Cassazione Penale, Sentenza n. 20359/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna (1 anno di reclusione ciascuno, con circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva) per concorso nel reato di violazione di domicilio con violenza sulle cose (artt. 110, 614, comma 4 c.p.), in relazione a fatti del luglio 2019 (ingresso nel giardino della persona offesa Handra Iosif Catalin, rottura di finestre, piatti, stenditoio e zanzariera). 1) Primo motivo: presunta inosservanza della norma penale (art. 614, comma 4 c.p.), sostenendo che i danni sarebbero stati accidentali durante una discussione e non indicativi di volontà di violare il domicilio. 2) Secondo motivo: vizio di motivazione e travisamento della prova; i ricorrenti affermavano che l'ingresso nel giardino era stato consentito dalla persona offesa e che la successiva chiusura in casa e la chiamata delle Forze dell'Ordine furono reazioni sopravvenute, non prova di un'intenzione illecita.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici e una mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente affrontate dalla Corte territoriale. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata logica, completa e congrua: le modalità del danneggiamento (zanzariera, piatti, stenditoio) e il comportamento dei ricorrenti (fuga all'arrivo dei carabinieri) escludono l'accidentalità e avvalorano l'uso di violenza sulle cose; l'ipotesi che la persona offesa avesse spontaneamente consentito l'ingresso è incompatibile con il comportamento successivo. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La condanna è stata motivata anche in ragione del concorso di persone nell'azione delittuosa; la norma è stata richiamata per inquadrare la responsabilità concorrente degli imputati
art. 614, comma 4 cod. pen.
violazione di domicilio commessa con violenza sulle cose
La Corte ha ritenuto integrato il delitto poiché le modalità del danneggiamento (rottura di oggetti, zanzariera, finestre) erano incompatibili con un evento accidentale e indicavano uso di violenza sulle cose finalizzato all'introduzione nell'abitazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limiti alla formulazione dei motivi in cassazione
Richiamata per segnalare i limiti entro cui i ricorrenti hanno dedotto motivi comuni; la Corte ha ritenuto i motivi generici e non congruamente avversativi della motivazione impugnata
art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
richieste scritte del Pubblico Ministero
Norma citata solo per riferire che il Pubblico Ministero ha formulato le sue richieste scritte ai sensi della disposizione emergenziale; nel merito ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi
art. 616 cod. proc. pen.
onere del versamento in favore della Cassa delle Ammende
Applicata per imporre ai ricorrenti il versamento di una somma (euro 3.000) alla Cassa delle Ammende, in considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: rilievi generici o mera riproposizione di argomentazioni già rigettate in appello rischiano l'inammissibilità
- Per escludere la configurabilità della violazione di domicilio con violenza sulle cose è necessario fornire elementi probatori concreti a sostegno dell'ipotesi di accidentalità dei danni; la sola ricostruzione difensiva contraria ai fatti risulta insufficiente
- Il comportamento successivo degli imputati (per es. la fuga all'arrivo delle Forze dell'Ordine) e la dinamica dei danni possono essere valutati come indizi rilevanti sull'esistenza della volontà illecita di introdursi nell'abitazione
- La presunta 'consensualità' dell'ingresso deve essere provata e deve risultare compatibile con le azioni poste in essere; comportamenti incongrui della persona offesa o degli imputati possono rendere incredibile la versione difensiva
- La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: dove la motivazione del giudice di merito è logica e completa, la Cassazione verifica la correttezza dell'interpretazione del diritto e la congruità della motivazione, non riesamina i fatti
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