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Sentenza

Sentenza del 07/03/2017 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento IVA - Omessa presentazione della dichiarazione IVA - Responsabilità derivanti da omessa presentazione della dichiarazione IVA - Iva determinata con metodo induttivo o con esame della documentazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha contestato l'omessa presentazione della dichiarazione IVA e ha proceduto al recupero dell'imposta ritenuta evasa, applicando sia le sanzioni per evasione d'imposta sia quelle per la mancata presentazione della dichiarazione. Il contribuente ha contestato la quantificazione induttiva dell'IVA, sostenendo che dovesse essere esaminata la documentazione contabile prodotta, relativa a operazioni non contestate dall'Ufficio nella loro veridicità. La responsabilità dell'intermediario o professionista eventualmente incaricato della dichiarazione non è stata esaminata nel giudizio tributario, riguardando un diverso rapporto e una diversa giurisdizione.

La decisione

La controversia è stata decisa considerando la documentazione contabile del contribuente anziché applicando automaticamente il metodo induttivo dell'Ufficio. L'IVA a debito è stata compensata con l'IVA detraibile risultante dalle operazioni documentate e non contestate. L'omessa presentazione della dichiarazione, tuttavia, è rimasta rilevante come violazione formale e ha giustificato l'applicazione della relativa sanzione. Nel giudizio tributario la responsabilità è stata valutata con riferimento al solo contribuente, senza imputare all'intermediario la violazione.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.Lgs. 471/1997

    sanzioni relative all'evasione d'imposta e alla mancata effettuazione degli adempimenti

    L'omessa presentazione della dichiarazione IVA consente di applicare le sanzioni previste sia per l'eventuale imposta evasa sia per l'inadempimento dichiarativo.

  • Art. 19 del D.P.R. 633/1972

    La norma non impedisce al giudice tributario di esaminare la documentazione contabile prodotta dal contribuente e di riconoscere l'IVA detraibile relativa a operazioni effettive e non contestate, anche quando l'Ufficio abbia determinato l'imposta con metodo induttivo.

Massime di principio

  • L'omessa dichiarazione IVA non comporta automaticamente che l'imposta debba essere determinata soltanto in via induttiva: il contribuente può produrre documentazione contabile attendibile e il giudice deve valutarla.
  • Se le operazioni documentate sono effettive e non contestate, l'IVA a debito può essere compensata con l'IVA detraibile spettante, riducendo o azzerando l'imposta recuperata.
  • La mancata presentazione della dichiarazione resta comunque una violazione autonoma e può comportare l'applicazione della sanzione anche quando l'imposta dovuta risulti ridotta o nulla dopo i conteggi documentali.
  • Nel processo tributario la responsabilità fiscale viene normalmente valutata nei confronti del contribuente; eventuali responsabilità dell'intermediario incaricato della dichiarazione devono essere fatte valere in una sede distinta.
  • Per contrastare un accertamento induttivo è essenziale produrre registri, fatture, liquidazioni e altra documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni e l'ammontare dell'IVA detraibile.

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