Ordinanza n. 3287/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rifiuto al rilascio del visto di ingresso in Italia, emesso dall’Ambasciata d’Italia in Tunisi notificato in data 13 maggio 2025 e contestuale richiesta di sospensiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris, in ragione della spendita di un nulla osta al lavoro subordinato contraffatto. Non è stata disposta la sospensione dell’efficacia del rifiuto del visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il Collegio ha dichiarato la propria giurisdizione e competenza.
Atto impugnato: rifiuto del visto di ingresso in Italia emesso dall’Ambasciata d’Italia in Tunisi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto di ingresso in Italia, notificato il 13 maggio 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento risultava collegato alla presentazione di un nulla osta al lavoro subordinato ritenuto contraffatto. Il TAR ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., valutando il fumus boni iuris.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la sussistenza del fumus boni iuris; la presenza di un nulla osta al lavoro subordinato contraffatto esclude tale presupposto e giustifica il rigetto della domanda di sospensione del rifiuto del visto di ingresso.
- Nella fase cautelare, la comprovata o ritenuta contraffazione del documento posto a fondamento della richiesta di visto costituisce elemento ostativo alla concessione della misura cautelare, per carenza di fumus boni iuris.
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