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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32861/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IRES relativo alle annualità 2011 e 2012. La società aveva realizzato nel 2010 un investimento per un impianto fotovoltaico, ritenuto dall'impresa riconducibile alla detassazione ambientale prevista dall'art. 6, commi 13-19, l. 388/2000 (Tremonti Ambiente). Sulla base di una perizia tecnica che quantificava la componente ambientale dell'investimento, la società aveva presentato dichiarazioni integrative chiedendo il rimborso dell'eccedenza di imposta versata. L'Amministrazione non rispondeva; la contribuente agiva quindi contro il silenzio-rifiuto. In primo e secondo grado la domanda veniva respinta. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la perizia prodotta era in realtà giurata; 2) violazione delle norme sulla prova e sull'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse preteso una perizia giurata come prova necessaria e avesse ignorato la libertà dei mezzi di prova; 3) nullità per motivazione apparente, perché la CTR aveva valorizzato l'incoerenza dei rapporti con il fornitore dell'impianto; 4) nullità per omessa pronuncia/ motivazione apparente sulla questione dell'emendabilità della dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se non si indicano e dimostrano ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; nel caso, entrambe le decisioni avevano ritenuto la perizia non asseverata né giurata. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: la CTR non aveva fondato il rigetto solo sulla mancata giurata/asseverazione della perizia, ma sull'inidoneità complessiva del materiale probatorio e sull'incoerenza dei rapporti economici con il fornitore; si trattava di apprezzamenti di fatto sorretti da motivazione non apparente. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, osservando che, avendo la CTR escluso nel merito il diritto al rimborso, la questione dell'ammissibilità/emendabilità della dichiarazione risultava implicitamente superata e non c'era interesse alla riproposizione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 13-19, l. 388/2000

    Disposizione richiamata come base della detassazione ambientale invocata dalla contribuente per gli investimenti in impianto fotovoltaico.

  • art. 2, D.M. 18/04/2005

    Usato per qualificare la società come PMI al momento dell'investimento.

  • art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998

    Richiamato quale base per la presentazione della dichiarazione integrativa e della richiesta di rimborso.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per il decorso del termine oltre il quale il silenzio dell'Amministrazione è stato trattato come diniego impugnabile.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nella doppia conforme, preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se le ragioni di fatto delle due decisioni coincidono.

  • art. 54, comma 2, d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012

    Norma transitoria che rende applicabile la disciplina del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. ai giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è dichiarato inammissibile per la doppia conforme.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge; le doglianze sono state respinte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa errori della CTR sul punto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove; il motivo è stato respinto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nelle censure di omessa pronuncia/motivazione apparente.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è incomprensibile.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Norma sul contenuto della sentenza tributaria, richiamata ai fini della motivazione apparente.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la libertà dei mezzi di prova nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
  • La motivazione è solo apparente, e dunque la sentenza è nulla, quando manchi del tutto oppure sia così contraddittoria da non consentire di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte non condivida la valutazione delle prove.
  • Nel processo tributario, il contribuente che richiede un rimborso deve provare i presupposti del diritto fatto valere; il giudice di merito può valutare complessivamente il materiale probatorio e negare il rimborso se lo ritiene inidoneo, senza che sia necessario che il rigetto si fondi su un unico mezzo di prova mancato.
  • La censura per omessa pronuncia su una questione preliminare è priva di interesse quando la decisione di merito abbia già implicitamente risolto la questione in senso favorevole alla parte che la solleva, escludendo comunque il diritto sostanziale azionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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