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Sentenza

Sentenza n. 12641/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento accertare l’insussistenza dei presupposti per l’inclusione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nell’“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 196/2009”, elaborato e annualmente aggiornato dall’Istat, con conseguente annullamento in parte qua dell’elenco da ultimo aggiornato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 165 del 30.9.2024, nonché della relativa “Nota esplicativa 2024” pubblicata sul profilo Internet dell’Istat e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente. Conseguentemente, ordinare all’ISTAT la rettifica del provvedimento impugnato. In subordine, si solleva questione di legittimità costituzionale all’art. 1, commi 1, 2 e 3 L. 31 dicembre 2009, n. 196 in relazione agli artt. 3, 23, 28, 53 e 97 Cost..

Giustizia amministrativa202412700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: inclusione dell'ente previdenziale nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nonché la relativa nota esplicativa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ente previdenziale ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la propria inclusione nell'elenco annuale ISTAT delle amministrazioni pubbliche e il conseguente annullamento dell'elenco, della nota esplicativa e degli atti connessi, con ordine di rettifica all'ISTAT. In subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della l. n. 196/2009 in relazione agli artt. 3, 23, 28, 53 e 97 Cost. Il TAR ha rilevato preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, che ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice contabile. La causa potrà essere riproposta davanti alla Corte dei conti ai sensi e nei termini dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla legittimità dell'inclusione nell'elenco ISTAT né la questione di legittimità costituzionale subordinata. In ragione della complessità della questione, le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020

    La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026; il TAR richiama tale pronuncia quale presupposto della definitiva attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sull'elenco ISTAT.

  • art. 1, commi 1, 2 e 3, l. n. 196/2009

    La norma è stata censurata in via subordinata dalla ricorrente, ma la questione non è stata esaminata per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali secondo i termini previsti.

Massime di principio

  • La cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e sull'inclusione di un ente nell'elenco delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato spetta alla Corte dei conti, non al giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile, la causa può essere riproposta davanti alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti da tale disposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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