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Ordinanza

Ordinanza n. 3287/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rifiuto al rilascio del visto di ingresso in Italia, emesso dall’Ambasciata d’Italia in Tunisi notificato in data 13 maggio 2025 e contestuale richiesta di sospensiva.

Giustizia amministrativa202509016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris, in ragione della spendita di un nulla osta al lavoro subordinato contraffatto. Non è stata disposta la sospensione dell’efficacia del rifiuto del visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il Collegio ha dichiarato la propria giurisdizione e competenza.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del visto di ingresso in Italia emesso dall’Ambasciata d’Italia in Tunisi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto di ingresso in Italia, notificato il 13 maggio 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento risultava collegato alla presentazione di un nulla osta al lavoro subordinato ritenuto contraffatto. Il TAR ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., valutando il fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la sussistenza del fumus boni iuris; la presenza di un nulla osta al lavoro subordinato contraffatto esclude tale presupposto e giustifica il rigetto della domanda di sospensione del rifiuto del visto di ingresso.
  • Nella fase cautelare, la comprovata o ritenuta contraffazione del documento posto a fondamento della richiesta di visto costituisce elemento ostativo alla concessione della misura cautelare, per carenza di fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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