Sentenza n. 1123/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 630 del 2025, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sul ricorso contro il divieto di accesso al porto e di ormeggio presso il posto barca C17
Esito
Favorevole al resistente (concessionaria portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante aveva impugnato il divieto di accesso al porto e di ormeggio presso il posto barca C17, comunicato dalla concessionaria del porto turistico con un rifiuto verbale e successive comunicazioni via PEC. Il divieto era motivato dalla concessionaria con l’asserita scadenza, nell’aprile 2025, del contratto privatistico di affitto del posto barca stipulato nel 1975. La società sosteneva invece che il contratto sarebbe scaduto soltanto il 30 agosto 2028, assumendo che l’inizio del rapporto fosse stato differito al 31 agosto 1978. In appello ha contestato la declinatoria di giurisdizione del TAR, sostenendo che la concessionaria avrebbe agito nell’esercizio di pubblici poteri e deducendo i relativi vizi, oltre a riproporre la questione di merito sulla data di scadenza del contratto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il rapporto avente a oggetto l’affitto del posto barca fosse di natura esclusivamente privatistica e non qualificabile come subconcessione, poiché le attività di gestione del porto restano riservate alla società concessionaria. Il rifiuto di accesso e ormeggio non era fondato su ragioni gestionali o di interesse pubblico, né sull’esercizio di poteri autoritativi, ma esclusivamente sull’asserita scadenza del contratto. La controversia riguardava quindi l’accertamento della persistenza del diritto soggettivo di utilizzo del posto barca e della corretta data di scadenza del contratto, questioni devolute al giudice ordinario. In tema di rapporti tra concessionario demaniale e terzo, la giurisdizione ordinaria sussiste quando l’amministrazione concedente rimanga estranea al rapporto derivato e la concessione costituisca soltanto il presupposto del rapporto; la giurisdizione amministrativa ricorre invece quando la pretesa sia direttamente riferibile all’atto concessorio e l’amministrazione abbia espressamente previsto e autorizzato il rapporto con il terzo. Accertato il difetto di giurisdizione, il Consiglio di Stato non ha esaminato la questione sostanziale relativa alla scadenza del contratto. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Massime di principio
- La controversia tra il concessionario di un bene demaniale e un terzo, avente a oggetto un rapporto contrattuale derivato relativo all’utilizzo del bene, appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione concedente sia rimasta estranea al rapporto e l’atto concessorio costituisca soltanto il presupposto del rapporto privatistico.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la pretesa sia direttamente riferibile all’atto di concessione e l’amministrazione concedente abbia espressamente previsto o autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo.
- Il rapporto di affitto di un posto barca non assume natura di subconcessione per il solo fatto di riguardare un bene compreso in un porto turistico concesso in gestione, se il contratto attribuisce esclusivamente il godimento del posto e non il coinvolgimento nelle attività pubblicistiche o gestionali del porto.
- Quando il diniego di accesso e ormeggio sia motivato esclusivamente dall’asserita scadenza del contratto privatistico relativo al posto barca, la controversia riguarda l’accertamento di un diritto soggettivo e della durata del contratto, senza rilevanza dei poteri pubblicistici astrattamente spettanti al concessionario.
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