Regolamento (UE) 2018/241
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/241 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione di piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, cinque sostanze aromatiche già esistenti nel registro degli additivi per mangimi: piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina. L’autorizzazione è concessa per tutte le specie animali e accompagnata da condizioni specifiche su impiego, tenori raccomandati, indicazioni in etichetta e misure di protezione degli utilizzatori. Il testo disciplina inoltre un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa precedente.
Autorizzazione, come additivi per mangimi per tutte le specie animali, di piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina, con relative condizioni d’uso ed etichettatura.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento all’immissione sul mercato e all’utilizzo dei cinque additivi indicati nell’allegato, destinati a tutte le specie animali. Riguarda additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti tali sostanze; prevede anche disposizioni specifiche per la somministrazione nei mangimi composti successivamente distribuiti tramite acqua. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 15 marzo 2018, con termini differenziati per premiscele, mangimi destinati ad animali da produzione alimentare e mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare.
Autorizzazione di piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/241 della Commissione autorizza cinque sostanze aromatiche già presenti nel sistema degli additivi esistenti per mangimi, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama il parere favorevole dell’EFSA, che non ha individuato rischi per la salute animale, umana o per l’ambiente alle condizioni di impiego proposte.
Base normativa e finalità
L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure. I considerando precisano che le sostanze erano già autorizzate a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti; la domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina, classificate nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti". L’ambito è esteso a tutte le specie animali e copre additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti tali sostanze. Il testo lascia inoltre impregiudicata la possibilità di impiego nei mangimi composti successivamente somministrati tramite acqua, pur avendo il richiedente ritirato la domanda relativa all’acqua di abbeveraggio.
Valutazione di sicurezza e condizioni di autorizzazione
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni di utilizzo proposte, le sostanze non presentano effetti nocivi per animali, consumatori o ambiente e ha ritenuto sufficiente la dimostrazione della loro efficacia, in quanto già note come aromi alimentari. La Commissione considera pertanto soddisfatte le condizioni di autorizzazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e concede l’autorizzazione secondo le condizioni dettagliate nell’allegato.
Condizioni d’uso, tenori raccomandati ed etichettatura
L’allegato prevede che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela e che le istruzioni d’uso riportino le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. Per piperina, 3-metilindolo, indolo e 2-acetilpirrolo il tenore massimo raccomandato è pari a 0,5 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%; per la pirrolidina il limite è 0,3 mg/kg per suini e pollame e 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie.
Sull’etichetta dell’additivo deve figurare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. Se il livello nel mangime completo supera il limite applicabile, l’etichetta delle premiscele e quella delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti devono indicare:
- gruppo funzionale;
- numero di identificazione;
- nome della sostanza;
- quantità aggiunta di sostanza attiva.
Sicurezza degli utilizzatori
La Commissione recepisce le osservazioni dell’EFSA sui potenziali rischi di contatto cutaneo, oculare e di esposizione per inalazione. Gli operatori del settore devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre tali rischi; se ciò non è sufficiente, l’impiego dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale comprendenti protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
Metodi di controllo e analisi
Per il controllo delle sostanze, l’allegato richiama metodi analitici specifici: per la piperina è prevista la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID); per 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina è prevista la gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). Il testo rinvia al laboratorio di riferimento per i dettagli tecnici dei metodi.
Misure transitorie
Per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni, l’articolo 2 introduce un regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018, in conformità alle norme previgenti, possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare il termine è il 15 marzo 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 15 marzo 2020.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione delle sostanze
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato, appartenenti alla categoria degli "additivi organolettici" e al gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti", come additivi per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Base giuridica e rivalutazione degli additivi esistenti
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. I considerando precisano che le sostanze erano già autorizzate a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE e poi iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti; la loro autorizzazione deriva dalla rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Esito della valutazione scientifica
Secondo il parere EFSA del 26 gennaio 2016, le sostanze non producono effetti nocivi per la salute animale, la salute umana o l’ambiente alle condizioni d’impiego proposte. L’EFSA ha inoltre ritenuto non necessaria una dimostrazione ulteriore dell’efficacia, in quanto tali sostanze sono efficaci come aromi negli alimenti e la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica.
Condizioni generali d’impiego e tenori raccomandati
L’allegato prevede che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela e che nelle istruzioni d’uso siano indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. Per piperina, 3-metilindolo, indolo e 2-acetilpirrolo il tenore massimo raccomandato è pari a 0,5 mg/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12%. Per la pirrolidina il tenore massimo è pari a 0,3 mg/kg per suini e pollame e a 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie.
Obblighi di etichettatura
L’allegato impone che sull’etichetta dell’additivo sia riportata l’indicazione del tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12%. Se il contenuto nel mangime completo supera il limite applicabile, l’etichetta delle premiscele e quella delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti devono indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.
Misure di sicurezza per gli utilizzatori
Per tutte le sostanze, gli operatori del settore dei mangimi devono stabilire procedure operative e misure organizzative per gestire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
Metodo di analisi
L’allegato richiama i metodi di analisi per l’individuazione delle sostanze nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi, basati rispettivamente su GC-FID per la piperina e su GC-MS-RTL per 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina, con rinvio ai dettagli disponibili presso il laboratorio di riferimento.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente l’immissione sul mercato e l’uso fino a esaurimento scorte delle sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018, se conformi alle norme precedenti al 15 marzo 2018. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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