella proposizione del ricorso e per regolare le conseguenze economiche dell'inammissibilità

  • codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse valutazioni di merito basate su prognosi fattuali (es. previsione certa della riduzione del quantitativo sequestrato dopo analisi o della pena definitiva): tali argomenti sono frequentemente dichiarati inammissibili o irricevibili
  • Per giustificare la custodia cautelare in reati di stupefacenti il giudice valorizza non solo la quantità sequestrata ma il quadro complessivo (contanti ingiustificati, stato economico, precedenti, recidiva): la somma di elementi può giustificare la misura anche se i singoli dati appaiono 'modesti'
  • La ripetizione di condotte illecite nonostante sentenze definitive o misure alternative aumenta il rischio di reiterazione e indebolisce la tesi favorevole a misure meno afflittive
  • Chi impugna una misura cautelare deve confrontarsi direttamente e specificamente con la motivazione del giudice di merito e proporre vizi logico-giuridici netti (contraddizione manifesta, illogicità palese o violazione di legge), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità
  • Il rispetto di precedenti misure alternative può essere argomento favorevole alla richiesta di misure meno afflittive, ma in presenza di elementi oggettivi di pericolosità e recidiva non è automaticamente decisivo
  • Per ottenere l'annullamento cautelare in sede di legittimità è utile produrre elementi nuovi, documentali e non meramente congetturali, o dimostrare errori formali/normativi nella motivazione del giudice di merito

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