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Sentenza

Sentenza n. 1/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6488/2024 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, resa in esito al giudizio RG n. 5110/2024, e pubblicata in data 10.10.2024.

Giustizia amministrativa202501036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma per differenze retributive, oltre accessori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di 600 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, nonché delle spese processuali liquidate in 1.200 euro oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile e non ha allegato né dimostrato l'avvenuto pagamento. Il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento delle spese successive alla sentenza azionata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti la legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il passaggio in giudicato della sentenza azionata, il decorso del termine di 120 giorni dalla sua notificazione e l'assenza di prova del pagamento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire la sentenza mediante il pagamento della somma dovuta, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Sono state escluse dal pagamento diretto al ricorrente le spese processuali già distratte in favore del difensore, titolare di un autonomo diritto. Il TAR ha precisato che nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili soltanto le spese successive funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori fondati sul provvedimento giudiziale; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, riferibili alla scelta di un diverso strumento esecutivo. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e ponendo a carico del Ministero l'eventuale compenso commissariale, determinato in 500 euro. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Regolano l'esecuzione forzata civile; le spese di precetto e delle procedure esecutive civili non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza quando il creditore abbia scelto quest'ultimo rimedio.

  • art. 3, comma 2 c.p.a.

    Richiamato quale base della sintesi della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'assenza di prova dell'adempimento per dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia.
  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto contro l'amministrazione successore dell'ente o ministero indicato nel titolo, quando vi sia continuità soggettiva e istituzionale nell'obbligazione riconosciuta dalla sentenza.
  • Quando il titolo giudiziale dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore, tali somme non devono essere corrisposte al cliente nel giudizio di ottemperanza, poiché il difensore vanta un autonomo diritto al pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive alla sentenza soltanto se funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo o ad atti accessori fondati sul titolo stesso; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili, poiché derivano dalla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere e ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente il compenso eventualmente dovuto.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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