Cassazione Civile, Ordinanza n. 35202/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza precedente, ordinando che nel dispositivo fosse inserita, dopo la condanna alle spese, la locuzione "da distrarsi in favore dell'avvocato Ettore Leperino dichiaratosi antistatario". La Corte ha altresì precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore della parte vittoriosa nel precedente giudizio di cassazione ha chiesto la correzione materiale dell'ordinanza n. 29765/2020, perché nel dispositivo, pur essendo stata posta a carico dell'università la rifusione delle spese di lite per euro 5.000 oltre accessori e rimborso forfetario del 15%, era stata omessa la formula di distrazione in favore del difensore che aveva dichiarato di aver anticipato le spese e di essere antistatario. Il ricorso è stato proposto dal difensore che aveva sottoscritto l'istanza e che agiva in forza della procura rilasciata a margine del controricorso. La resistente non ha svolto attività difensiva in questa sede, limitandosi a un atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, in mancanza di una diversa previsione espressa.
art. 288 c.p.c.
La correzione del provvedimento è il mezzo idoneo a integrare il dispositivo con la distrazione omessa per errore materiale.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
La disciplina sulla distrazione delle spese è coerente con il ricorso alla procedura di correzione, richiamata anche per il caso in cui la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore.
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 370, comma 1, c.p.c.
La costituzione della resistente era effettuata solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata resa e comunicata ritualmente nel procedimento camerale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non integra una domanda autonoma e deve essere rimossa mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, non mediante ordinari mezzi di impugnazione.
- Il rimedio della correzione è ammissibile anche contro i provvedimenti della Corte di cassazione quando il dispositivo debba essere integrato con la distrazione delle spese omessa per errore materiale.
- La legittimazione a proporre l'istanza di correzione spetta al difensore che abbia formulato la richiesta di distrazione e che agisca in forza della procura conferita nel giudizio di merito o di legittimità.
- Quando la correzione riguarda solo l'inserimento della formula di distrazione delle spese, non è necessario disporre la notificazione personale alla parte assistita dal difensore istante.
- In caso di accoglimento della correzione, la Corte può non provvedere sulle spese del relativo procedimento.
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